Il decreto per la riforma del sistema sanzionatorio, di recente approvato dal Consiglio dei Ministri, interviene sulla controversa distinzione tra crediti non spettanti e inesistenti e sulla misura stesse delle sanzioni, così completando la disciplina procedimentale introdotta dal precedente decreto della riforma in tema di accertamento.
Facciamo il punto sulle novità.
Crediti inesistenti e non spettanti: il quadro ante riforma
L’art. 1, comma 421, della Legge 311/2004 ha introdotto nell’ordinamento uno specifico atto per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione, il cd. atto di recupero.
Su tale previsione, non particolarmente innovativa quanto a poteri istruttori degli uffici, termini, trattamento sanzionatorio e modalità di riscossione, è intervenuto incisivamente l’art. 27 del D.L. n. 185/2008, con l’introduzione della categoria dei crediti “inesistenti”.
Se i crediti sono tali, il termine di notifica dell’atto di recupero è esteso al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della delega; la riscossione è a titolo straordinario (ossia è integrale, anche in pendenza di giudizio); le sanzioni variano tra il 100% e il 200% del credito.
Successivamente, il D.Lgs. n. 158/15 ha inserito, nell’art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 471/97, un’espressa definizione di crediti inesistenti, da cui ricavare per differenza quella di crediti non spetta