Indebito utilizzo del plafond IVA e ravvedimento operoso

di Alberto De Stefani

Pubblicato il 12 settembre 2023

La Cassazione ha confermato che per sanare l’irregolare utilizzo del plafond e assolvere l’Iva all’importazione, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.
È stato inoltre precisato che, non trattandosi di una violazione meramente formale e che la stessa si riferisce al momento del pagamento dell’Iva all’importazione, sarà necessario versare anche le sanzioni e gli interessi.

Il caso: utilizzo di dichiarazioni di intento false

indebito utilizzo plafondL’Agenzia delle Entrate contestava ad una società nazionale di aver effettuato importazioni senza assolvere l’Iva in Dogana, tramite l’ausilio di dichiarazioni d’intento false.

La società affermava invece di aver provveduto a sanare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso, senza causare alcun danno per l’erario.

Nei precedenti gradi di giudizio era stato appurato come la società, utilizzando dichiarazioni d’intento ideologicamente false, non fosse un esportatore abituale nell’anno in cui aveva effettuato acquisti senza IVA.

Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che la società poteva servirsi del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.

 

Le possibilità di ravvedimento operoso per indebito utilizzo del plafond

Già nella prassi ministeriale C.M. 25 gennaio 1999 n. 23 (§ 3.3) era stata riconosciuta la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso, riducendo quindi le sanzioni amministrative, nell’ipotesi di acquisti senza IVA per indebito utilizzo del plafond.

Anche se il caso qui esaminato riguardava acquisti effettuati presso un cedente nazionale, il principio può essere esteso anche alle importazioni effettuate tramite plafond.

Per sanare la posizione, il soggetto dovrà versare oltre all’Iva sull’acquisto realizzato, anche le sanzioni e gli interessi.

A livello contabile è necessario inoltre emettere una nota di variazione per la maggiore imposta dovuta, trasmettere una dichiarazione IVA integrativa e ravvedere i tardivi versamenti delle liquidazioni periodiche effettuate.

Nella recente ordinanza si precisa, inoltre, come non sia possibile invocare il principio di neutralità dell’Iva in quanto gli obblighi sostanziali relativi al tributo risultano non soddisfatti.

La Suprema Corte, richiamando l’ordinanza n. 31706/2018, ricorda che superare il limite di compensazione dell’eccedenza di credito IVA equivale a non pagare l’imposta nei termini previsti.

Per questo motivo, è possibile beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, versando la sanzione e la quota del tributo eccedente il limite compensabile.

Sembra anche possibile applicare questo principio nel caso dell’indebito utilizzo del plafond per effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA.

 

NdR: potrebbe interessarti anche...Le operazioni che generano plafond IVA

 

A cura di Alberto De Stefani

Martedì 12 settembre 2023

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico...

Abbonamento annuale Circolari Settimanali

Circolare Settimanale Commercialista Telematico

(anche per i clienti dello studio)

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente nella tua casella di posta elettronica una circolare con tutte le novità dei 7 giorni precedenti e gli approfondimenti di assoluta urgenza.

Le circolari settimanali sono in formato Word per essere facilmente modificabili con il tuo logo ed i tuoi dati, e girabili ai clienti del tuo studio.

SCOPRI DI PIU' >