Avviso di presa in carico del ruolo: è impugnabile?

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 6 settembre 2023

Una recente ordinanza della Cassazione afferma che l’avviso di presa in carico non è atto impugnabile, a meno che non costituisca il primo atto con cui il contribuente è messo al corrente del debito tributario e dell’emissione di un accertamento esecutivo nei suoi confronti.

Cosa è l’avviso di presa in carico del ruolo?

L’avviso di presa in carico è la comunicazione con la quale il concessionario della riscossione rende noto al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dovute all'Agenzia delle entrate, derivanti da accertamento (esecutivo).

Il suo ruolo, insomma, è di sostituire la cartella di pagamento, laddove essa, come avviene nell’accertamento esecutivo, non è più utilizzabile.

 

L’avviso di presa in carico è atto autonomamente impugnabile?

avviso presa carico impugnabileCiò premesso quindi, si è posto il dubbio circa la sua impugnabilità.

Come è noto, la cartella di pagamento è senz’altro un atto impugnabile, sicché ci si è chiesto se l’atto di presa in carico, in quanto sostitutivo della stessa, lo sia altrettanto.

Sul tema, è intervenuta la Cassazione, con la Sentenza n. 21254/2023.

I magistrati hanno chiarito che l’avviso di presa in carico non è un atto autonomamente impugnabile.

Nonostante, infatti, l’elenco degli atti impugnabili contenuto al D.Lgs n. 546/1992, articolo 19, comma 1, non debba essere considerato tassativo, gli atti che da quell’elenco sono esclusi possono essere ritenuti impugnabili solo quando siano concretamente lesivi.

Tali sono, invero, sia la cartella sia il ruolo, mentre così non è per l’avviso di presa in carico (Cassazione, pronunce n. 13775/2019 e n. 22184/2017).

Nell'avviso di presa in carico del ruolo non sono presenti né un’intimazione di pagamento né altro tipo di imposizioni nei confronti del contribuente.

L’avviso, come detto in premessa, si limita ad informare lo stesso contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'ufficio preposto all'accertamento del maggior reddito a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato.

Si tratta, dunque, di un atto amministrativo senza valenza provvedimentale ossia privo di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario.

La tesi dottrinaria che ritiene autonomamente impugnabile l’avviso di presa in carico deriva da un’assimilazione all’intimazione di pagamento, il cui contenuto non è invece nell’atto in forma esplicita, potendo essere solo dedotto da un’interpretazione soggettiva del destinatario, che si vede recapitare l’informazione del passaggio di competenza della propria pratica tributaria da un’amministrazione a un’altra.

L’unico caso nel quale l’avviso di presa in carico è atto autonomamente e validamente impugnabile è allorquando questo costituisca il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario, avendo l’Amministrazione finanziaria omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo.

Dunque, l’avviso di presa in carico, non avendo capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali né involgendo lesioni agli aspetti processuali comportando limitazioni all'azione, risulta estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 6 settembre 2023