Donne vittime di violenza: arriva il reddito di libertà

Debutta il Reddito di libertà, ossia uno strumento atto ad aiutare le donne che sono state vittime di violenza e che sono seguite dai centri antiviolenza.

A seguito dell’istituzione del “Fondo per il reddito di libertà” per le donne vittime di violenza, l’INPS istituisce il “Reddito di libertà” ossia un contributo destinato alle donne vittime di violenza e riconosciuto dalle Regioni e dai servizi sociali.

Vediamo meglio come funziona e chi può accedervi.

 

L’istituzione del Fondo per il reddito di libertà

vittime violenza reddito libertàAl fine di favorire percorsi di autonomia e di emancipazione per le donne vittime di violenza in condizioni di povertà, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 istituisce con l’articolo 105-bis il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, prevedendo una dotazione per l’anno 2020 pari a 3 milioni di euro.

Con il DPCM del 17 dicembre 2020 sono poi stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate, prevedendo un contributo denominato Reddito di libertà, destinato proprio alle donne vittime di violenza che sono state seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.

 

L’avvio del Reddito di libertà

L’INPS fornisce indicazioni relativamente a tale misura, oltre che istruzioni per la presentazione della domanda.

La misura in questione, denominata come già detto Reddito di libertà, serve a contenere i gravi effetti economici nei confronti delle donne che siano state vittime di violenze.

Eesso comporta un contributo economico di misura massima pari a 400 € mensili pro capite concesso in unica soluzione per massimo 12 mesi.

Tale contributo è destinato proprio alle donne vittime di violenza, a prescindere dal fatto che abbiano o meno figli, purché siano seguite dai centri antiviolenza nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, con l’obiettivo finale di contribuire a sostenerne l’autonomia.

Il reddito di libertà serve infatti prioritariamente a garantire autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonché un percorso scolastico e formativo dei figli e delle figlie minori.

Tale sussidio, inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come, ad esempio, il Reddito di Cittadinanza (RdC), il Reddito di Emergenza (REM), la NASpI, la CIG e gli assegni al nucleo familiare (ANF).

 

Chi può accedervi

Possono accedere al reddito di libertà le cittadine italiane o comunitarie, oppure le cittadine extracomunitarie, se in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Le domande potranno essere inoltrate dagli sportelli comunali solo ed esclusivamente se debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle interessate.

L’operatore comunale sarà tenuto a provvedere all’inserimento della domanda accedendo al servizio online di presentazione, raggiungibile sul portale dell’Istituto Previdenziale, nella sezione “Prestazioni sociali”.

Al fine della regolare trasmissione della domanda dovranno essere compilati tutti i campi inseriti nella procedura.

Si ricorda inoltre che ai fini dell’erogazione della prestazione dovranno essere inserite le modalità di pagamento prescelte, ossia pagamento su conto dotato di IBAN intestato al richiedente e abilitato a ricevere i bonifici.

Come già anticipato, il reddito di libertà è compatibile con altre misure a sostegno del cittadino, e oltre a ciò è esente dalle imposte sul reddito delle persone fisiche.

 

Fonte: Circolare INPS n. 166 dell’8 novembre 2021.

 

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A cura di Antonella Madia

Martedì 23 novembre 2021