Il contratto di call-off stock, dapprima non regolamentato per molti anni, è attualmente riconosciuto a livello di Unione Europea e, ovviamente, ha una propria disciplina normativa attribuita anche dal nostro Paese. Un certo parallelo si può fare con il contratto estimatorio.
Innanzi tutto gli estremi normativi del contratto di call-off stock, poi passeremo all’analisi.
L’art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192, sulla base del Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che, a sua volta, ha modificato il Regolamento (UE) n. 904/2010, riguardante lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock, ha modificato il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, inserendo i seguenti due articoli, con decorrenza 1 dicembre 2021:
- 38-ter – Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di “call-off stock”;
- 41-bis – Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”.
Argomenti trattati:
- Contratto di call-off stock in breve
- Acquisti intracomunitari
- Definizione di vendite a distanza
- Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di call off stock
- Le cessioni intracomunitarie non imponibili
- Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di call off stock
- Contratto estimatorio
- Allegato A – Contratto di call-off stock in sintesi
- Allegato B – Differenze tra contratto di call-off stock e contratto estimatorio
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Contratto di call-off stock in breve
Il contratto di call-off stock consente ad un soggetto passivo di inviare i beni all’estero in sospensione di cessione a titolo oneroso.
In altri termini:
- l’impresa italiana invia i beni ad un cessionario dell’Unione europea, in regime di neutralità fiscale;
- il trasferimento della proprietà con il conseguente obbligo impositivo si realizza – comunque entro 12 mesi – quando il cessionario o il depositario preleva i beni dal magazzino, per poi rivenderli o immetterli nel processo produttivo.
Al contrario:
- l’impresa italiana riceve beni da un operatore domiciliato in altro Stato comunitario, in regime di neutralità fiscale;
- l’impresa italiana acquisisce la proprietà dei beni con il collegato obbligo impositivo – comunque entro 12 mesi – nel momento in cui ritira i beni per poi rivenderli o immetterli nel processo produttivo.
Caratteristiche del call off stock
Questo tipo di contratto comunitario ha le seguenti caratteristiche:
- sino a quando i beni rimangono in proprietà del soggetto passivo, non si verifica alcun acquisto intracomunitario;
- la qualifica di acquisto intracomunitario si acquisisce, soltanto a seguito del prelievo dei beni dal magazzino;
- l’operatore comunitario (sia esso italiano o meno) non è tenuto a chiedere la partita IVA (l’impresa italiana quando preleva i beni dal magazzino presso uno stato comunitario.
L’impresa di un altro stato comunitario quando preleva i beni dal magazzino dell’impresa italiana).
Acquisti intracomunitari
Sono definiti dall’art. 38, del D.L. n. 331/1993.
Premesso che l’IVA si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni, indicati nell’art. 4, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato, sono considerati acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, in qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto.
Inoltre, sono acquisti intracomunitari:
- la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d’opera, d’appalto e simili, di beni prodotti, montati o assemblati in altro Stato membro, impiegando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d’imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto;
- l’introduzione nel territorio dello Stato, da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta, di beni provenienti da altro Stato membro.
La disposizione comprende anche il caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni che giungono da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
- gli acquisti di cui sopra (derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente), da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni individuati nell’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, non soggetti passivi d’imposta;
- l’introduzione nel territorio dello Stato, da parte o per conto dei soggetti indicati nella lett. c), di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
- gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
Rientrano, tra i mezzi di trasporto, le imbarcazioni di lunghezza maggiore di mt. 7,5, gli aeromobili con peso totale al decollo maggiore di Kg. 1.550 ed i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, tranne le imbarcazioni destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili (Art. 8-bis, comma 1, lett. c), del più volte ripetuto D.P.R. n. 633/1972).
A tal proposito, i mezzi di trasporto non si considerano nuovi al verificarsi di due condizioni: abbiano percorso più di Km. 6.000; la cessione sia effettuata trascorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato più di 100 ore, ovvero volato più di 40 ore e la cessione sia effettuata dopo 3 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
Segue, quindi, l’individuazione, agli effetti dell’IVA, dei prodotti soggetti ad accisa e cioè: i prodotti energetici, l’alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, tranne il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete connessa a un tale sistema.
Casi di esclusione
Non rientrano tra gli acquisti intracomunitari:
- l’introduzione, nel territorio dello Stato, di beni:
- oggetto di perizie o di operazioni