Operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova a carico del Fisco

di Isabella Buscema

Pubblicato il 25 agosto 2023

Per le operazioni soggettivamente inesistenti è necessario che l’Amministrazione finanziaria dimostri la consapevolezza dell’acquirente, come confermato dalla Legge di Riforma del processo tributario.
La novella normativa ha natura processuale? Tale interrogativo trova puntuale riscontro in condivisibili interventi del giudice di merito tributario.

Operazioni soggettivamente inesistenti: le prove a carico del Fisco

Novella normativa

onere prova operazioni soggettivamente inesistentiLa legge n. 130/2022, tesa a riformare il processo tributario, ha inserito nell’art. 7 del D.lgs. 546/1992 il comma 5-bis in virtù del quale compete al Fisco l’onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, dimostrando «... in modo circostanziato e puntuale... le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni», precisando che la decisione del Giudice deve trovare fondamento sugli elementi di prova forniti in giudizio e dovrà comportare l’annullamento dell’atto anche ai processi in corso.

La nuova norma prevede testualmente che:

“L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.



Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.



Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».

 

Riparto onere probatorio nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti

L’Amministrazione finanziaria non può appiattirsi sulle argomentazioni svolte in sede di verifica, riportate poi nella motivazione dell’avviso di accertamento.

Di fronte alle considerazioni svolte dal contribuente corroborate dalla documentazione prodotta nel giudizio, deve dare ulteriore prova in giudizio del proprio argomentare.

Conseguentemente anche la prova processuale fornita dall’Amministrazione finanziaria deve essere sufficiente e idonea.

L’Amministrazione finanziaria deve fornire idonea prova dell’imposizione in tema di Frode carosello perpetrata attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. (Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione II, con sentenza n. 599 del 27 giugno 2023).

In tema di IVA, per negare il diritto del cessionario/committente alla detraibilità dell’imposta relativa ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti[1] è necessario che l’Amministrazione finanziaria dimostri la sussistenza degli elementi di