Quando la mancata effettuazione di una ritenuta è addebitabile al sostituito (e non al sostituto)

Come risolvere il caso della mancata effettuazione di una ritenuta ad un contribuente che riteneva di essere forfettario senza averne i requisiti: i suggerimenti per sanare fatturazione, ritenute e modello 770.

La procedura per rimediare alla mancata effettuazione della ritenuta sul compenso varia a seconda che il contribuente sostituito abbia o meno adempiuto agli obblighi dichiarativi.

 

La ritenuta in fattura

Il contenuto essenziale della fattura è espressamente previsto dall’articolo 21 del “decreto Iva”, e tra quegli elementi non è indicata la ritenuta d’acconto, eventualmente applicabile.

Pertanto, contrariamente a quanto forse si pensa, l’indicazione della ritenuta nella fattura non è obbligatoria, ma solo frutto di una prassi generalizzata, d’aiuto a chi deve disporre il pagamento.

D’altronde, la regola generale stabilisce che l’onere di effettuare la ritenuta è esclusivamente a carico di chi paga, ed in caso di mancata effettuazione della ritenuta (ossia di pagamento al lordo e non al netto di essa) egli è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto.

Unica eccezione a tale principio è prevista nel caso esaminato nella risposta ad interpello n. 245 dell’8 marzo 2023, che si seguito trattiamo.

NDR. Attenzione alle trappole prima di accedere al regime dei forfettari

 

La mancata effettuazione della ritenuta al contribuente forfettario senza requisiti

La fattispecie è invero abbastanza frequente, trattandosi di un professionista forfettario che non si accorge di aver perso i requisiti per esserlo; più in particolare, nel caso di cui all’interpello, il contribuente (forfettario) si era accorto solo nel corso del 2022 di non avere più i requisiti per tale regime, già a partire dall’anno 2021.

Si erano posti quindi due problemi, per le fatture già emesse:

  • il mancato assoggettamento ad Iva, posto che l’esclusione dal forfettario provoca l’assoggettamento ad Iva delle prestazioni (se imponibili, ovviamente),
  • l’incasso al lordo della ritenuta invece che al netto.

Come rimediare alla infrazione Iva interessa qui fino a un certo punto: è esposto nell’interpello stesso e ad esso rinviamo; ciò che davvero importa è la novità contenuta in tema definizione delle responsabilità per l’omessa effettuazione di ritenuta d’acconto per le prestazioni pagate a partire dal 2021, ossia dall’anno in cui, pur formalmente forfettario, il contribuente era in verità ordinario, e quindi soggetto a ritenuta d’acconto sui compensi.

L’elemento determinante è che, come d’altronde noto, è il contribuente forfettario che deve indicare nella fattura il diritto a non avere assoggettati a ritenuta i compensi, a mente dell’art. 1 comma 67 della Legge istitutiva (190/2014). Il sostituto di imposta, d’altronde, non avrebbe altrimenti modo di sapere che su tali compensi non vada applicata la ritenuta (posto che, come detto, l’indicazione della stessa nei casi in cui va applicata è semplicemente facoltativa).

In presenza di tale indicazione ad opera del professionista percettore – ancorchè errata – è evidente che nessuna responsabilità può essere mossa al sostituto.

 

La curiosa soluzione prospettata dal Fisco

Detto questo, vediamo qual è la (curiosa, invero) soluzione operativa indicata dall’agenzia. Essa, in sostanza, è diversa a seconda che si tratti o meno di compensi per cui il professionista non abbia ancora adempiuto agli obblighi dichiarativi. Pertanto:

  • per i compensi corrisposti nel 2021, il sostituto d’imposta non deve eseguire alcun versamento delle ritenute d’acconto (legittimamente) non operate, né presentare le certificazioni uniche, né il modello 770/2022 per il periodo d’imposta 2021;
  • per quanto riguarda i compensi corrisposti nel 2022, invece, il sostituto d’imposta deve operare, sia pure tardivamente, le ritenute d’acconto e versarle con la maggiorazione a (solo) titolo di interessi, nonché rilasciare le certificazioni uniche per il 2022 e presentare il modello 770/2023 indicando i dati corretti. Le sanzioni dovute per il tardivo versamento saranno invece addebitabili al percipiente, posto che è stata su sua erronea indicazione (di avvalersi del regime forfettario) che il sostituto non ha applicato la ritenuta d’acconto sui compensi fatturati.

Inevitabile qualche perplessità sulla ortodossia di una procedura che dipenda da una variabile quale l’aver ottemperato agli adempimenti dichiarativi, ma non c’è dubbio che, a torto o a ragione, si tratta di indicazioni utili di cui tenere conto nel caso illustrato.

 

NDR. Approfondisci qui, la Certificazione Unica 2023 per lavoratori autonomi e provvigioni

 

a cura di Danilo Sciuto

Lunedì 13 Marzo 2023