Proponiamo una guida alle novità per le pensioni previste per il 2024, soprattutto per quanto riguarda la flessibilità in uscita: focus su Ape sociale, Opzione donna e Quota 103.
All’art. 1, commi 136-140 della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), il Legislatore ha previsto una serie di misure al fine di rendere la flessibilità in uscita dal lavoro più agevole, a decorrere dal 1° gennaio 2024. In particolare, è stata disposta la proroga, per l’anno 2024, della c.d. Ape sociale, nonché del regime c.d. Opzione donna per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti pensionistici al 31 dicembre 2023.
Prorogata anche la c.d. Quota 103, che consente di andare in pensione alla maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi nel solo anno 2024.
Le novità 2024 per le pensioni
La Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) non ha previsto una vera e propria riforma delle pensioni; tuttavia, ci sono comunque importanti novità nel pacchetto di misure dedicato alla previdenza.
Se da un lato non ci sono, dunque, sostanziali modifiche al sistema, dall’altro cambia tutto per le misure già in vigore nel 2023, con una stretta su Quota 103, Opzione Donna e Ape Sociale.
Vediamo le novità in dettaglio.
Ape sociale
All’art. 1, commi 136-137 della Legge di Bilancio 2024 è disposta la proroga, per l’anno 2024, della c.d. Ape sociale con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 1, comma 179, lettere da a) a d) della Legge n. 232/2016, prevedendo una modifica rispetto alla precedente applicazione diretta a incrementare il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.
A poterne beneficiare sono i soggetti appartenenti alle categorie già individuate:
- caregiver;
- disoccupati;
- lavoratori con mansioni gravose;
- disabili almeno al 74%.
Opzione donna
Il comma 138, invece, proroga il regime dell’Opzione donna che, rispetto all’anno scorso, subisce una stretta per l’ammissione al beneficio.
Innanzitutto, per accedere all’opzione donna è richiesto 1 anno in più del requisito anagrafico, che passa da 60 anni a 61 anni (resta fermo il requisito contributivo pari a 35 anni).
Inoltre, possono accedere alla pensione anticipata solo le donne che se si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
- assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge, la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992 numero 104) ovvero un parente affine di secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o la persona unita civilmente del soggetto con handicap abbiano compiuto i 70 anni di età ovvero siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74%;
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) per la gestione della crisi aziendale.
È prevista, tuttavia, la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni. La riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 61 anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi.
Resta uguale al 2024 la finestra mobile, ovvero il differimento del primo pagamento pensionistico:
- 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti;
- 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome.
Quota 103
I commi 139-140 consentono agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi nel solo anno 2024.
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni INPS, escludendo conseguentemente tutte le Casse professionali.
Analogamente agli anni passati, anche per il 2024 scatta un divieto di cumulo reddituale fino all’età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (Art. 67, comma 1, lett. l, TUIR).
Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2024 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per chi ha maturato i requisiti nel 2023, tale posticipo è pari a 3 mesi).
Diversamente, i dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2024 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per chi matura i requisiti nel 2023 tale posticipo è pari a 6 mesi).
Rivalutazione delle pensioni per il 2024
Infine, si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 all’art. 1, commi 134-135 è intervenuta anche sul meccanismo di rivalutazione delle pensioni per il 2024.
In particolare, il riconoscimento integrale della rivalutazione è assicurato ai soli trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS. In tutti gli altri casi la rivalutazione è certamente prevista ma in misura parziale.
Secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il 2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:
- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;
- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 22% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.
Pertanto, chi ha una pensione fino a 4 volte il minimo avrà un aumento pieno del 100%. Ciò vuol dire che, se ad esempio il tasso di inflazione stimato per il 2024 si dovesse attestare al 5%, anche l’importo della pensione aumenterà della stessa percentuale.
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Antonella Madia
Sabato 27 gennaio 2024