Per effetto della Riforma Fiscale dedicata alla fiscalità internazionale cambia il regime di favore per i cosiddetti impatriati: ecco le novità in arrivo; in particolare, puntiamo il mouse sulla situazione dei vecchi impatriati e sul rapporto di questa agevolazione con gli aiuti deminimis.
Come noto, il 28.12.2023 è stato pubblicato in G.U. n. 301, il D. Lgs. 27.12.2023 n. 209, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. L’art. 5 detta il nuovo regime per gli impatriati diventando il nuovo articolo 16 D.Lgs. 147/2015, che, invece, viene abrogato proprio a partire dal 29.12.2023.
Ora, infatti, quando si parlerà di impatriati si dovrà far riferimento all’art. 5 del D.Lgs. 209/2023.
Già come anticipavano i testi in bozza, è stato previsto dal 2024 un nuovo regime agevolato, con riduzione della detassazione ed incremento dei requisiti da dimostrare per il rimpatrio (più anni di residenza all’estero, qualifica lavorativa ottenuta all’estero, limite massimo di bonus riconosciuto).
Inoltre, perdono la possibilità di fruire del beneficio i piccoli imprenditori, artigiani e commercianti una volta contemplati nel comma 1 bis dell’art. 16.
Il comma 8 del nuovo art. 5 precisa che le novità si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2024.
Previsioni particolari sono riservate a chi è rientrato anagraficamente nel secondo semestre 2023. Si tratta, in sostanza, di quei soggetti che, pur avendo come primo anno di residenza fiscale il 2024 si sono trasferiti in Italia nel 2023.
Restano, invece, immutate le agevolazioni per professori e ricercatori di cui all’art. 44 D.L. D.L. n. 78/2010.
Nuovo regime fiscale agevolativo a favore dei lavoratori impatriati: l’art. 5 D. Lgs. 209/2023
Come segnalato in premessa, il decreto internazionalizzazione, abrogando lo storico articolo 16 D.Lgs. 147/2015, riscrive la norma per gli impatri agevolati.
È il medesimo articolo 5 che elimina, con il comma 9), l’articolo 16 D.Lgs. 147/2015 nonché il collegato art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. 34/2019 (Decreto Crescita).
Tuttavia, le disposizioni agevolative previgenti continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023.
Vedremo a breve cosa accadrà a chi si è trasferito entro il 31.12 e chi, invece, non è riuscito a richiedere l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente entro tale data.
Le novità del comma 1 art. 5)
La successiva Tabella n. 1 propone il testo della nuova norma in vigore con alcuni commenti.
Tabella n. 1 – Art. 5 comma 1 D.Lgs. 209/2023
Norma |
Osservazioni |
I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
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Il comma 1) conferma che l’agevolazione spetta ai dipendenti, ai lavoratori autonomi ma anche agli amministratori. Vengono però ufficialmente eliminati dall’agevolazione i titolari di redditi d’impresa.
L’agevolazione spetta poi sul presupposto che l’impatriato si trasferisca in Italia ai sensi dell’art. 2 Tuir, peraltro recentemente novellato sempre ad opera del decreto internazionalizzazione. |
entro il limite annuo di 600.000 euro | Viene poi fissato un limite di reddito massimo annuo agevolabile di 600mila euro. Questa previsione è completamente nuova. In passato, infatti, non esisteva un limite massimo di reddito agevolabile. |
concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al r |