Il Processo Verbale di Constatazione (PVC) è un atto amministrativo con il quale l’Amministrazione finanziaria, al termine delle verifiche effettuate, condivide con il contribuente i risultati dell’attività svolta.
La norma che disciplina il PVC è l’art. 24 della Legge n. 4/1929, secondo la quale le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.
Il PVC è un atto dichiarativo, sottoscritto dal funzionario titolare, che riporta tutte le operazioni svolte, i dati reperiti nella verifica e le eventuali dichiarazioni rese dal contribuente e da terzi.
Tale documento rappresenta un diario cronologico delle operazioni di verifica svolte ed assume valore probatorio per quanto riguarda tutti i fatti emersi e i documenti reperiti nella verifica fiscale.
Al termine della verifica fiscale, al contribuente deve essere rilasciata copia del processo verbale di constatazione, ex art. 12 della L. 212/2000.
Definizione integrale del PVC e riduzione delle sanzioni tributarie nella bozza del decreto legislativo
La bozza del decreto legislativo (esame preliminare), in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, prevede che i contribuenti che non intenderanno contestare i rilievi contenuti nelle risultanze delle verifiche potranno, entro i 30 giorni successivi alla notifica manifestare la loro volontà di aderire ovvero definire integralmente i processi verbali di costatazione (PVC) con lo sconto al 50% delle sanzioni.
Detta bozza configura un nuovo articolo 5 quater all'interno del D.lgs. 218 del 1997, che ripristina l'istituto dell'adesione integrale rispetto alle contestazioni formulate in un PVC. [1]
L’adesione ai Processi verbali di constatazione consente di chiudere immediatamente l’attività accertativa senza sfociare nel contenzioso, permettendo una riduzione delle sanzioni applicate a patto di aderire integralmente alle eccezioni formulate dagli uffici accertatori.
Le sanzioni riguardano le violazioni concernenti le imposte sui redditi, l'imposta sul valore aggiunto, le imposte indirette.
L’istituto è applicabile anche, per espresso richiamo all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle altre imposte indirette diverse dall’Iva: ad esempio, imposta di registro, donazione, successione o le imposte ipocatastali.
In presenza dell'adesione in questione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2[2], comma 5, e nell’articolo 3[3], comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è ridotta alla metà.
Il termine di 30 giorni per aderire
La volontà del contribuente di aderire alle risultanze del PVC andrà manifestata entro i 30 giorni successivi alla notifica dello stesso con conseguente sospensione dei termini di accertamento.
Il termine di 30 giorni, è concesso al contribuente per consentirgli di valutare, con ragionevole approfondimento, il contenuto del PVC in modo da decidere o meno di prestarvi adesione.
Solo una volta scaduto questo termine l’Ufficio ha la certezza, qualora ovviamente il contribuente non abbia inviato l’apposita comunicazione di adesione, che il contribuente medesimo non intende definire in via concordata l’intera vicenda, e pertanto ha la piena libertà di emanare l’eventuale avviso di accertamento.
La comunicazione deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione