La informativa di presa in carico delle somme da riscuotere è impugnabile dal contribuente?

una querelle giurisprudenziale sorta con l’arrivo degli accertamenti esecutivi nel lontato 2011: l’informativa di presa in carico delle somme da riscuotere è atto impugnabile dal contribuente?

Il quadro normativo

Come si ricorderà a far data dall’1 ottobre 2011 entrava in vigore il regime degli accertamenti esecutivi. Con l’intento di semplificare e, di conseguenza, velocizzare la riscossione, l’art. 29, comma 1, del D.L. n. 78/2010, introduceva , per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, l’accertamento esecutivo (o “impoesattivo”) con la triplice funzione di atto di accertamento, atto di riscossione e atto di precetto.

A sua volta, l’art. 8, comma 12, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 introduceva, oltre all’allungamento di un anno del termine di decadenza per l’avvio dell’azione esecutiva, l’informativa di avvenuta presa a carico, da parte dell’agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all’accertamento notificato.

La disposizione (assunta dal legislatore nel marzo 2012) obbediva ad una esigenza di trasparenza amministrativa, concentrabile nella circostanza che la notizia al contribuente dell’affidamento in carico di somme da riscuotere, agevola il destinatario ad avanzare un piano di rateazione delle stesse e, nel contempo, consente a tutti i protagonisti del rapporto tributario di riscontrare eventuali difetti sviluppatisi nelle maglie operative dell’atto impositivo notificato.

È infatti di palmare evidenza che, sul piano eminentemente pratico e per mero esempio, qualora erroneamente si ritenesse avvenuta la notificazione dell’accertamento esecutivo, la prima manifestazione della pretesa impositiva nei confronti del contribuente potrebbe di fatto essere un atto dell’Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia).

Alla luce di queste considerazioni, si può altresì comprendere quanto sia stata opportuna l’introduzione, nella normativa tributaria vigente, dell’informativa de qua; si può, infatti, ritenere che il legislatore abbia voluto prevedere un mezzo che possa dare “traccia” delle attività erariali avviate nei confronti del contribuente in buona fede ovvero del soggetto erroneamente ritenuto destinatario della corretta notificazione di un atto esecutivo.

Del resto, la relazione illustrativa, inerente alla normativa trattata, afferma che il contenuto della nuova informativa riguarda “solo la mera circostanza dell’affidamento in carico e prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell’atto” ed ancora che “tale adempimento è evidentemente finalizzato ad aiutare i debitori a prendere familiarità con il nuovo meccanismo di imposizione/riscossione”.

L’art. 8, c. 12, del D.L. n. 16/2012 (modificando l’art. 29, c. 1, del D.L. n. 78/2010) alla lettera b) aggiungeva che “l’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione” mentre, alla lettera c), integrava il periodo esistente con le parole “e l’agente della riscossione non invia l’informativa di cui alla lettera b)”, escludendo così espressamente l’inoltro dell’informativa nel caso di scelta dell’impositore in favore dell’opzione operativa basata sul fondato pericolo per il buon esito della riscossione.

La natura e la portata della norma

Da tali contenuti appare la rilevanza meramente interna che assume l’affidamento in carico delle somme da riscuotere, quale strumento fermo nel “binario” del rapporto tra Agenzia delle Entrate ed Agenzia Entrate-Riscossione.

La descritta natura interna dell’affidamento in carico sembrarono, sin dal primo momento, poter escludere l’impugnabilità della informativa anche alla luce di una interpretazione estensiva dell’art. 19 del D.Lgs n. 546/1992.

La conclusione , che come vedremo ha trovato il conforto della giurisprudenza, risiede anche nella circostanza che se si volesse argomentare sulla impugnabilità dell’informativa bisognerebbe assumere nella stessa la natura di atto provvedimentale ovvero la funzione tipica del “precetto”.

In vero, il legislatore ha inteso identificare altrove la presenza di entrambe le figure.

Infatti, l’art. 29, c. 1, lett. a – b, sancisce che è l’avviso di accertamento l’atto che deve contenere l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, al pagamento delle somme indicate nello stesso avviso nonché la avvertenza che in difetto si procederà all’affidamento in carico agli agenti della riscossione.

