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La relazione illustrativa della delega di riforma del processo tributario, prevede tra i punti salienti l’impugnabilità, tra gli altri, anche del rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nuovi casi di compensazione delle spese di giudizio e la possibilità di reclamare la decisione sulla sospensione dell'atto.
La riforma del processo tributario punti salienti
Infatti in attuazione del criterio direttivo ex art. 19, comma 1, lettera a), legge delega di riforma fiscale n. 111/2023, al fine di deflazionare il contenzioso, nonché di coordinare le previsioni del presente decreto con le modifiche introdotte nello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera h) della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, è stata prevista l’inclusione della predetta istanza tra gli atti impugnabili di cui all’art. 19 d. lgs n. 546/1992.
Comunque è utile approfondire, attraverso l’esame della relazione illustrativa in esame, i punti più rilevanti oggetto della riforma sul contenzioso tributario
Art. 7 - Testimonianza: previsto apposito modulo
E’ stato introdotto all’art. 7, comma 4, della legge n. 11/2023 una serie di modifiche funzionali alla integrale digitalizzazione del sistema processuale.
Relativamente alla testimonianza scritta viene previsto - in deroga all’articolo 103-bis Disposizioni Attuative del Codice di procedura civile – che il testimone munito di firma digitale può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia Tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo una firma digitale che sia dotata dei requisiti prescritti dall’articolo 24 Codice dell'Amministrazione Digitale.
Poiché il testimone può non avere accesso al SIGIT, è previsto che in tali casi sia l’avvocato difensore che lo ha citato a depositare telematicamente il modulo di testimonianza trasmessogli dal testimone.
La modifica adatta, pertanto, la disciplina prevista dall’art. 103 bis disp. att. c.p.c. alle esigenze di un giudizio digitale, riconoscendo la facoltà per il testimone munito di firma digitale a rendere la testimonianza su un modulo digitale sottoscritto in modo digitale, senza doversi recare presso un segretario comunale o un ufficio di segreteria di Corte di Giustizia Tributaria.
Articolo 12 – Assistenza tecnica
Nella medesima ottica della citata digitalizzazione viene prevista la possibilità per il soggetto che conferisce l’incarico difensivo, di apporre la firma digitale all’incarico attribuito al difensore.
Inoltre, si attribuisce al difensore la possibilità di deposito telematico della procura conferita su supporto cartaceo, attestandone la conformità ex art. 22, comma 2, del d.lgs n. 82/2005, n. 82, con l’inserimento della relativa dichiarazione.
Infine, viene introdotto un nuovo comma 7-bis, in cui viene previsto che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce nelle ipotesi in cui venga rilasciata su un documento informatico separato, depositato telematicamente insieme all’atto cui si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente unitamente all’atto cui si riferisce.
Articolo 14 – Litisconsorzio e intervento
Prevista una nuova ipotesi di litisconsorzio, mediante l’inserimento all’interno dell’art.14 d.lgs n. 546/92, di un nuovo comma 6- bis che fissa, in caso di vizi della notificazione eccepiti in ordine ad un atto presupposto emesso da tutti e due i soggetti.
Cosi facendo si realizza una fusione in un unico processo di una fattispecie che in precedenza aveva prodotto una pluralità di giudizi paralleli, atteso che la Cassazione ha sempre escluso in questa ipotesi l’obbligo di integrazione del contraddittorio.
NdR. Litisconsorzio nel processo tributario: quando è obbligatorio?
Articolo 15 – Spese del giudizio nel processo tributario
All’articolo 15 d.lgs n. 546/1992, relativo alle spese del giudizio, viene inserito il comma 1-bis, che stabilisce, in un’ottica di deflazione del contenzioso e del contenimento dei tempi di definizione della lite tributaria, la non applicazione della previsione di cui al comma 1, relativa al rimborso delle spese di giudizio a carico della parte soccombente, nel caso in cui oggetto del giudizio sia un atto impositivo per il quale il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio.
Per quanto attiene la compensazione delle spese del giudizio, oltre che nel caso di soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni, sempre da motivare in modo espresso, anche quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
Quanto precede impone senza dubbio la nuova scrittura dell’istituto delle spese processuali, sia nel caso di soccombenza che nel caso di compensazione.
