Quali operazioni generano plafond IVA
Le operazioni utili a generare plafond IVA sono espressamente previste dal legislatore e sono riepilogate nella tabella sotto.
Vengono anche abbinate per comodità ai codici per la fatturazione elettronica in vigore dal 01/01/2021, di cui al Provvedimento Agenzia Entrate n. 99922/2020.
CODICE FE |
RIF. NORMATIVO |
DESCRIZIONE |
N3.1 |
art 8, comma 1 lett. a) DPR 633/1972 |
esportazioni dirette (incluse esportazioni triangolari) – escluse esportazioni a titolo gratuito |
N3.1 |
art 8, comma 1 lett. b) DPR 633/1972 |
cessioni di beni effettuate a soggetti extra UE che provvedono all'esportazione dalla UE entro 90 gg dalla consegna – escluse esportazioni a titolo gratuito |
N3.4 |
art 8 bis comma 1 DPR 633/1972 |
operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa |
N3.4 |
art 9, comma 1 DPR 633/1972 |
servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, effettuati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa |
N3.3 (San Marino) N3.4 (Vaticano) |
art 71 comma 1 DPR 633/1972 |
cessioni e prestazioni a residenti nella Città Del Vaticano e Repubblica San Marino assimilate agli artt.8, 8bis e 9 |
N3.4 |
art 72 DPR 633/1972 |
cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati ed accordi internazionali assimilate agli artt.8, 8bis e 9 |
N3.2 |
Art. 41 comma 1 e 2 DL 331/1993 |
|
N3.2 |
art. 50 bis, comma 4, lett. f) DL 331/1993 |
cessioni di beni estratti da deposito IVA con trasporto o spedizione Intra UE |
N3.1 |
art. 50 bis, comma 4, lett. g) DL 331/1993 |
cessioni beni estratti da deposito IVA con trasporto o spedizione extra UE |
N3.2 |
art. 58, comma 1 DL 331/1993 |
Triangolazione nazionale - cessioni beni verso operatori nazionali mediante consegna a operatore comunitario in altro Stato UE |
N3.1 (margine extra UE) N3.2 (margine intra UE) |
art. 37, comma 1 DL 41/1995 |
Margini positivi relativi a operazioni non imponibili riguardanti i beni usati che costituiscono plafond |
La classificazione per la fatturazione elettronica ricalca gli attuali campi del rigo VE30 della dichiarazione annuale IVA, anche nell’ottica della messa a disposizione della bozza precompilata.
Si tratta di operazioni che, per lo più, intervengono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato: in tali situazioni, la fattura elettronica via SdI è obbligatoria dal 01/07/2022.
Si precisa che per le esportazioni è necessario comprovare l’effettiva uscita delle merci, mediante relativa documentazione, con la procedura informatizzata collegandosi al sito delle Dogane e stampando il messaggio elettronico di uscita (MRN – Movement Reference Number).
La prova è sempre a carico del cedente.
In mancanza, in caso di verifiche dell’Agenzia Dogane, verrà ridotto l’ammontare del plafond disponibile con conseguente obbligo di regolarizzazione dello splafonamento.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi intracomunitari, a partire dal 1/1/2010 esse sono escluse dal novero delle operazioni che permettono la maturazione del plafond (V. D.Lgs 18/2010), in quanto tali operazioni non si considerano più “non imponibili” (codici FE N3), ma bensì “fuori campo IVA” (codici FE N2.1), con la conseguenza che esse non sono più utili alla determinazione del plafond.
Casi particolari di operazioni che creano plafond
Casi particolari di operazioni rilevanti ai fini del plafond sono:
Consignment stock/Call off stock
L’operazione costituisce plafond solo se la stessa può essere inquadrata come operazione non imponibile, cioè effettuata non al momento dell’invio della merce in un altro stato UE, ma all’atto del prelievo dei beni dal deposito da parte dell’acquirente (momento traslativo della proprietà), e in ogni caso entro un anno dalla consegna o spedizione dei beni.
Vendita a ditte locali
Tale vendita deve avvenire dietro autorizzazione del Ministero del Commercio Estero, di beni precedentemente inviati all’estero per eseguire lavori.
Costruzione stampi in regime di non imponibilità nei confronti di operatori esteri
Il relativo corrispettivo concorre sia alla determinazione dello status di esportatore abituale sia, in proporzione alle forniture dei beni prodotti con lo stampo, alla formazione del plafond disponibile.
Beni acquistati in temporanea importazione e successivamente riesportati dopo la lavorazione
Ci si riferisce all'ammontare complessivo dei corrispettivi addebitati ai clienti esteri, e non solo l’importo delle operazioni di lavorazione.
Trasferimento di beni a sè stessi
Il soggetto passivo italiano che invia beni in un altro Stato UE per le esigenze della sua impresa effettua un’operazione assimilata a una cessione intra UE (Risposta a interpello Agenzia Entrate n. 904-1662/2020).
Si applica, in linea generale, la disciplina prevista per le cessioni intra UE “in senso stretto” ex art. 41 comma 1 DL 331/93.
La base imponibile IVA è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettua l’operazione.
È questo, dunque, l’importo che concorre alla formazione del plafond.
Vendite a distanza di beni a privati consumatori UE nel regime dell'OSS (One Stop Shop) ex art. 74-sexies DPR 633/1972
Secondo l’Agenzia (Risposta AdE n. 802 del 09/12/2021) le modalità di documentazione previste per i soggetti aderenti all’OSS valgono solo ai fini del regime medesimo, che richiede di garantire un’adeguata base informativa per le verifiche da parte delle autorità fiscali degli Stati membri di consumo, mentre l’esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione valido ai fini dell’OSS non può estendersi ai soggetti che intendono avvalersi di regimi agevolativi interni per i quali non siano previste semplificazioni documentali e che siano caratterizzati da esigenze di controllo differenti.
Diventa quindi necessaria l’emissione della fattura secondo le regole “ordinarie”, quindi fattura, con codice natura “N3.2” (“Non imponibili – Cessioni intracomunitarie”) come precisato da Assosoftware in data 08/03/2022.
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Coloro che effettuano prevalentemente operazioni di esportazione non applicano l'IVA su gran parte delle vendite (in quanto non imponibili) per cui sono spesso a credito IVA nei confronti dell'erario.
Questi particolari operatori, definiti esportatori abituali, possono effettuare acquisti di beni e servizi o importazioni senza pagare l'IVA. Tale facoltà è però ammessa entro un determinato limite, detto plafond IVA.