Come fruire del ravvedimento speciale

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito i codici tributo per il ravvedimento speciale nonché per il condono degli errori formali.
Alcune note sulla convenienza del ravvedimento previsto dalla tregua fiscale del 2023.

Ravvedimento operoso: alcune premesse

codici tributo ravvedimento specialeL’istituto del ravvedimento operoso cosiddetto speciale riguarda le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”; ne sono comunque escluse le omesse dichiarazioni e le violazioni in tema di quadro RW.

Altra fattispecie esclusa è quella delle violazioni suscettibili di emergere dalla liquidazione automatica della dichiarazione, come affermato – in maniera sicuramente non condivisibile – dalla circolare dell’Agenzia Entrate n. 2/2023, e ciò anche se non rientrano nel condono previsto per gli avvisi bonari.

In verità questo non è corretto, in quanto la norma esclude (dalla fruizione del ravvedimento speciale) solo le violazioni sui periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e non tutte le violazioni rilevabili a seguito di liquidazione automatica.

Sulle fattispecie oggetto di ravvedimento speciale, è opportuno rinviare al contributo dal titolo Il ravvedimento speciale nella Legge di Bilancio 2023, soffermandoci qui su altri aspetti pratici.

 

I codici tributo per il ravvedimento speciale

L’opportunità di tale forma di ravvedimento, fruibile dall’ 1/1/2023, è finora stata inapplicabile, in mancanza dei codici tributo specifici.

E’ vero d’altronde che, proprio in loro mancanza, avrebbero potuto essere utilizzati quelli residuali (nessuno avrebbe mai potuto disconoscere il ravvedimento per questo motivo…), ma il problema non si pone più in quanto i codici tributo specifici sono finalmente stati forniti con la risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 6/2023, nella quale – lo diciamo per inciso – sono stati indicati altresì i codici tributo relativi al condono delle violazioni formali, al condono delle liti pendenti e alla regolarizzazione delle rate da istituti deflativi del contenzioso.

Ricordiamo che (salve verosimili proroghe) il 31 marzo è la data limite per:

  • pagare gli importi (o la prima rata se si sceglie la soluzione rateale), ossia le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (come si fa per un normalissimo ravvedimento);
     
  • rimuovere la violazione.

Contrariamente a quella che è la regola generale in tema di condoni (perché di fatto non si tratta di condono ma di ravvedimento “a prezzi scontati”), la citata risoluzione afferma che è ammesso il pagamento tramite compensazione nel modello F24.

I codici tributo appena varati riguardano ovviamente le sole sanzioni, restando invariati quelli con cui versare gli eventuali interessi e l’eventuale imposta.

In caso di pagamento a rate, occorrerà indicare in F24 il numero di rata che si sta pagando (nella forma “0X08”).

 

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A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 17 febbraio 2023

 

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