Le spese di lite seguono la soccombenza
Nel giudizio tributario in tema di spese di lite il principio prevalente è il criterio della soccombenza secondo cui la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese del giudizio che sono liquidate con sentenza.
Il criterio della soccombenza è improntato ad un preciso compito spettante al giudice il quale deve “specificamente motivarle”, atteso che è limitato l’ambito della compensazione per il giudizio.
La materia in esame è disciplinata dall’art. 15 del D. Lgs n. 546/1992 (come modificato dal D.Lgs n. 156/2015) prevedendo, in particolare, la compensazione delle spese.
La compensazione delle spese di lite
Tale disposizione al comma 2 stabilisce che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dal giudice tributario solo nel caso di soccombenza reciproca e allorché vi siano “gravi ed eccezionali ragioni” che devono essere espressamente motivate.
I principi di sui al predetto art. 15 sono ripresi dall’art. 92 codice procedura civile il quale stabilisce che se vi è soccombenza reciproca ossia nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, per intero o in parte.
Le gravi ed eccezionali ragioni, che riprendono i “giusti motivi” della precedente formulazione dell’art. 92 codice procedura civile (aggiornato dalla legge n 69/2009 e poi dalla legge n. 162/2014), devono essere indicate esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica.
Il caso: compensazione delle spese di lite dopo annullamento in autotutela
Nella fattispecie in esame il contribuente ha proposto ricorso in cassazione della sentenza con cui i giudici di appello hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere - a seguito di autoannullamento dell’atto impositivo oggetto del giudizio da parte dell’Agenzia delle entrate, rinu