Responsabilità del contribuente o del professionista incaricato: il caso di Cassazione
Nel caso di specie, la contribuente proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato il ricorso nell’ambito di un contenzioso su avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato maggiore reddito di impresa ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni.
In punto di diritto, la Commissione Tributaria Regionale aveva affermato che:
- premesso che il periodo di permanenza presso la sede del contribuente andava computato in base ai giorni di effettiva presenza dei verificatori, non rilevando il periodo intercorso tra l’inizio (in data 8 febbraio 2010) e la fine della verifica (in data 28 giugno 2012), “anche a volere ammettere un’eventuale violazione dell’art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente” la stessa non comportava né l’inutilizzabilità delle prove raccolte, né la nullità degli atti di accertamento compiuti;
- per quanto concerneva la responsabilità della contribuente in relazione agli assunti comportamenti omissivi e/o illeciti di un terzo (da identificarsi, nella specie, nel coniuge, al quale era stata rilasciata apposita procura ad operare in banca senza obbligo di rendiconto), l’ap