Operazioni imponibili e non imponibili: gli ultimi chiarimenti sul plafond IVA

Se le operazioni attive non imponibili effettuate da un esportatore abituale dovessero diventare imponibili ai fini Iva, il plafond deve essere rettificato, ridotto o eliminato al fine di non effettuare acquisti senza Iva.

Rettifica del plafond IVA a seguito di vendita in regime di non imponibilità IVA

plafond iva cassazioneIl caso esaminato nella sentenza della Cassazione riguarda una società cantieristica italiana che era stata incaricata da una società britannica di realizzare un’imbarcazione di lusso.

Le fatture venivano emesse negli anni 2008 e 2009 in regime di non imponibilità Iva, generando così un plafond che veniva utilizzato negli anni successivi rispetto alla registrazione delle fatture (2009-2010).

In questo regime, la società italiana aveva assunto, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, la qualifica di esportatore abituale potendo quindi acquistare beni senza applicazione dell’Iva nel limite del plafond.

Nell’anno successivo all’emissione delle fatture, tuttavia, la committente britannica aveva destinato lo yacht ai fini privati e per questo la società italiana ha dovuto emettere nota di debito con esposizione dell’Iva delle fatture emesse.

 

Lo splafonamento postumo

Secondo l’Agenzia delle Entrate, questa situazione avrebbe dovuto generare una sorta di “splafonamento postumo” dove la variazione in aumento riferita all’operazione effettuata in precedenza avrebbe dovuto imporre la rettifica del plafond maturato.

Tale pensiero è stato confermato dagli Ermellini, con la sentenza n. 30800, dove viene riconosciuta l’indebita fruizione del regime di non imponibilità IVA sugli acquisti già effettuati dalla società in esame, in conseguenza della rettifica del plafond che era stato indebitamente utilizzato.

In poche parole, la modifica del plafond maturato incide direttamente sulle operazioni effettuate tramite l’utilizzo del plafond medesimo.

Nella motivazione della sentenza si legge che:

“in caso di operazioni non imponibili, l’assenza di limitazioni alla detrazione dell’IVA sugli acquisti (…) farebbe sì che i soggetti che effettuano solo, o prevalentemente, operazioni di tal fatta, finirebbero per trovarsi costantemente in credito con l’Erario, giacché l’esiguità del debito IVA concernente le operazioni imponibili non varrebbe a compensare l’IVA maturata a credito sugli acquisti”.

Per tale motivazione:

“il legislatore consente a tali operatori, al fine di evitare che si trovino in permanente attesa del rimborso dell’eccedenza di imposta, di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, includendo tra le operazioni non imponibili anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi compiute nei loro confronti”.

Così come confermato anche dalle passate sentenze n. 4556/2015 e n. 27389/2020, il plafond rappresenta, “il limite quantitativo monetario utilizzabile nell’anno successivo per procedere ad acquisti in sospensione di imposta”.

 

Il plafond per acquisti non imponibili

Come stabilito dall’art. 2 comma 2 della L. 28/97, gli acquisiti non imponibili non devono superare il limite delle operazioni non imponibili poste in essere nell’esercizio precedente.

In base a questo principio, la Cassazione ha chiarito “come la non imponibilità degli acquisti effettuati dall’esportatore abituale discenda direttamente dalle cessioni all’esportazione e dalle operazioni ad esse assimilate dal medesimo compiute, che ne costituiscono al contempo presupposto e limite quantitativo monetario utilizzabile nell’anno successivo, in quanto è da esse che il plafond è alimentato” (…), con la conseguenza che la riduzione del plafond per effetto della mutata natura dell’originaria operazione non imponibile IVA e la sua sopravvenuta imponibilità, incide sul plafond maturato (comportando uno splafonamento) e “non può che comportare l’obbligo, in capo all’importatore abituale, di assolvere secondo il regime ordinario l’IVA dovuta per gli acquisti effettuati”.

Dall’interpretazione fornita dalla Cassazione, anche se non espressamente dichiarato, si ritiene che se l’esportatore abituale apporta, a insaputa della controparte, una modifica alle operazioni effettuate intaccando quindi il plafond, tale comportamento non può avere effetti anche sulla posizione del fornitore autorizzato ad applicare il regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.

Per concludere, come previsto dall’Agenzia delle Dogane nella circolare n. 8/2003, tramite la dichiarazione Iva annuale, è possibile verificare la corrispondenza del plafond rispetto agli acquisti effettuati nell’anno.

 

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza n. 30800/2022.

 

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A cura di Alberto De Stefani

Martedì 8 novembre 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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