Il Reddito di Libertà diventa una misura strutturale a sostegno delle donne vittime di violenza, con nuovi fondi e regole aggiornate. C’è tempo fino al 18 aprile per ripresentare le domande non accolte per esaurimento delle risorse. Chi può richiederlo, come funziona e cosa cambia nel 2025?
Reddito di Libertà: misura strutturale e nuove regole operative 2025
L’articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha reso strutturale la misura del Reddito di libertà disponendo che:
“Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027″.
Il Reddito di Libertà è un contributo economico stabilito nella misura massima di 500 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, e ha lo scopo di contribuire a sostenerne l’autonomia (è compatibile con altri strumenti di sostegno come l’Assegno di Inclusione).
Reddito libertà Donne vittime di violenza: il punto dopo la circolare INPS del 5 marzo 2025
A seguito della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2025, del decreto emanato dal Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, in collaborazione con il Ministero del lavoro e il Ministero dell’economia e delle finanze, l’INPS ha pubblicato la circolare del 5 marzo 2025 per dare indicazioni operative in merito al Reddito di libertà.
Soggetti che possono presentare la domanda
Il Reddito di libertà spetta alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario (comprese le donne straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 251/2007) in possesso di:
- una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea previste;
- di regolare permesso di soggiorno UE;
- della ricevuta della richiesta o del cedolino;
- del permesso per protezione speciale.
In cosa consiste il Reddito di libertà
Il Reddito di libertà consiste in un contributo economico stabilito, per le domande presentate dal 5 marzo 2025, nella misura massima di 500 euro mensili pro capite per un periodo non superiore a dodici mesi, erogati in unica soluzione.
Lo scopo della misura punta al riacquisto di una autonomia personale (spese di affitto per un alloggio autonomo, per l’uscita dal Centro antiviolenza) e spese per il percorso scolastico e formativo dei figli minori.
Il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l’assegno di inclusione, NASpI e altre misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni.
Modalità di presentazione della domanda: le domande non accolte
Le domande già presentate all’INPS non accolte per incapienza dei fondi hanno infatti la priorità rispetto alle nuove domande se sono ripresentate dalle donne interessate dal 5 marzo 2025 al 18 aprile 2025.
Le domande devono essere ripresentate per il tramite dei Comuni, previa verifica da parte degli stessi Comuni, della sussistenza attuale dei requisiti per l’accesso alla misura (se la domanda non viene ripresentata decade in via definitiva).
I Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda trasmessa che riporta nel campo “N. domanda” il numero domanda indicato dal Comune e la data e l’ora di trasmissione della domanda originaria.
Nota: l’operatore del Comune può visualizzare le domande presentate entro il 31 dicembre 2024 per il Reddito di Libertà e fra queste quelle con esito “Non accolta per insufficienza di budget” e ripresentarle dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti di accesso alla misura utilizzando l’apposita funzione. Per la ripresentazione delle domande, i Comuni devono accedere al servizio online raggiungibile digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni”, selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Le domande già presentate all’INPS non accolte per incapienza dei fondi hanno infatti la priorità rispetto alle nuove domande se sono ripresentate dalle donne interessate dal 5 marzo 2025 al 18 aprile 2025.
La presentazione della domanda dopo la data del 18 Aprile 2025
Concluso il periodo relativo al regime transitorio dal 5 marzo 2025 al 18 aprile 2025, a decorrere dalla data di disponibilità del servizio comunicata dall’Istituto con specifico messaggio, le donne in possesso dei requisiti possono presentare, per il tramite dei Comuni di riferimento, le domande a valere sulle risorse finanziarie per il 2025 utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”.
Nota: pertanto dal 18 aprile 2025 e fino al 31 dicembre 2025, tutte le donne in possesso dei requisiti previsti dal decreto, comprese coloro che non hanno ripresentato la domanda entro il periodo transitorio possono presentare la domanda (si rammenta che la richiesta può essere effettuata una sola volta da ogni donna interessata). A decorrere dall’anno 2026 le domande possono essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Per accedere al contributo il rappresentante legale del centro antiviolenza, che ha preso in carico la donna, deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e il servizio sociale professionale di riferimento deve attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente, utilizzando il modulo “SR208” denominato “Domanda Reddito di Libertà” di cui al successivo paragrafo 4 della presente circolare.
Accoglimento della domanda
Successivamente alla trasmissione della domanda, il sistema effettua un’istruttoria automatizzata, al fine di verificare la capienza del budget e la titolarità dell’IBAN indicato in domanda, restituendo uno dei seguenti esiti:
- “Accolta in pagamento”;
- “Accolta in attesa di IBAN” (qualora la verifica sulla titolarità dia esito negativo);
- “Non accolta per insufficienza di budget” (per l’accoglimento delle domande si tiene conto dell’ordine cronologico (data e ora) di rilascio del codice univoco).
L’accoglimento delle domande è effettuato nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna Regione, considerando la data e l’ora di attribuzione del codice univoco. All’atto dell’accoglimento della domanda si provvede al pagamento delle dodici mensilità del contributo in unica soluzione.
Regime fiscale del contributo Reddito di Libertà
Il contributo in esame è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.
Fonte: Circolare INPS n. 54 del 5 marzo 2025.
Celeste Vivenzi e Marta Vivenzi
Sabato 12 aprile 2025