Come gestire lo spostamento e l’eventuale rateazione del secondo acconto IRPEF al 2024, come permesso dal Collegato alla Legge di Bilancio, riservato però solo alle persone fisiche titolari di partita IVA, con un fatturato inferiore ai 170mila euro.
Attenzione perché i contributi previdenziali INPS non sono toccati dalla normativa e l’acconto continua a scadere il 30 novembre.
Legge di Bilancio 2024: le novità in tema di versamento del secondo acconto IRPEF
Il collegato fiscale alla prossima Manovra di bilancio 2024 introduce una novità molto importante ma limitata purtroppo a pochi contribuenti:per il solo periodo d’imposta 2023 (in attesa poi di verificare se le coperture finanziarie del bilancio dello Stato ne consentiranno l’applicazione anche per anni succesivi) viene stabilita la possibilità di rinviare il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi (IRPEF), ma con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle sole persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro.
Si potrà versare il secondo acconto imposte entro il 16 gennaio del 2024, senza interessi, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
L’articolo 4, del decreto-legge 145/2023, cd. decreto Fiscale 2024, collegato alla Manovra di Bilancio 2024, prevede quindi novità importanti in relazione al versamento del secondo acconto delle imposte in scadenza il prossimo 30 novembre.
Come si versano gli acconti di imposta 2024
In linea generale, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi hanno l’obbligo di effettuare il versamento dei tributi (Irpef, Ires, Irap) dovuti a titolo:
- di saldo per il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione;
- di acconti per il periodo d’imposta successivo.
L’obbligo è posto in capo anche ai soggetti tenuti a versare imposte sostitutive di quelle citate, come i soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti, Legge 190/2014, in regime di vantaggio (o contribuenti minimi) di cui all’articolo 27, Dl 98/2011, nonché coloro che sono tenuti al versamento della cedolare secca per i redditi da locazione di fabbricati ad uso abitativo (Dlgs 23/2011) e i titolari di cespiti all’estero (Ivie, Ivafe).
I termini di versamento
Va ricordato che, con riferimento al termine di versamento:
- per le persone fisiche, i termini di versamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dal modello Redditi PF sono stabiliti dall’articolo 17, DPR 435/2001, il quale prevede che questi soggetti sono tenuti ad effettuare i suddetti versamenti entro:
- il 30 giugno, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% (il termine era slittato al 31 luglio in quanto il 30 luglio cadeva di domenica).
È, infatti, possibile posticipare l’esecuzione dei versamenti entro il 30° giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (articolo 17, comma 2, DPR 435/2001); va, infatti, ricordato che:
- il 30 giugno, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- i soggetti IRES (articolo 73 del Tuir) effettuano il versamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dal modello Redditi SC o ENC entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- la regola generale secondo la quale se esso cade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo;
- qualora la scadenza del 30 giugno cada di sabato o di giorno festivo, il primo giorno feriale successivo, che rappresenta il termine ultimo per effettuare i versamenti senza maggiorazione, costituisce la data dalla quale deve essere fatto decorrere il termine di 30 giorni per effettuare i pagamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (R.M. 6 giugno 2007, n. 128/E).
Secondo il metodo storico, per determinare l’acconto dovuto per il 2023, si considera come base di calcolo l’imposta che risulta dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022: si deve considerare il rigo “Differenza” del modello REDDITI 2022.
Nel caso in cui il contribuente ritenga di realizzare, nel periodo di imposta corrente, redditi inferiori e, quindi, preveda fondatamente una riduzione dell’imposta dovuta per l’anno in corso, può versare un acconto inferiore a quello calcolato sulla base del metodo storico.
L’importo da versare quale acconto può essere ridotto purché sia almeno pari al 100% all’importo del rigo “Differenza” della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024, con riferimento ai redditi 2023.
Il contribuente solitamente solo entro il 30 novembre può effettuare una stima attendibile dei redditi conseguiti nel periodo di imposta in corso e quindi può scegliere di versare il I° acconto sulla base del metodo storico e il II° acconto utilizzando invece il metodo previsionale.
Cosa prevede il decreto Fiscale 2024
Il comma 1, dell’articolo 4, del decreto Fiscale 2024, dispone che, per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dalla proroga dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio del 2024 (anziché entro il 30 novembre del 2023), oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.
La norma che ha introdotto la proroga riguarda l’Irpef ma anche le imposte sostitutive del regime sui redditi, quali a titolo esemplificativo:
- il regime forfetario o regime di vantaggio;
- la cedolare secca per gli immobili concessi in locazione;
- Ivie;
- Ivafe.
Le diverse modalità di versamento del secondo acconto IRPEF: quale scelta?
Con riferimento alle novità introdotte dal decreto Fiscale 2024, i soggetti che possono usufruire del rinvio possono valutare due differenti opportunità per il versamento del dovuto.
In primo luogo, possono procedere al versamento dell’intero acconto in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2024 usufruendo pertanto di una proroga di un mese e mezzo della seconda rata di acconto senza pagare alcun interesse.
Possono altresì decidere di rateizzare l’importo in cinque rate uguali mensili che vanno sempre a scadere il giorno 16 di ogni mese:
- 16 gennaio;
- 16 febbraio;
- 18 marzo;
- 16 aprile;
- 16 maggio.
In tale seconda possibilità sarà, altresì, necessario applicare sulle rate successive alla prima gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del D.Lgs 241/1997.
Come già più sopra indicato lo spostamento del secondo acconto a gennaio non è possibile in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi INAIL: queste scadenze non vengono toccate e quindi, per esempio i contributi INPS gestione artigiani e commercianti e Gestione Separata continuano a scadere al 30/11/2023; questa scelta del Legislatore è dovuta ovviamente alla necessità di rispettare la copertura finanziaria della Legge e comunque il pagamento a novembre 2023 consente la deduzione dei contributi dal reddito dell’anno stesso, altrimenti la deduzione sarebbe stata spostata all’anno successivo.
NdR: potrebbe interessarti consultare anche…Proroga secondo acconto IRPEF 2023 al 16 gennaio 2024 e rateizzazione
A cura di Federico Gavioli
Giovedì 9 novembre 2023