Indicazioni operative relative al caso in cui il professionista iscritto alla Gestione Separata abbia avuto diritto all’esonero contributivo, e ciò anche nel particolare caso di versamenti comunque effettuati.
E’ possibile richiedere a rimborso i contributi versati in eccesso?
Nel contributo odierno ci proponiamo di richiamare l’attenzione sul trattamento dei versamenti, eseguiti o meno, per effetto degli esoneri contributivi ottenuti nel 2021 per i professionisti iscritti alla c.d. gestione separata INPS.
L’INPS ha chiarito, tra l’altro, le modalità di calcolo contributivo, anche in riferimento all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della Legge n. 178/2020, al fine di contrastare gli effetti negativi causati dalla nota emergenza epidemiologica sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività.
Esoneri contributivi per gli iscritti alla Gestione Separata INPS: compilazione quadro RR
In tal senso, l’Ente ha introdotto anche per i professionisti iscritti alla Gestione separata la misura dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021, rispolverando i concetti chiave di quanto indicato nel passato modello Redditi 2022.
In particolare, nell’apposita sezione del Cassetto previdenziale (raggiungibile da “Cassetto previdenziale – Gestione Separata (Liberi professionisti)” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”) risulta l’importo concesso a seguito dei controlli effettuati sui requisiti previsti per la fruizione dell’esonero contributivo.
Il quadro RR sezione II risulta, quindi, implementato con il rigo RR9 nel quale il contribuente deve:
- in colonna 1 attestare di essere stato beneficiario di esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020;
- in colonna 2 riportare l’importo del contributo concesso a titolo di esonero e visualizzabile nel suddetto Cassetto previdenziale (nel caso di avvenuta concessione dell’esonero a seguito di istanza di riesame l’importo è riportato sia nella sezione “Domande di esonero” sia nella sezione “Riesame domande di esonero” > “Importo concesso calcolato sulla base dell’istanza di riesame”).
La richiesta di rimborso per contributi INPS erroneamente versati
Nel caso in cui i contributi siano stati versati e successivamente vi sia stato riconosciuto l’esonero contributivo, l’INPS è intervenuta con il messaggio n. 4620 del 2021 stabilendo che tali importi, nel caso dei liberi professionisti, potevano essere oggetto di richiesta di rimborso, oppure di istanza di compensazione ad esempio con i versamenti a saldo/acconto 2021/2022.
Le istanze potevano però essere presentate solo dopo il 30 novembre 2022.
Pertanto, ad esempio, relativamente al versamento degli acconti per l’anno 2022, chi si è trovato nella condizione di procedere con istanza di compensazione degli stessi, a seguito di esonero contributivo, dovrà comunque tenere conto degli importi compensati fuori F24, nel relativo rigo RR5 campo 16 del modello Redditi23, ovviamente prestando particolare attenzione nel non indicarli come oneri deducibili nei relativi righi RP26 o LM35 nel caso di soggetti forfettari.
Fonte: Circolare INPS n. 66/2022.
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Martedì 4 luglio 2023