Scissione tramite scorporo: valore fiscale di carico della partecipazione; riserve; beni rivalutati

Continuiamo ad analizzare il nuovo istituto della scissione mediante scorporo dato che continua a generare diversi dubbi fra gli operatori. Puntiamo il mouse sui rischi di elusione fiscale e sul problema di valutazione del valore di carico della partecipazione ricevuta dalla scissa.

Proponiamo, dopo il nostro intervento del 10 novembre scorso (Scissione mediante scorporo: tra certezze e chiarimenti), ulteriori chiarimenti sul nuovo istituto della scissione con scorporo.

 

Scissione tramite scorporo il valore fiscale della partecipazione

scissione tramite scorporoNella circolare viene esaminato in primis il trattamento fiscale del valore di carico della partecipazione ricevuta dalla scissa nella beneficiaria, a fronte dei beni trasferiti a quest’ultima.

Secondo Assonime la soluzione più corretta e aderente al principio di neutralità fiscale (che governa le operazioni straordinarie) sarebbe quello di assegnare alle partecipazioni ricevute il medesimo valore fiscale dei beni di primo grado trasferiti alla beneficiaria.

Diversamente operando, secondo l’associazione, ossia assegnando alle partecipazioni ricevute dalla scissa nella beneficiaria un valore fiscale pari a zero, si creerebbero i presupposti per generare una futura doppia tassazione della stessa società scissa in sede di cessione o di liquidazione della beneficiaria, che striderebbe con il principio di neutralità fiscale.

Unica eccezione al disallineamento tra valori contabili e fiscali, dice Assonime, sarebbe plausibile in caso di scorporo di un patrimonio netto contabile negativo il quale obbligherebbe la beneficiaria ad iscrivere gli assets ricevuti a valore corrente, creando così i presupposti per la creazione di un doppio binario contabile/fiscale.

Con riferimento al trattamento delle posizioni fiscali soggettive tipiche dell’operazione straordinaria di scissione (i.e. perdite pregresse, eccedenze Ace, ripartizione delle riserve in sospensione di imposta tra scissa e beneficiaria) Assonime rimanda ad un futuro chiarimento che dovrà essere fornito dell’agenzia delle entrate a riguardo, purtuttavia nel documento viene evidenziato come nella scissione tramite scorporo il patrimonio netto contabile della scissa non si riduce, bensì si sostituisce con una partecipazione al capitale nella beneficiaria.

 

Abuso del diritto e possibili contestazioni

Infine, sotto altro profilo, la circolare Assonime fa cenno alle possibili contestazioni in materia di abuso del diritto che potrebbero sorgere applicando in maniera estensiva l’istituto della scissione tramite scorporo anche alla scissioni di beni che non costituiscono compendi aziendali.

Il rischio è di utilizzare lo strumento della scissione tramite scorporo al solo fine di veicolare all’interno di involucri societari beni privi dei requisiti per potersi identificare come azienda e ciò al solo fine di sfruttare in maniera impropria il regime fiscale della “Pex” ai beni in essa veicolati.

 

Approccio del Comitato Triveneto dei Notai

Anche il Comitato Triveneto dei Notai con le due massime (L.G. 1 e L.G. 2) ha affrontato la tematica della scissione tramite scorporo andando a disciplinare due differenti fattispecie che potrebbero verificarsi nel caso di adozione dell’istituto:

  • la possibilità di dar corso, con un unico progetto di scissione, a un’operazione complessa, comprensiva sia di una scissione con scorporo e una scissione e/o fusione ordinaria, a condizione che il risultato finale non cambi rispetto al fatto che le due operazioni possano essere raggiunti con progetti distinti (L.G. 2).
    Secondo i Notai del Triveneto in applicazione del principio di economicità degli strumenti giuridici deve ritenersi lecito raggiungere, con un unico progetto, gli stessi risultati che si potrebbero ottenere combinando più scissioni con scorporo di società partecipanti in favore di una propria beneficiaria seguite, alla fine, dalla fusione di tutte le beneficiarie risultanti dall’operazione.
  • la possibilità di eseguire con un unico progetto, una scissione con scorporo unitamente all’assegnazione di parte delle partecipazioni nella società neo-beneficiaria costituita ai soci della scissa (L.G. 2).
    Lo stesso risultato, precisano i Notai, potrebbe raggiungersi eseguendo una prima scissione con scorporo, seguita da una successiva scissione ordinaria in cui sia assegnata alla beneficiaria della prima scissione parte del patrimonio della scissa e ai soci di quest’ultima delle partecipazioni al capitale della beneficiaria.
    I notai precisano, purtuttavia, che in questi casi non potrebbero trovare applicazione le semplificazioni procedimentali che caratterizzano la scissione con scorporo (i.e. l’esenzione dall’indicazione nel progetto di scissione tramite scorporo delle informazioni di cui al n. 3), 4), 5) e 7) dell’art. 2501 ter codice civile; altresì non troverebbe applicazione la possibilità di esonerare i soci dissenzienti di far acquisire le proprie azioni a fronte di un corrispettivo determinato ex. art. 2506-bis comma 4 codice civile) in quanto con la seconda scissione ordinaria verrebbero assegnate ai soci della scissa quote in concambio nella beneficiaria.

 

Scissione tramite scorporo: aspetti fiscali non ancora chiariti

Il D. Lgs 19/2023 non ha disciplinato il trattamento tributario delle operazioni di scissioni mediante scorporo e questo rappresenta un ostacolo ad oggi per la diffusione dell’operazione straordinaria.

