Forfettari: ricavi oltre soglia e fatturazione elettronica

Torniamo sull’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari: i soggetti che hanno superato la soglia dei 25.000 euro nel corso del 2022, non sono immediatamente tenuti all’emissione di fatture elettronica dallo scorso 1 Gennaio 2023.

Come noto, i soggetti forfetari che avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nel corso del 2021, dal 01.07.2022 sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

 

Obbligo di fatturazione elettronica per forfettari: i chiarimenti dal Fisco

forfettari fattura elettronicaTramite la Faq n. 150 pubblicata il 22.12.2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti che hanno superato la soglia dei 25.000 euro nel corso del 2022, non sono immediatamente tenuti all’emissione di fatture elettronica dallo scorso 1 Gennaio 2023, ma possono attendere fino al prossimo 1° gennaio 2024.

Tale precisazione non era scontata in quanto, sulla base della normativa in vigore, si ricorda che dal 01.07.2022 devono emettere fattura elettronica i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011), coloro che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014), e i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, che nel corso del 2021 abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000. Il comma 3 del citato art. 18 stabiliva inoltre che per i restanti soggetti l’obbligo avrà efficacia a partire dal prossimo 1° gennaio 2024.

 

Le diverse interpretazioni in discussione: poca chiarezza normativa

In base alla norma erano possibili due diverse interpretazioni. La prima secondo cui il limite dei 25.000 euro di ricavi e compensi percepiti si dovesse applicare “anno su anno”, quindi il 2021 per il 2022 e il 2022 per il 2023. La seconda invece, che tale limite si doveva applicare solamente al 2021, in quanto “anno precedente” a quello di introduzione dell’obbligo.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile la seconda interpretazione.

È opportuno sottolineare che se il legislatore avesse voluto, come a questo punto pare, riferirsi solamente al 2021, era preferibile la chiara indicazione dell’annualità invece della locuzione “anno precedente” che, in contesti come quello dell’ingresso nel regime forfetario, risulta sempre parametrata al periodo di riferimento (2021 per il 2022, 2022 per il 2023).

NDR. Avevamo già trattato qui i dubbi sull’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari

 

Infine…alcune distorsioni derivanti dalla normativa

Sarà infine difficile ipotizzare ad un’entrata graduale nell’ambito della fatturazione elettronica da parte delle “micro-partite IVA”, ancorata ai volumi generati dall’attività.

Segnaliamo alcune distorsioni che possono risultare da questa impostazione normativa.

Per fare un esempio, ipotizziamo che un soggetto passivo A, in regime forfetario, percepisca nel 2021 26.000 euro di compensi e 25.500 euro nel 2022 mentre un altro soggetto passivo B, sempre in regime forfetario, nel 2021 consegua 24.000 euro di ricavi e 58.000 euro nel 2022. 

In questo caso, il soggetto A avrebbe dovuto adottare la fattura elettronica già dal 01.07.2021, mentre B, anche per tutto il 2023, potrebbe emettere fatture analogiche.

 

A cura di Alberto De Stefani

Lunedì 9 Gennaio 2023

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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