Quota 103: chiarimenti dall’INPS

L’INPS ha chiarito come valutare i requisiti di accesso alla pensione con quota 103 (62 anni di anzianità e 41 di contributi) nel 2024: approfondiamo con quale modalità si calcola l’assegno previdenziale.

L’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che estende il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Coloro che maturano i predetti requisiti nell’anno 2024, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente.

 

Premessa: le pensioni a quota 103

quota 103 inpsLa L. n. 213/2023 (cd. “Legge di Bilancio 2024) all’art. 1, comma 139, lettere a), b), c), d), modificando l’articolo 14.1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, riconosce il diritto alla pensione anticipata (cd. quota 103) al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell’anno 2024, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Il disposto normativo modifica, altresì, per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, la disciplina in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento.

In particolare, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e per i lavoratori autonomi il relativo trattamento decorre trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

 

Requisiti soggettivi

Come anticipato, la Legge di Bilancio 2024 ha prorogato – anche per il 2024 – la possibilità di pensionarsi in anticipo rispetto ai requisiti ordinari, mediante il sistema delle cd. “quote”. Pertanto, per quest’anno, è possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di:

  • un’età anagrafica di almeno 62 anni;
  • un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Da notare, che il requisito anagrafico di 62 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cd. “finestra mobile”.

Il diritto alla pensione anticipata flessibile maturato nell’anno 2024 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della cd. “finestra mobile”.

 

Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico.

In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, preclude l’esercizio della facoltà in argomento.

Nel caso in cui tra le Gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

 

Calcolo pensione anticipata flessibile

Per coloro che maturano il requisito anagrafico di almeno 62 anni e il requisito contributivo di 41 anni nell’anno 2024, anche in regime di cumulo, il trattamento pensionistico in esame viene determinato secondo le regole del sistema contributivo.

Alla predetta prestazione è possibile accedere anche mediante l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, e l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, al ricorrere dei prescritti requisiti.

In caso di accesso alla pensione mediante l’esercizio della facoltà di opzione, ai fini dell’accertamento del previsto requisito contributivo trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995; pertanto, non rileva la contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

La pensione anticipata flessibile è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente.

Per effetto di quanto sopra, quindi, l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile corrispondente a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno che per l’anno 2024 è pari a 2.394,44 euro.

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a quattro volte il trattamento minimo e successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.

 

Decorrenza della pensione

Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell’anno 2024, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

  • 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° settembre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, o al 2 agosto 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 9 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 ottobre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° novembre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

 

Incentivo al posticipo del pensionamento

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 140, della legge n. 213 del 2023, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

  • 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
  • 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

 

Fonte: Circolare INPS n. 39 del 27 febbraio 2024.

 

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Antonella Madia

Lunedì 11 marzo 2024