Puntiamo il mouse sui chiarimenti arrivati per la nuova tempistica del secondo acconto IRPEF 2023 per le partite IVA individuali: chi è ammesso al pagamento a gennaio 2024 con possibilità di rateizzare?
I casi particolari dell’impresa familiare e dell’impresa agricola.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti necessari per usufruire del rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, consentito dall’articolo 4 del decreto legge n. 145/2023 (c.d. decreto “Anticipi”).
Vediamo i chiarimenti forniti e le regole generali per il versamento dell’acconto imposte dirette.
Lo spostamento del secondo acconto IRPEF 2023 al 16 gennaio 2024 per le partite IVA
Il D.L. n. 145/2023 (c.d. “decreto Anticipi”), prevede “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
L’art, 4 del D.L. 145/2023, nello specifico, stabilisce che, per:
«il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
La disposizione in esame, in sostanza, introduce, per il solo periodo d’imposta 2023, due rilevanti novità:
- il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto IRPEF dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023);
- la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).
Secondo acconto IRPEF 20203 imprese individuali o lavoratori autonomi con ricavi o compensi 2022non superiori a € 170.000 |
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Modalità versamento |
Termine versamento |
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Unica soluzione |
16.1.2024 |
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5 rate mensili di pari importo |
1° rata |
16.1.2024 |
2° rata |
16.2.2024 |
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3° rata |
16.3.2024 (che slitta al 18) |
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4° rata |
16.4.2024 |
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5° rata |
16.5.2024 |
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Nota: Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile. |
I chiarimenti del Fisco: la Circolare n. 31 del 9.11.2023 sul pagamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi
Ambito soggettivo di applicazione
Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
- siano titolari di partita IVA;
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
Impresa familiare e azienda coniugale
Beneficia del differimento in commento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. Tale impostazione risulta coerente con quella adottata, in relazione agli stessi soggetti, riguardo:
- all’esclusione da IRAP dal 2022 (Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/2022);
- alla possibilità di fruire della “flat tax incrementale” (Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/2023).
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31/2023 ha chiarito che considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto,
anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.
Si tratta dei contribuenti che hanno un debito Irpef superiore a € 51,65 ma non a € 257,52.
Soggetti esclusi dal rinvio dell’acconto IRPEF
Tenuto conto del dato letterale della norma, devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura di cui trattasi i seguenti soggetti:
le persone fisiche non titolari di partita IVA.
Attenzione ai soci in trasparenza fiscale
Non usufruiscono di tale rinvio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR),
- le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 €;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).
Collaboratori di impresa familiare e coniuge azienda coniugale
Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
Soglia ricavi e compensi
Allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 €, si deve far riferimento
- ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR;
- dichiarati per il periodo d’imposta 2022
Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.
Più attività con codici Ateco differenti |
Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento in esame, si ritiene doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate |
Contestuale esercizio di attività d’impresa e lavoro autonomo |
Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. |
Attività agricole e attività agricole connesse
Per le persone fisiche che esercitano:
- attività agricole;
- attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera)
le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa, in luogo dell’ammontare dei ricavi,
occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).
Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA,
rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022.
A tal fine, deve tenersi conto, oltre che delle operazioni certificate tramite fattura, anche di quelle certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.
Imposte che godono del rinvio
Il differimento del termine di versamento e la possibilità di rateizzare quanto dovuto riguarda soltanto le seguenti imposte:
- Irpef;
- cedolare secca;
- Ivie e Ivafe;
- imposta sostitutiva forfetari o minimi.
Contributi Inps senza rinvio
Il versamento dei contributi previdenziali rimane fissato per tutti al 30/11/2023 (2° rata dei versamenti “variabili” dell’IVS artigiani/commercianti ed alla Gestione separata INPS dei professionisti).
Ndr: vedi anche Secondo acconto IRPEF: qual è la scelta migliore?
Il versamento dell’acconto
Per quanto riguarda le regole per il versamento dell’acconto non sono previste ulteriori novità e possono essere così riepilogate.
Secondo acconto IRPEF 2023
Secondo il metodo storico sono tenute al versamento dell’acconto Irpef le persone fisiche che nel periodo d’imposta 2022 risultano a debito per un importo superiore ad € 51,65.
