Una società di costruzione può regolarizzare il valore del magazzino avvalendosi della norma (di cui mancano i decreti applicativi) prevista dalla Legge di Bilancio per il 2024?
Quesito: Una società esercente attività di costruzioni e lavori di ristrutturazione edilizia, nel bilancio 2022 ha omesso l’indicazione di ingenti lavori in corso di esecuzione al 31.12.2022 (quantificabili al costo di costruzione al 31.12) e di rimanenze finali di materie prime, queste ultime non indicate affatto.
È possibile, alla luce delle nuove norme, regolarizzare le giacenze facendo emergere i reali valori, con effetto dal 1° gennaio 2023, sia per quanto concerne i lavori in corso di esecuzione che per le rimanenze di materie prime?
Risposta:
La regolarizzazione delle rimanenze di magazzino in Legge di Bilancio
L’art. 1, commi da 78 a 85, della L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha espressamente riconosciuto, agli esercenti attività d’impresa che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà, limitatamente al solo periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (anno 2023 per soggetti “solari”), la possibilità di adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 (Variazioni delle rimanenze) del TUIR.
In concreto, viene accordata la possibilità di procedere a “sistemare” il magazzino con riguardo ai beni di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, e cioè:
- beni e prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
e, inoltre:
- le materie prime e sussidiarie;
- i semilavorati;
- gli altri beni mobili, esclusi quelli