La dottrina ha cercato di colmare questo vuoto normativo lasciato dal legislatore facendo rientrare l’istituto della scissione tramite scorporo nell’alveo dell’operazione straordinaria di scissione con la conseguenza che secondo la dottrina maggioritaria dovrebbe estendersi anche alla scissione tramite scorporo il principio di neutralità fiscale di cui all’art. 173 Tuir; il principio dovrebbe applicarsi a prescindere che l’oggetto di scorporo sia un singolo bene, un’azienda ovvero un compendio immobiliare che non costituisce un’azienda.

Trattamento fiscale delle riserve

Un altro aspetto di sicuro interesse su cui l’amministrazione sarà chiamata ad esprimere il proprio punto di vista riguarda il corretto trattamento fiscale delle riserve fiscali che si formano in seno alla beneficiaria per effetto dell’operazione scissione, soprattutto ove la scissa detenga riserve in sospensione di imposta; non solo, ma dovranno essere chiariti anche la “stagionatura” della partecipazione che la scissa deterrà nella beneficiaria a seguito dell’operazione, ovvero il dato circa l’anzianità dell’azienda trasferita alla beneficiaria ove oggetto di scorporo non sia un bene ma un complesso aziendale.

Per quanto riguarda la natura delle riserve che si formano nella beneficiaria si evidenzia preliminarmente come la scissione tramite scorporo, a differenza della scissione ordinaria, non determina una riduzione di patrimonio netto della scissa in quanto a seguito dell’attribuzione dei beni alla beneficiaria la scissa riceve in cambio una partecipazione nella società assegnataria i beni.

Per questo motivo la normativa di cui l’art. 173, comma 9 non dovrebbe trovare applicazione alla scissione tramite scorporo.

Infatti, l’art. 173, comma 9 stabilisce che le riserve della scissa vanno ricostruite nella beneficiaria in proporzione alla quota percentuale di patrimonio netto rispettivamente attribuito alla beneficiaria e rimasto in capo alla scissa.

Tale criterio viene derogato quando la riserva in sospensione di imposta è correlata in modo specifico a elementi trasferiti o meno alla società avente causa la scissione.

 

Attenzione ai beni rivalutati

Esempio tipico è la riserva di rivalutazione di cui al D.L. 104/2020 la quale è sia correlata a specifici elementi (il bene rivalutato) sia non connessa a specifici elementi.

Come affermato dalla risposta ad interpello n. 97/E/2020, se la scissione avviene durante il periodo di monitoraggio fiscale il saldo attivo di rivalutazione è dunque elemento connesso; quindi, va imputato interamente alla società che detiene il bene rivalutato.

Se, invece, la scissione avviene superato il periodo di monitoraggio, il saldo attivo non è più connesso a specifici elementi per cui va imputato in base al criterio proporzionale.

Ad esempio, se si considera la riserva di rivalutazione ex. D.L. 104/2020, il saldo attivo è elemento connesso al bene rivalutato sino al 31/12/2023, successivamente a tale data il saldo attivo non è più connesso e quindi la riserva in sospensione di imposta in caso di scissione deve essere ripartita secondo il criterio proporzione del patrimonio netto contabile.

Detto diversamente, se la scissione viene effettuata entro il 31/12/2023 allora la riserva da rivalutazione segue il bene a cui si riferisce, se la scissione viene effettuata oltre il 31/12/2023 allora la riserva da rivalutazione viene ripartita proporzionalmente in relazione al patrimonio netto contabile che resta nella scissa rispetto a quello che viene destinato alla beneficiaria.

Quanto detto si applica alla scissione ordinaria ma non alla scissione tramite scorporo.

Questo in quanto nella scissione tramite scorporo il patrimonio netto contabile della scissa non subisce una diminuzione a fronte dell’assegnazione di beni alla beneficiaria bensì i beni trasferiti alla beneficiaria vengono “sostituiti” con una partecipazione in capo a quest’ultima.

In tema di scissione tramite scorporo, nel particolare caso in cui tra le riserve della scissa vi fossero riserve in sospensione di imposta viene in aiuto la circolare n. 14/E/2017, la quale trattando il caso di conferimento di ramo d’azienda stabilisce che il patrimonio netto della società dante causa (i.e. conferente) non subisce modifiche in virtù del fatto che il conferimento di azienda (così come la scissione) è una operazione riorganizzativa.

In particolare, mutuando il contenuto della circolare al caso di scissione tramite scorporo la scissa mantiene l’iscrizione in contabilità della riserva in sospensione di imposta mentre la beneficiaria dovrà iscrivere il bene rivalutato nella propria.

Inoltre, nell’ipotesi in cui sia ceduto il bene rivalutato entro i periodo di monitoraggio fiscale, la società beneficiaria  calcolerà la plusvalenza sul bene non rivalutato, mentre la scissa libererà la riserva in sospensione di imposta dallo status e beneficerà del credito di imposta per l’imposta sostitutiva pagata a suo tempo per rivalutare il bene.

 

Lo stato attuale dell’arte: mancano certezze

Se ad oggi, dopo quasi sei mesi dalla sua entrata in vigore, lo strumento della scissione tramite scorporo non è ancora uno strumento diffuso ed utilizzato dagli operatori del diritto tributario per riorganizzare complessi aziendali è dovuto dal fatto che mancano ad oggi certezze, soprattutto in ambito tributario, circa l’applicazione di principi che sono ampiamente diffusi in altri istituti tributari (vedasi fusioni, conferimenti, cessioni, scissioni ordinarie).

L’auspicio è che tale vuoto normativo venga colmato al più presto da disposizioni di legge o quantomeno attraverso chiarimenti di prassi da parte dell’amministrazione finanziaria.

 

Fonti:

 

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A cura di Nicola Forner

Giovedì 16 novembre 2023