Il reddito delle società di persone è imputato a ciascun socio per la sua quota di partecipazione agli utili.
Diversamente da quanto accade nelle società di capitali, infatti, la tassazione avviene “per trasparenza”, cioè in capo al singolo socio e non alla società.
Pertanto ciascun socio, persona fisica, determina l’imposta (Irpef) in base al proprio reddito complessivo (comprensivo, cioè, sia dei redditi di partecipazione sia di eventuali altri redditi concorrenti a formare il reddito complessivo).
Analogamente alle società di persone, anche le srl trasparenti imputano ai soci il reddito conseguito; il soggetto tenuto al versamento dell’acconto Irpef sarà pertanto ciascun socio persona fisica.
L’acconto Irpef, è pari al 100% dell’importo riportato nel rigo “Differenza” (rigo RN34).
In particolare se l’importo:
- è superiore a € 51,65 ma non a € 257,52 Versamento in unica soluzione (100% di rigo RN34) entro il 30.11.2023 o 16.01.2024;
- è superiore a € 257,52,
per i soggetti no ISA il versamento avviene in 2 rate pari al:
- 40% di rigo RN34 entro il 30.6 – 30.7.2023 + 0,40%;
- 60% di rigo RN34 entro il 30.11.2023 o 16.01.2024.
per i soggetti ISA il versamento avviene in 2 rate pari al:
- 50% di rigo RN34 entro il 30.6 – 30.7.2023 + 0,40%;
- 50% di rigo RN34 entro il 30.11.2023 o 16.01.2024.
L’acconto IRPEF dovuto per il 2022 sulla base del “metodo storico” va indicato nel rigo RN62. Anche se il contribuente si avvale del “metodo previsionale”, gli importi da indicare vanno determinati utilizzando il “metodo storico” e non i minori importi versati o che si intendono versare.
Acconto IRES
Sono tenuti al versamento dell’acconto Ires le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR, e cioè:
- le società di capitali: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che:
- hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti commerciali);
- non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali), nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, che nel periodo d’imposta precedente risultano a debito per un importo superiore ad € 20,66.
- hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti commerciali);
La percentuale dell’acconto IRES è fissata nella misura del 100% dell’imposta dovuta.
Per le società di capitali, enti commerciali e non commerciali, applicando il metodo storico, l’acconto Ires 2023 è pari al 100% dell’importo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” risultante a rigo RN17 del mod. REDDITI 2023 SC e a rigo RN28 del mod. REDDITI 2023 ENC.
In particolare se l’importo:
- è superiore a € 20,66 ma non a € 257,52 Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2023
- è superiore a € 257,52,
per i soggetti no ISA il versamento avviene in 2 rate pari al:
- 40% di rigo RN17/28 entro il 30.6 – 30.7.2023 + 0,40%;
- 60% di rigo RN14/28 entro il 30.6 – 30.7.2023 + 0,40%;
per i soggetti ISA il versamento avviene in 2 rate pari al:
- 50% di rigo RN17/28 entro il 30.6 – 30.7.2023 + 0,40%;
- 50% di rigo RN17/28 entro il 30.11.2023
Per le società in caso di approvazione del bilancio nel mese di giugno è possibile considerare che il termine di versamento per primo acconto risulta essere il 20.8 – 20.9.2023 + 0,40%.
Acconto IRAP
La determinazione dell’acconto IRAP 2023 segue le stesse regole previste per l’Ires; pertanto: è dovuto per il 100% del rigo IR21 “Totale imposta“ del Mod. Irap 2023 con le seguenti modalità:
- in unica soluzione se l’acconto è inferiore a € 257,52, entro il 30/11/2023
- in 2 rate se l’acconto è pari o superiore a € 257,52:
- la prima pari al 40% (50% i soggetti ISA), negli stessi termini del saldo Irpef/Ires
- la seconda, pari al restante 60% (50% per i soggetti ISA), entro il 30/11/2023.
L’acconto non è dovuto se non supera l’importo di € 51,65 per le persone fisiche o società di persone.
Esclusione per le persone fisiche
Si ricorda che la legge di bilancio 2022 ha escluso da Irap le persone fisiche titolari di un reddito d’impresa (ditte individuali) o professionale (professionisti individuali).
