L’esame delle differenze tra la scissione con scorporo di una dotazione patrimoniale in una neocostituita beneficiaria e la scissione parziale proporzionale con attribuzione di un compendio patrimoniale ad una costituenda beneficiaria, evidenzia la convenienza fiscale di tale seconda opzione strutturale dell’operazione rispetto al nuovo istituto della scissione con scorporo.
Il nuovo istituto della scissione con scorporo
Con l’art. 51, comma 3, del D. Lgs n. 19 del 2 gennaio 2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/2021 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, è stata introdotta all’art. 2506 codice civile l’istituto della scissione con scorporo.
Trattasi di una fattispecie di scissione che strutturalmente ricalca l’operazione di conferimento, in quanto essa si risolve nell’assegnazione di una parte del compendio patrimoniale della scissa ad una società beneficiaria di nuova costituzione, con la peculiarità che la quota corrispondente al capitale sociale di sottoscrizione della beneficiaria neocostituita, viene attribuita e patrimonializzata dalla società scissa, anziché venire assegnata ai soci di quest’ultima, secondo gli ordinari paradigmi della scissione classica.
La dinamica strutturale, quindi, ricopia quella del conferimento, il quale, come noto, si risolve nello scambio del compendio patrimoniale conferito con la partecipazione acquisita nella conferitaria.
Tale singolare fattispecie di scissione, quindi, non determina nella società scissa alcuna diminuzione dei suoi valori patrimoniali, dal momento che, similmente al conferimento, la consistenza numeraria della parte di patrimonio attribuito alla beneficiaria viene integralmente compensata dalla contropartita rappresentata dalla partecipazione nella società beneficiaria.
Il nuovo tipo di scissione confrontato con le classiche scissioni di una volta
Sin da subito, si ritiene utile, mettere in evidenza, ai fini della successiva comparazione in ordine alla convenienza fiscale del ricorso a tale forma di scissione rispetto ad una classica scissione parziale proporzionale con attribuzione delle relative partecipazioni ai soci della scissa, come, nella scissione con scorporo, in regime d’impresa si venga a determinare una duplicazione di patrimonio causalmente rappresentativa della medesima ricchezza, costituita dai beni di primo grado assegnati alla beneficiaria e dal bene di secondo grado (la partecipazione) patrimonializzato dalla scissa).
In altri ed esemplificativi termini, se alla beneficiaria viene attribuito un compendio patrimoniale di 2000, la partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni finanziaria della scissa per l’identico valore di 2000, duplica la relativa consistenza numeraria di patrimonio in ordine alla quale le ordinarie dinamiche impositive di realizzo e