Lavoro autonomo occasionale, come e quando iscriversi alla Gestione Separata INPS?

Proponiamo una guida all’iscrizione alla Gestione Separata INPS per i titolari di lavoro autonomo occasionale. Puntiamo il mouse sulla fatidica soglia di 5mila euro annui di compensi e sugli ulteriori adempimenti contributivi, come la trattenuta da parte del committente.

I lavoratori autonomi occasionali, alla stregua dei collaboratori coordinati e continuativi, beneficiano della copertura previdenziale ed assistenziale garantita dall’Inps – Gestione Separata.

Tuttavia, a differenza dei co.co.co., l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi alla suddetta Gestione ricorre soltanto nel momento in cui si superano determinate soglie di reddito.

Analizziamo in dettaglio come deve comportarsi in questi casi il lavoratore e quali sono gli adempimenti richiesti.

 

Quando iscriversi alla Gestione Separata?

gestione separata lavoro autonomo occasionaleIl Decreto – legge 30 settembre 2003 numero 269 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 numero 326) prevede espressamente all’articolo 44 “Disposizioni varie in materia previdenziale” a decorrere dal 1° gennaio 2004 l’iscrizione alla Gestione Separata per quanti esercitano attività di lavoro autonomo occasionale, nel momento in cui il reddito annuo derivante da detta attività “sia superiore ad euro 5.000.

Di conseguenza, l’obbligo per il lavoratore di:

  • iscriversi alla Gestione Separata Inps;
  • versare i contributi alla suddetta Gestione Separata;

sorge soltanto nel momento in cui l’interessato realizza un reddito annuo fiscalmente imponibile eccedente i 5 mila euro, anche se per effetto di prestazioni rese a beneficio di più committenti.

 

Rileva il reddito annuo

La soglia di 5.000,00 euro superata la quale scattano gli obblighi di iscrizione e versamento dei contributi all’Inps – Gestione Separata, si determina con riguardo al reddito annuo fiscalmente imponibile.

Dal punto di vista:

  • Temporale per “reddito annuo” si intendono gli emolumenti percepiti dal lavoratore nel corso “dell’anno solare (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre)” come chiarito dall’Inps con la Circolare 6 luglio 2004 numero 103;
  • Quantitativo, ai fini del superamento del limite di reddito si considerano le somme percepite a fronte di un unico ovvero di una pluralità di rapporti.

 

Come iscriversi alla Gestione Separata?

Nel momento in cui scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, il lavoratore deve attivarsi per trasmettere l’apposita istanza all’Inps.

L’adempimento in questione, tuttavia, è previsto una sola volta nell’arco dell’intera vita lavorativa dell’interessato.

Ne consegue, come intuibile, che la pratica di iscrizione non dev’essere ripetuta se cambia il committente ovvero se ne aggiungono altri.

Collegarsi al portale Inps

Il soggetto chiamato ad iscriversi alla Gestione Separata deve innanzitutto collegarsi al portale “inps.it” e successivamente seguire il percorso “Pensione e Previdenza – Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata”.

Per accedere alla piattaforma telematica, cliccando sul tasto “Utilizza il servizio – Gestione Separata, Iscrizione”, sono necessarie le credenziali SPID, CIE o CNS.

 

Compilare la domanda di iscrizione

Effettuato l’accesso all’apposito servizio telematico Inps, l’utente indica se sta effettuando l’iscrizione alla Gestione Separata per sé stesso ovvero per un altro soggetto.

Cliccando sulla prima opzione, il sistema propone codice fiscale, cognome e nome del beneficiario.

A seguire, dopo aver selezionato “Avanti” si passa alla sezione “Tipo iscrizione” dove si dichiara di voler procedere all’iscrizione come, in alternativa:

  • Parasubordinato;
  • Professionista.

Per i lavoratori autonomi occasionali l’opzione da selezionare è la prima parasubordinato.

Successivamente compaiono le sezioni:

  • Modulo parasubordinato” dove indicare la data di inizio dell’attività (il sistema suggerisce all’utente la data di inizio dell’attività se risulta contribuzione a suo carico);
  • Dati aggiuntivi” in cui riportare telefono, cellulare, e-mail / pec.

L’ultimo passaggio, necessario per completare la domanda e trasmetterla all’Inps, è cliccare sul tasto “Conferma” per procedere poi alla successiva protocollazione dell’istanza.

 

Non solo l’iscrizione alla Gestione Separata

Il superamento della soglia dei 5 mila euro non comporta esclusivamente l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ma impone altresì al lavoratore stesso di:

  • segnalare ai committenti, all’inizio di ogni singola prestazione, il superamento della soglia di reddito annua;
  • informare in maniera tempestiva il committente nel momento in cui, in costanza di rapporto, si oltrepassa la soglia dei 5 mila euro.

Informare il committente / i committenti è un adempimento necessario al fine di consentire ai medesimi di:

  • trattenere i contributi previdenziali e assistenziali al lavoratore, in sede di liquidazione del compenso;
  • versare all’Inps – Gestione Separata i contributi previdenziali ed assistenziali, tanto quelli a carico del committente quanto quelli in capo al lavoratore;
  • inviare la denuncia telematica all’Inps, utilizzando il modello “UniEmens”.

In caso di superamento del limite di 5.000 euro nel corso del medesimo rapporto e in virtù del concorso di più committenti, ciascuno di essi calcolerà il contributo dovuto in misura proporzionale, in funzione del rapporto tra il suo compenso ed il totale degli importi riconosciuti.

Una precisazione importante, che traccia anche la differenza di trattamento contributivo rispetto ai collaboratori coordinati e continuativi, è quella per cui il carico contributivo in capo al committente e al lavoratore opera non sulla totalità dei redditi bensì esclusivamente su quelli eccedenti i 5 mila euro annui.

I contributi, identici a prescindere dal settore produttivo in cui il lavoratore presta l’attività, sono dovuti in misura pari, per l’anno corrente, a:

  • 24% per quanti sono già pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, di cui l’8% a carico del lavoratore ed il 16% in capo al committente;
  • 33,72% (rappresentato dal 33% a titolo di assicurazione IVS – Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, oltre allo 0,72% per le prestazioni temporanee di malattia e maternità) di cui l’11,24% a carico del lavoratore ed il 22,48% in capo al committente.

 

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Paolo Ballanti

Giovedì 18 aprile 2024