Questo assetto normativo indica che è l’atto impoesattivo notificato, costituente anche titolo esecutivo, la fonte provvedimentale di ogni effetto, e rispetto ad esso l’informativa della presa in carico l’atto assume, come pur criticamente sottolineato in dottrina1 una funzione di cortese informazione o, se si vuole, di mero memento.

Oltre l’argomentazione appena rappresentata, non può sottacersi come i contenuti della norma, nonché i modi e le forme proprie dell’informativa de qua, mal si collegano ad un provvedimento autonomamente impugnabile o comunque foriero di declaratorie di annullamento degli atti ad esso successivi in caso di difetto di notificazione.

Ben vero, non si può non rilevare come l’art. 29 del D.L. n. 78/2010, così come modificato dall’art. 8 in questione, non contenga alcuna sanzione di nullità in caso di mancata ricezione da parte del contribuente, circostanza che in effetti non consente in alcun modo di frenare le attività dell’Agente della Riscossione né, tanto meno, di inibire a quest’ultimo il compimento di azioni conservative e/o cautelari.

Conclusivamente, appare difficilmente configurabile una patologia del procedimento per difetto di informativa e non è un caso, infatti, che (secondo il dato normativo) solo la carenza, nell’atto impoesattivo, dell’intimazione al pagamento o dell’avvertenza che in difetto si procederà all’affidamento in carico agli agenti della riscossione, provocano la caducazione di ogni funzione dell’atto, imponendo la sostituzione dello stesso mediante rinotifica di un nuovo atto impoesattivo conforme al modello legislativamente previsto.

Tra l’altro, se si prospettassero soluzioni opposte, la comunicazione-informativa assumerebbe le (surrogate) vesti di una cartella di pagamento, ossia di uno degli atti che il legislatore del modello dell’accertamento esecutivo ha inteso sopprimere.

Sottolineata l’invalicabilità del contenuto normativo anche alla luce del principio tam dixit quam voluit, va aggiunto che nel citato art. 8 viene usata la locuzione “informa” per descrivere il contenuto della raccomandata e viene poi impiegata ancora successivamente la parola “informativa” per rappresentare il divieto di inviare la stessa quando la presa in carico avviene in via straordinaria da parte dell’agente della riscossione.

Inoltre, assolutamente dirimente appare la circostanza che la norma non impone ad Equitalia di adottare forme di informativa che diano prova della ricezione di quest’ultima da parte del contribuente.

Infatti, la non essenzialità del ricevimento è riscontrabile nel fatto che l’informativa necessita della sola raccomandata semplice da spedirsi all’indirizzo cui è stata fatta la notifica dell’accertamento.

La non impugnabilità dell’avviso statuita dalla giurisprudenza

Come accennato la giurisprudenza di merito ha statuito la non impugnabilità della descritta informativa di presa in carico (Ctp Rieti, sez. II n. 206/2016; Ctp Napoli , Sez. XXXIII , n. 6510/2016); in conformità alle suddette conclusioni si era già espressa anche la Ctp Asti (sent. n. 2/27/2014) affermando la non impugnabilità dell’avviso di presa in carico, affermando che questa comunicazione non assume la natura di vero e proprio atto provvedimentale o di atto di precetto, in quanto in capo al contribuente sorge l’interesse ad agire solo nel momento in cui riceve il titolo esecutivo che è rappresentato dall’avviso di accertamento; viceversa, l’informativa della presa in carico è una mera comunicazione che viene fatta al contribuente, con cui quest’ultimo viene avvisato che a breve avranno inizio gli atti esecutivi. La mancata ricezione da parte del contribuente di questa informativa non comporta alcuna sanzione di nullità, fornendo nello stesso tempo maggiori tutele al contribuente a garanzia del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione.

Appena di recente, la Ctp di Reggio Emilia (sent. n.213/2/2017) ha ritenuto non impugnabile l’informativa de qua, poiché intesa solo ad avvertire il contribuente che successivamente avverrà l’attività di riscossione coattiva (cfr. Ctp Reggio Emilia n. 214/3/15).

17 ottobre 2017

Antonino Russo

1C. Glendi, L’oscuro transito dall’Agenzia Entrate ad Equitalia nella riscossione degli atti impoesattivi, in “Corriere tributario” n. 14/2012, pag. 1011.