Quando due giudizi vertono sullo stesso rapporto giuridico, una sentenza definitiva può impedire di riesaminare gli stessi punti in un nuovo processo. Anche in ambito tributario, questa forza vincolante si fa sentire, soprattutto nei rapporti continuativi. Ma fino a che punto può spingersi il giudicato esterno? Scopri i confini e le eccezioni più recenti.
Giudicato esterno: legittimazione, rilevabilità e confini nella giurisprudenza recente
Se due giudizi tra le stesse parti si riferiscono al medesimo rapporto giuridico, di cui uno definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento sintetico (il vecchio redditometro) eseguito dall’ufficio in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.
Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, è ammesso anche in ambito tributario, in virtù del principio dell’autonomia dei periodi d’imposta.
Legittimazione a eccepire il giudicato esterno sopravvenuto
La decisione in esame, depositata il 19/07 u.s., ribadisce quanto emerso dalla recente giurisprudenza di legittimità ossia la legittimazione ad eccepire nell’odierna sede processuale l’esistenza di un giudicato esterno sopravvenuto (cfr. Cassazione n. 12754/2022).
Il giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio, atteso che opponibile quando la decisione è passata in giudicato dopo la scadenza dei termini perentori per l’impugnazione (nel processo tributario tale termine coincide con l’udienza di discussione, può essere rilevante anche in ambito del redditometro (Cassazione n. 2746/2024; n. 22122/2023; 25863/2022).
Nozione e condizioni di operatività del giudicato esterno
Si intende,