Entro il 16 marzo 2023 va inviata telematicamente la Certificazione Unica per le somme pagate per redditi che possono essere dichiarati nel mod. 730.
I soggetti che hanno corrisposto somme per prestazioni di lavoro autonomo e per provvigioni relative a rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari a percettori che devono dichiarare tali somme nel modelo Redditi, possono effettuare l’invio telematico entro il 31 ottobre, data entro la quale va inviato anche il mod. 770 che riepiloga i dati dei versamenti.
Vediamo le modalità di compilazione nei casi sopraindicati.
Certificazione Unica 2023: alcune premesse
Il modello della Certificazione Unica 2023, sintetica e ordinaria, è stato approvato dall’Agenzia Entrate con provvedimento pubblicato, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle Specifiche tecniche, sul sito ufficiale della stessa Agenzia.
I termini di consegna della CU sintetica ai percipienti e di trasmissione della CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate sono ricondotti ad un’unica data: il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Rimangono confermati anche
- il termine di consegna della CU entro dodici giorni dalla richiesta del percipiente in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
- il termine di trasmissione entro il 31 ottobre per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), analogamente a quanto previsto per il Mod. 770.
Analogamente a quanto previsto gli scorsi anni, nel caso in cui il sostituto rilasci una CU 2023 diversa da quella trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, lo stesso deve comunicare al percipiente, utilizzando il codice CF, che se intende avvalersi della dichiarazione precompilata, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima CU ricevuta.
Si ricorda, infine, che il sostituto d’imposta, tramite l’invio, all’Agenzia delle Entrate, delle CU ordinarie, assolve all’obbligo di dichiarazione a suo carico previsto dal comma 3-bis, art. 4, DPR n. 322/1998.
L’obbligo di presentazione del Mod. 770, entro il 31 ottobre, permane per i sostituti d’imposta che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU e, dunque, i dati relativi alle ritenute operate e ai relativi versamenti effettuati, ai crediti vantati e al relativo utilizzo, ecc.
Novità del frontespizio
Per quanto concerne il Frontespizio e con specifico riferimento al campo “Eventi eccezionali” da compilare a cura del sostituto d’i