Via libera alla riforma delle sanzioni tributarie

Il Governo ha emanato il tanto atteso decreto che riscrive il sistema sanzionatorio tributario, con l’intenzione di ispirarlo ad un principio di proporzionalità più corretto di quello attuale, al fine di contrastare efficacemente l’evasione fiscale e incentivare la riscossione. Vediamo una prima panoramica della riforma delle sanzioni tributarie.

sanzioni tributarieFinalmente è arrivato il Decreto di riforma delle sanzioni tributarie, che era atteso da tempo da tutti gli operatori del settore e dai contribuenti, in quanto si tratta di uno dei cardini della Riforma Fiscale che intende riscrivere il rapporto fra Fisco e Conribuenti.

Le nuove sanzioni saranno ispirate, infatti, al principio della “proporzionalità e offensività.

 

Riforma delle sanzioni tributarie: le principali novità

Tra le novità si prevede che la sanzione sia

aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, è incorso in altra violazione della stessa indole.

Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista.

Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà”.

Il consiglio dei ministri del 21 Febbraio 2024 ha dato il via libera alla revisione di tre decreti legislativi del 1997 e della legge sulle cosiddette «manette agli evasori» (Dlgs. 74/2000).

Ricordiamo che:

  • il Dlgs. 471 del 1997 , rivede le misure amministrative sugli omessi versamenti introducendo la proporzionalità della sanzione senza però modificare le pene per frodi e omesse dichiarazioni;
  • il Dlgs. n. 472 del 1997 contenente le  disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie fissa i principi generali delle sanzioni amministrative introducendo il principio della proporzionalità delle sanzioni;
  • il Dlgs. n. 473 del 1997 riscrive le sanzioni in materia di tributi vari come registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, assicurazioni e concessioni eliminando la sanzione minima e massima e introducendo una misura proporzionale.

Sul fronte dei reati tributari (Dlgs 74/2000). il legislatore riscrive la norma sulle indebite compensazioni e crea un paracadute per chi paga a rate rispetto ai reati di omesso versamento di Iva e ritenute.

Ecco alcuni punti salienti.

 

Nuovi criteri di determinazione della sanzione tributaria

La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità. In pratica, nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

 

I casi di concorso

Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

Ipoteca e sequestro conservativo

In base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.

 

No alla punibilità di chi paga in 60 giorni

Il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria con circolari, interpelli o consulenze,

“provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta”, non è punibile, “sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

 

NdR. La prossima positiva riforma del sistema sanzionatorio tributario

 

Luca Bianchi

21 Febbraio 2024