Ndr. Vedi qui uno degli ultimi approfondimenti sulla compensazione delle spese di giudizio
Articolo 16 – Comunicazioni e notificazioni
Le comunicazioni siano rese mediante avviso della segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, risultando più snella la modalità residuale di comunicazione tramite raccomandata in quanto, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 16 bis, le comunicazioni di segreteria e le notificazioni devono essere effettuate con modalità telematiche.
Articolo 19 – Atti impugnabili e oggetto del ricorso: vi sarà anche il diniego di autotutela
Come anticipato e al fine di contenere il contenzioso, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lett. h) della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, si prevede, attraverso l’inserimento della lett. g-bis) all’interno dell’art. 19, comma 1, l’impugnabilità, tra gli altri, anche del rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater, comma 2, della legge n. 212/2000, n. 212.
Articolo 34-ter – Udienza a distanza
Regolata la disciplina delle modalità di svolgimento dell’udienza a distanza, riconoscendo la partecipazione ai contribuenti e ai loro difensori, agli enti impositori e ai soggetti della riscossione, da remoto alle udienze di cui agli articoli 33 (trattazione in camera di consiglio) e 34 (discussione in pubblica udienza) del d.lgs n. 546/1992.
La discussione da remoto è richiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in una specifica istanza notificata alle altre parti e depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione.
La procedura, che prevede la stesura di un apposito verbale, prevede che per le cause da remoto l’ufficio di segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.
I verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale risulta iscritto il ricorso trattato.
Il luogo da cui si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo si considera aula di udienza a tutti gli effetti di legge.
Art. 37 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza
In tema di pubblicazione e comunicazione la riforma prevede il deposito telematico della sentenza nonché l’apposizione sulla stessa della firma digitale da parte dell’ufficio di segreteria che provvede a dare poi comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito medesimo.
Art. 47 – Sospensione dell’atto impugnato: la pronuncia sarà reclamabile
Circa l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, prevede che a pronunciarsi sulla sospensione dell’atto impugnato sia, a seconda dei casi, la corte di giustizia di primo o di appello.
In particolare, la nuova norma stabilisce che le pronunce cautelari del giudice monocratico, nuova figura introdotta, siano reclamabili davanti al collegio della Corte di giustizia di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della corte di primo grado sono impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria di appello, a cui fa seguito la comunicazione alle parti dell’ordinanza cautelare e l’impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione, e viene, inoltre, espressamente prevista la non impugnabilità dell’ordinanza che decide sul reclamo e sull’ordinanza cautelare emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Art. 48-bis.1 Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria
E’ previsto che la proposta sia formulata d’ufficio dalla Corte tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all’oggetto del giudizio.
Al fine di facilitare l’accordo conciliativo nel caso in cui la proposta sia formulata in udienza e le parti non siano comparse la Corte dovrà fissare una nuova udienza; le parti possono chiedere il rinvio dell’udienza per facilitare il perfezionamento dell'accordo conciliativo, mentre nel verbale di conciliazione dovranno essere indicate anche le determinazioni concernenti le spese.
Art. 58 Nuove prove in appello
In occasione di questa nuova riforma del processo tributario viene riformulata la norma delle prove prevedendo la preclusione espressa per il giudice d’appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto essere disposte o acquisite nel giudizio di primo grado.
Resta ferma la possibilità per il giudice di appello di acquisire le prove non introdotte nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità ai fini della decisione, oppure in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte appellante.
A cura di Enzo Di Giacomo
Lunedì 20 Novembre 2023
Riforma del Processo Tributario: le novità in arrivo
Webinar in diretta
Venerdì 24/11/2023, ore 15:00 - 18:00
Relatori: Dott. Emanuele Mugnaini, Dott. Roberto D’Amico, Avv. Prof. Camillo Sacchetto
Nello schema di decreto Delegato emanato il 16 novembre 2023 sono previste tantissime novità in tema di contenzioso tributario.
Nel webinar illustreremo le prospettive del processo tributario post riforma fiscale, con un focus sui mezzi di prova.
L'ISCRIZIONE INCLUDE: accesso al corso in diretta, accesso all'eventuale materiale fornito dai relatori, accesso alla registrazione per 365 giorni.
ACCREDITAMENTO: in fase di accreditamento per Commercialisti (2 CFP) e Avvocati.
CHIUSURA ISCRIZIONI: ore 13:00 del 24/11/2023.