La regolarizzazione delle rimanenze di magazzino effettuata nel 2024 richiede un’attenta gestione contabile. Per le imprese che vi hanno aderito risulta fondamentale curare l’informativa in nota integrativa, elemento chiave per descrivere in modo chiaro e trasparente l’impatto dell’operazione sulla voce “rimanenze” di bilancio.
Rottamazione magazzino: come funziona, chi può accedervi e come contabilizzarla
L’art. 7, D.L. 9.08.2024, n. 113, ha disposto la proroga di alcuni adempimenti, tra cui lo slittamento al 30.9.2024 del termine per aderire alla cosiddetta rottamazione del magazzino esistente nel periodo in corso al 31.12.2023, introdotta dalla legge di Bilancio 2024.
Per i soggetti che hanno beneficiato del differimento del versamento la contabilizzazione dell’operazione va operata nell’esercizio 2024. Gli amministratori avranno il compito di illustrare, nell’ambito della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2024, gli elementi descrittivi dell’errore commesso, nonché l’ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico.
Ambito soggettivo della disciplina
La legge 30.11.2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), con i commi da 78 a 85, dell’art. 1, ha previsto la possibilità, per gli esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di procedere alla regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023[1].
La regolarizzazione opera(va) adeguando il valore delle esistenze iniziali a quello effettivo e prevedeva il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), a cui andava aggiunta l’IVA, nel solo caso di riduzione del magazzino.
Ammessi a fruire della possibilità di “rottamare” il magazzino risultavano non solo i soggetti OIC adopter costituiti sotto forma di società di capitali, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, ma anche le imprese in contabilità semplificata tenute ad indicare i dati delle rimanenze finali nel rigo RG38 del quadro RG del modello REDDITI 2024, nonché a riportare il valore delle rimanenze iniziali e finali nel quadro F del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione ed elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
L’adeguamento si perfeziona(va) con l’indicazione dei dati relativi alla regolarizzazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
Oggetto di regolarizzazione
La disciplina attuativa prendeva in esame le esistenze iniziali di “beni” di cui all’art. 92, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, che rimanda, a sua volta, ai beni di cui all’articolo 85, co. 1, lettere a) e b), del TUIR.
Di conseguenza, la regolarizzazione riguardava:
- beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (lett. a) cit.);
- materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lett. b) cit.).
Rimanevano esclusi dalla normativa di cui all’art. 1, commi da 78 a 85, L. n. 213/2023, i servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, di durata “infrannuale”, valutati in base alle spese sostenute, nonché le rimanenze relative alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione “ultrannuale” disciplinate dall’articolo 93 del TUIR.
Modalità di regolarizzazione
L’adeguamento poteva essere effettu