Con l’avvicinarsi delle nuove scadenze per l’obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali, si delineano chiaramente i rischi per le imprese che non si adeguano. Oltre alla perdita di tutela sui beni strumentali, la vera minaccia è l’esclusione da importanti incentivi e agevolazioni pubbliche, con conseguenze dirette sulle possibilità di sviluppo e competitività aziendale.
Polizze catastrofali obbligatorie: senza copertura stop agli incentivi MiMit
La legge di bilancio 2024 ha introdotto, in capo alle imprese tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Il MiMit con il DM del 18.6.2025 recante “Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della DGIAI all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali” ha individuato le agevolazioni di propria competenza, che non verranno riconosciute, alle imprese inadempienti all’obbligo assicurativo in esame.
Alcune premesse
Come noto, al fine di limitare gli indennizzi pubblici alle imprese causati dalle calamità naturali, la legge di bilancio 2024 (art. 1, co. da 101 a 111, L. 213/2023) ha introdotto l’obbligo, per le imprese, di stipulare apposite polizze assicurative a copertura dei danni ai beni dell’attivo patrimoniale immobilizzato, causati in via diretta da eventi catastrofali.
Con il Decreto n. 18/2025 il MEF ha disciplinato le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
Soggetti tenuti all’assicurazione
L’obbligo assicurativo in esame interessa le imprese con:
- sede legale in Italia;
- sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia;
tenute all’iscrizione nel Registro Imprese.
Si tratta di:
- esercenti singoli negozi (ad esempio, parrucchiera, carrozziere, panetteria), poiché devono essere iscritti nel Registro Imprese;
- associazioni sportive dilettantistiche, se iscritte nel Registro Imprese;
- giostraio, se l’attività è svolta come attività imprenditoriale;
- attività di B&B svolta nella dimora abituale del gestore, se l’attività è configurabile come attività di impresa (la copertura assicurativa è limitata alla porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività di impresa);
- abitazioni “uso promiscuo”, ossia unità immobiliari nelle quali il titolare ha la propria abitazione e svolge la propria attività di impresa;
- imprese artigiane, ancorché sia prevista l’annotazione nel Registro Imprese;
- titolare di ditta individuale con sede presso la propria residenza, poiché deve essere iscritta nel Registro Imprese.
L’obbligo assicurativo ricade in capo al locatario, affittuario, usufruttuario, se il bene non è assicurato dal proprietario, in caso di beni (fabbricati, impianti, attrezzature) concessi in loca