La Corte di cassazione ha stabilito che la sussistenza dei requisiti di forma previsti dal Tuir per l’applicazione del regime fiscale dell’impresa familiare non preclude all’Amministrazione finanziaria di contestarne l’effettiva sussistenza in concreto.
L’esistenza dell’impresa familiare deve essere determinata dalla valutazione dell’apporto lavorativo reso dal familiare a favore dell’impresa, che deve essere continuativo, prevalente ed effettivo e non meramente potenziale ed astratto.
I requisiti di forma per l’applicazione del regime fiscale di impresa familiare: il caso in breve
Al centro della controversia vi era un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate imputava al contribuente il maggior imponibile derivante dal disconoscimento dell’attribuzione di quote di reddito ai figli, studenti universitari di farmacia presse un Ateneo distante oltre 400 km, non riconoscendo a questi ultimi, ai fini fiscali, la qualità di prestatori d’opera in favore dell’impresa familiare – ex artt. 230-bis codice civile e 5, commi 4 e 5 Tuir – di gestione della farmacia sita in un Comune lucano.
A seguito di ricorso avanti alla Ctp di Matera, l’avviso impugnato veniva confermato ma di diverso parere si manifestava la Ctr della Basilicata, che accoglieva il successivo gravame del contribuente.
Secondo il Collegio di seconde cure, infatti, la collaborazione del familiare all’impresa familiare può consistere in qualsiasi tipo di attività astrattamente idonea a costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e può, quindi, comprendere l’attività di studio universitario volta a conseguire la laurea in farmacia.
Inoltre, secondo la Ctr, la collaborazione del familiare deve essere continuativa, ma non per forza prevalente, e non è incompatibile con la distanza geografica tra la residenza del socio e quella dell’impresa, in quanto la prestazione può esser