Le modalità di compilazione del Quadro RR del Modello Redditi 2022 cui devono attenersi gli artigiani e commercianti e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata, termini e modalità di versamento dei contributi a saldo 2021 e 1° acconto 2022.
Nella compilazione del quadro RR trova riscontro l’esonero contributivo INPS previsto dalla Legge di Bilancio 2021.
Esonero Inps legge di bilancio 2021
Al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, l’art. 1, commi 20 e 21, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021 dovuti dai:
- soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
con un reddito 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato o corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
L’esonero è riconosciuto alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate e acconti con scadenza entro il 31.12.2021.
Per i soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti, l’esonero riguarda solo i contributi fissi (di fatto interessa le 3 rate in scadenza nel 2021).
Pertanto non sono oggetto di esonero:
- la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31.12.2021;
- gli importi di competenza di annualità pregresse.
L’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore iscritto alla Gestione speciale dell’AGO e presente nel “nucleo” aziendale all’1.1.2021.
Per ciascun lavoratore e collaboratore familiare l’esonero è riconosciuto nel limite massimo individuale di € 3.000.
Per i soggetti non obbligati al versamento dei minimali (affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto grado), l’esonero riguarda i contributi previdenziali dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021.
Inoltre per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps l’esonero riguarda i contributi calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021.
In particolare, l’Inps ha precisato che (Circolare n. 124/2021) l’esonero per:
- i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, riguarda i contributi complessivi dovuti in acconto per il 2021, calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98%;
- i lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, riguarda i contributi complessivi dovuti in acconto per il 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 24%.
Sono esclusi, pertanto, i professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato o pensione.
Anche per i professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato o pensione l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza con l’attività autonoma che dà diritto all’esonero.
Come esposto precede