Prosegue la nostra guida alla gestione della contabilità di magazzino: oggi puntiamo il mouse sui beni da rilevare per una corretta tenuta di tale contabilità. Alcuni beni possono essere di scarsa importanza oppure esentati, ma bisogna pur sempre far attenzione ai rischi di accertamento induttivo.
Le scritture ausiliarie di magazzino devono necessariamente essere impostate nel rispetto dei criteri dell’ordinata contabilità e tenute con riferimento alle regole generali di rilevazione extra-contabile e secondo un metodo ed una forma libera, purché consentano una facile e univoca intellegibilità.
Il richiamo alle norme di ordinata contabilità non si riferisce, conseguentemente, al disposto di cui all’art. 2219 del codice civile che prevede il divieto di lasciare spazi in bianco, di fare interlinee e/o trasporti a margine e di fare abrasioni, in quanto il contribuente o soggetto passivo d’imposta ha la possibilità pratica di sostituire a suo piacimento i fogli, le schede e/o i tabulati e simili, precedentemente compilati in modo non corretto, e ciò in quanto le scritture in esame non devono essere tenute su libri o registri preventivamente bollati o vidimati, anche se sussiste l’obbligo di conservazione della documentazione inerente ai movimenti di magazzino.
Nell’articolo “Come impostare la contabilità di magazzino” – al quale rimandiamo – abbiamo trattato le regole per la corretta implementazione della contabilità di magazzino per imprese industriali e commerciali.
La gestione delle scritture ausiliarie di magazzino: generalità
Nell’ambito procedurale delle scritture ausiliarie di magazzino non è stata prevista una rigida impostazione contabile.
Pertanto, per quanto concerne i movimenti di beni all’interno dello stabilimento, o, meglio, dell’azienda o dell’impresa che non formano oggetto di documentazione obbligatoria per legge, l’imprenditore è libero di adottare la procedura contabile che ritiene maggiormente idonea.
Nel caso in cui l’impresa è strutturata e organizzata per l’emissione di bolle interne, è opportuno che le stesse vengano conservate a supporto delle scritture ausiliarie.
Registrazione e periodicità delle scritture ausiliarie
Ai fini fiscali, le scritture ausiliarie di magazzino possono essere effettuate anziché giornalmente, anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese.
Pertanto, se l’impresa intende procedere a registrazioni riepilogative per periodi di tempo comprendenti due o più giorni, essa può farlo, rinunciando alle registrazioni giornaliere, purché i riepiloghi non superino l’arco di un mese.
Il termine di esecuzione materiale delle registrazioni o termine di aggiornamento delle scritture ausiliarie di magazzino è di sessanta giorni che decorrono dall’ultimo giorno del raggruppamento periodico scelto per la redazione delle scritture stesse.
Responsabilità e tempi nelle scritture ausiliarie
Pertanto, nel caso in cui l’imprenditore abbia adottato:
- riepiloghi coincidenti con i mesi dell’anno solare, i movimenti del mese di gennaio potranno essere registrati cumulativamente entro sessanta giorni successivi al 31 gennaio;
- la procedura di rilevazione giornaliera, il termine di sessanta giorni decorre dalla data di emissione del documento interno o di ricevimento del documento esterno (es.: documento di trasporto, fatture, ecc.) preso a base delle registrazioni di magazzino;
- la contabilità meccanografica o elettronica (nel qual caso le annotazioni sono costituite dai tabulati che accolgono i movimenti di ciascuna voce merceologica), il t