La compensazione delle spese di lite nel processo tributario non può essere uno standard bensì un caso eccezionale, che va motivato da parte del giudice; normalmente le spese di lite devono seguire la soccombenza nella causa.
Le spese di lite possono essere compensate solo qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal Giudice. Tali gravi ragioni devono riguardare circostanze specifiche o aspetti della lite decisa e non contenere una formula di stile o affermazione che non rappresenti una ragione idonea o sufficiente a giustificare la compensazione delle spese (cfr. CGT 2 grado Lazio n. 3950/2023).
Le spese di lite nel processo tributario
In tema di spese di lite tributarie prevale il principio della soccombenza ossia la parte soccombente deve rimborsare le spese liquidate con sentenza, e il giudice, in base a tale criterio, deve motivarle in modo specifico, in quanto la compensazione ricorre solo in caso di gravi ed eccezionali ragioni.
La materia in esame è regolata dall’art. 15 d. lgs n. 546/1992 (di recente modificato dalla l. n. 130/2022), prevedendo, al comma 2, la compensazione delle spese che il giudice deve espressamente motivare; le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dal giudice tributario solo nel caso di “soccombenza reciproca” e allorché vi siano “gravi ed eccezionali ragioni” da motivare espressamente da parte del giudice.
Infatti tale compensazione può essere disposta (oltre al caso di soccombenza reciproca), solo in caso di assoluta novità della questione trattata o di cambiamento della giurisprudenza rispetto al tema, o magg