Sono stati individuati gli atti esclusi dall’obbligo di contradditorio preventivo previsto dal nuovo Statuto del contribuente, in seguito alle modifiche introdotte su input della Delega fiscale; la deroga riguarda gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono individuati gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo introdotto dal decreto di revisione dello Statuto del contribuente.
Cosa dispone la normativa sul contraddittorio preventivo
La revisione dello Statuto dei diritti del contribuente è stata attuata dal D.Lgs n. 219/2023 che è intervenuto sulla legge n. 212/2000 (lo Statuto dei diritti del contribuente) aggiungendo l’articolo 6-bis (cfr. “Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente” Ufficio Studi Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica n.194).
L’articolo 1, comma 1, alla lettera e), dell’articolo 1 del D.Lgs. 219/2023, introduce nello Statuto del contribuente il principio del diritto al contraddittorio. Tale principio riguarda tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi. Essi sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti privi di contenuto provvedimentale.
Il nuovo articolo 6 bis dello Statuto del Contribuente
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera e), introduce un nuovo articolo 6-bis allo Statuto del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000.
Il comma 1, dell’articolo 1, stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Il Governo ha chiarito che l’intervento è volto ad adeguare la protezione dei diritti fondamentali dei contribuenti agli standard di tutela internazionale e a quelli applicabili in base al diritto dell’Unione Europea, rispettando altresì i