Acconto cedolare secca
L’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, ha introdotto a decorrere dal 2011 la c.d. “cedolare secca”, l’imposta sostitutiva del 21% (10% in caso di contratti c.d. “concordati” ex art. 2, commi 3 e 8, Legge n. 431/98) da applicare ai redditi da locazione di immobili uso abitativo.
Per la cedolare secca è previsto il versamento in acconto e a saldo.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011 l’acconto negli anni scorsi era dovuto in misura pari al 95% dell’imposta dovuta.
La misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
Anche per la cedolare secca si applica la medesima suddivisione in 2 rate pari al
- 40% e 60% per i soggetti non ISA;
- due rate del 50% per i soggetti ISA.
Come per gli acconti Irpef, anche l’acconto della cedolare secca non è dovuto se l’imposta sostitutiva su cui calcolare l’acconto risulta pari o inferiore ad € 51,65. Inoltre, dovrà essere pagato:
- in un’unica soluzione se l’acconto d’imposta sostitutiva è inferiore a € 257,52;
- in due rate, se tale valore è maggiore o uguale a € 257,52.
L’acconto per i forfettari
I soggetti in regime forfetario nel 2022 che proseguono in tale regime nel 2023 versano l’acconto dell’imposta sostitutiva del 15% (5% se in regime “start-up”) con le stesse modalità previste ai fini Irpef.
In entrambi i casi è ammesso applicare a scelta il criterio storico o il previsionale.
Contribuenti fuoriusciti dal regime dei minimi nel 2023
I contribuenti fuoriusciti (per obbligo/facoltà) dal 2023 dal regime dei minimi, in tale anno hanno potuto applicare il regime forfetario (in presenza dei relativi requisiti) in tal caso assoggettano il reddito 2023 all’imposta sostitutiva del 15% (5% se in regime “start-up”) versano l’acconto 2023 dell’imposta sostitutiva dei minimi (cod. trib. 1793), che scomputeranno nel Quadro LM, Sez. III, del Mod. Redditi PF 2024.
In alternativa tali contribuenti possono aver applicato il regime “ordinario” (contabilità semplificata o ordinaria): per quanto non possiedano una “base di riferimento” (e dovrebbero calcolare l’acconto Irpef solo su ulteriori redditi eventualmente posseduti) è consigliabile versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (cod. trib. 1793), che sarà, poi, scomputata nel Quadro RN del Mod. Redditi PF 2024.
Contribuenti ordinari nel 2022 e forfettari nel 2023
I contribuenti ordinari nel 2022 e forfettari nel 2023 non sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (cod. trib. 1790), in applicazione del criterio storico (assenza di una base imponibile di riferimento). In applicazione del criterio previsionale ai fini Irpef, possono calcolare l’acconto 2023 solo su eventuali altri redditi posseduti.
Contribuenti forfettari nel 2022 e ordinari nel 2023
Come visto per i contribuenti minimi 2022 fuoriusciti dal 2023 (in contabilità semplificata o ordinaria in tale periodo) per quanto non possiedano una “base di riferimento” (e dovrebbero calcolare l’acconto Irpef solo su ulteriori redditi eventualmente posseduti) si consiglia di versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (cod. trib. 1790), che sarà, poi, scomputata nel Quadro RN del Mod. Redditi PF 2024.
NdR: Circolare Agenzia Entrate n. 31/E del 9 novembre 2023.
NdR: potrebbe interessarti anche…Chi può pagare l’acconto IRPEF di novembre 2023 a rate?
A cura di Devis Nucibella
Martedì 14 Novembre 2023
Secondo acconto IRPEF 2023 mensile
Simula il versamento rateale del secondo acconto IRPEF 2023
Dopo la pubblicazione del DL 145/2023 collegato alla Legge di Bilancio per le partite IVA individuali con ricavi inferiori a 170mila euro è arrivata la possibilità di pagare l’acconto IRPEF al 16 gennaio 2024 (quindi a dati del 2023 già chiusi, anche se non elaborati del tutto), con possibilità di rateizzare gli importi fino al 16 giugno 2024, al tasso d’interesse del 4%.
Col nostro tool in excel è possibile simulare la gestione ed il costo complessivo del versamento rateale del secondo acconto IRPEF 2023 nei primi 6 mesi del 2024.