L’indeducibilità parziale dell’IMU approda alla Corte Costituzionale

La Corte di Giustizia Tributaria di Torino ha sollevato questioni costituzionali sull’indeducibilità parziale dell’IMU dall’IRES, con precedenti decisioni sulla deducibilità incrementata dal 20% al 100% dal 2018 al 2022. Adesso si aspetta l’intervento della Corte Costituzionale…

Tornano ad aprirsi le possibilità di ottenere il rimborso della maggiore IRES versata a fronte dell’indeducibilità parziale dell’IMU prevista dal legislatore negli anni scorsi.

 

Indeducibilità parziale IMU: il parere della CGT di Torino

indeducibilità parziale imuLa Corte di Giustizia Tributaria di Torino con l’ordinanza di rimessione n. 850 del 15 settembre 2023 ha investito nuovamente la Consulta manifestando dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs n. 23/2011.

La disposizione citata prevedeva, inizialmente l’indeducibilità totale dell’IMU dalla base imponibile IRES.

Successivamente, con diversi interventi normativi, il legislatore ha previsto una deducibilità parziale con percentuali crescenti a seconda dell’annualità.

Fino all’anno 2018 la deducibilità del tributo poteva essere fatta valere nella misura del 20 per cento; nell’anno 2019 la predetta percentuale è stata incrementata al 50 per cento e negli anni 2020 e 2021 è risultata ancora elevata al 60 per cento.

Dall’anno 2022, per la prima volta, è stata prevista la deducibilità piena del tributo, quindi nella misura del 100 per cento.

Il tributo, invece, resta completamente indeducibile ai fini della determinazione del valore della produzione dell’Irap.

 

I precedenti giurisprudenziali sull’incostituzionalità dell’indeducibilità parziale IMU

La questione, come già ricordato, è già approdata in passato alla Corte Costituzionale nell’anno 2020.

In particolare, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità del regime di indeducibilità integrale del tributo previsto per l’anno 2012.

Tuttavia, la stessa Corte aveva deciso di non estendere la sentenza ai periodi di imposta successivi per i quali era prevista una deducibilità parziale.

Ciò in quanto:

“il legislatore … si è gradatamente corretto – prendendo atto via via, di esigenze di equilibrio del bilancio – fino a giungere alla virtuosa previsione, certamente non più procrastinabile, della totale deducibilità a partire dal 2022.”

La Corte di Giustizia Tributaria di Torino ha rilevato una potenziale violazione dei principi di “ragionevolezza e capacità contributiva” in quanto viene considerato indeducibile un onere, cioè l’imposta municipale propria, certamente inerente ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Risulta così violato il principio rappresentato dalla tassazione del reddito complessivo netto.

La stessa Corte di Giustizia ha ipotizzato la violazione del “divieto di doppia imposizione” in quanto nel caso in cui una società possegga degli immobili strumentali all’esercizio dell’attività di impresa in considerazione dell’indeducibilità dell’IMU, sarebbe di fatto obbligata a pagare due volte sulla base del medesimo presupposto.

Nel mirino dei giudici piemontesi è quindi finito il silenzio rifiuto riguardante due istanze di rimborso dell’IRES relative agli anni compresi tra il 2014 e il 2018.

Nel corso del mese di gennaio sono così già programmate due udienze davanti alla Corte Costituzionale.

 

L’orientamento della CGT di Trieste

Nello stesso senso si è orientata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste.

Nel caso in esame i giudici triestini si sono spinti ancora oltre.

In particolare, la sentenza n. 206/1/2023 ha riconosciuto il diritto al rimborso per la mancata deducibilità integrale dell’IMU sugli immobili strumentali d’impresa dall’IRES e dall’IRAP in relazione all’anno d’imposta 2016, in cui la deducibilità poteva essere fatta valere nella misura del 20 per cento.

Per quanto riguarda il rimborso dell’IRAP i giudici triestini affermano che l’imposta municipale propria “concorre alla formazione del valore della produzione netta” determinato per differenza tra il valore e i costi della produzione; tra questi ultimi rientrano le “imposte indirette, tasse e contributi”.

Conseguentemente, rientrandovi anche l’IMU non sussistono valide ragioni per escludere tale imposta dalla deducibilità, quindi ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

 

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A cura di Nicola Forte

Mercoledì 22 novembre 2023