Contabilità semplificata: i nuovi limiti in Legge di Bilancio 2023

Con la Legge di bilancio 2023 il Legislatore ha innalzato i limiti dei ricavi oltre i quali i contribuenti sono obbligati ad adottare il regime di contabilità ordinaria.
Tale decisione si riflette sulle contabilità delle società di persone quali società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed enti ad esse equiparati, nonché sulle persone fisiche esercenti attività d’impresa.

contabilità semplificata 2023I nuovi limiti dei ricavi oltre i quali i contribuenti sono tenuti ad adottare il regime di contabilità ordinaria sono i seguenti:

  • 500.000 euro, per gli esercenti attività di prestazione di servizi;
  • 800.000 euro, per le altre attività.

Per gli esercenti arte o professione, in forma individuale o associata, il regime di contabilità semplificata rappresenta il regime “naturale”, indipendentemente dal volume di compensi percepiti nell’anno precedente.

Per le società di capitali, invece, il regime di contabilità ordinaria è d’obbligo.

Analizziamo tutti questi aspetti nel presente intervento.

 

Contabilità semplificata: la disciplina precedente

Per alcuni soggetti, il regime di contabilità semplificata rappresenta il regime “naturale” con cui esercitare la propria attività.

La disciplina codicistica inerente al regime della contabilità semplificata è contenuta all’interno dell’articolo 18, D.P.R. 600/73, il quale, rimandando all’articolo 13 del medesimo decreto, ci illustra le modalità di adozione del sopracitato regime.

Tra i soggetti che possono applicare il regime di contabilità semplificata, vi sono:

  • le società in nome collettivo (S.n.c.);
  • le società in accomandita semplice (S.a.s.);
  • gli enti non commerciali esercenti attività commerciale in via non prevalente;
  • le persone fisiche esercenti attività d’impresa;
  • gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata;
  • le società alle precedenti equiparate.

In particolare, l’articolo 18, D.P.R. 600/73 ci indica che:

“i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell’articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (2), sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto”.

Per soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 13, D.P.R. 600/73, si intendono coloro che esercitano attività d’impresa, in forma associata e non, nonché gli enti non commerciali esercenti attività commerciale in via non prevalente e le società ad essi equiparate.

A partire dall’anno d’imposta 2017, il regime di contabilità semplificata ha subito una sostanziale modifica per effetto della quale chi adotta il predetto regime utilizza la modalità di registrazione e contabilizzazione dei ricavi “per cassa” o “per registrazione”.

 

Di fatto, i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata, ai sensi dell’articolo 18, D.P.R. 600/73, possono alternativamente tenere:
  • il registro degli incassi e dei pagamenti, nel quale annotare distintamente per ciascuna operazione il relativo incasso o pagamento (articolo 18, comma 2, D.P.R. 600/73);
     
  • i registri Iva, con separata annotazione delle operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto.
    Nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri Iva deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

Alternativamente ad entrambe le sopracitate opzioni, e previa opzione vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento (art. 18, comma 5, D.P.R. 600/73).

Per quanto riguarda i soggetti esercenti arti e professioni, ai sensi dell’articolo 3, D.P.R. 695/1996, essi adottano il regime di contabilità semplificata “per natura”, indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare precedente.

Resta salva la loro facoltà di optare per il regime di contabilità ordinaria, previo utilizzo dei libri contabili obbligatori ad essa connessi, quali:

  • il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito, integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all’esercizio dell’arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all’esercizio dell’arte o professione nonché’ gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;
     
  • i registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
     
  • il registro dei beni ammortizzabili.

Ai già menzionati soggetti, e per esigenze di semplificazione, così come previsto per i contribuenti in regime d’impresa in contabilità semplificata, è concessa la facoltà, ai sensi dell’articolo 3, D.P.R. 695/1996, di sostituire il registro degli incassi e dei pagamenti con i registri Iva, nei quali è obbligatorio annotare le operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto e l’importo complessivo dei mancati incassi o dei mancati pagamenti.

I singoli ammontari relativi ai predetti incassi o pagamenti devono essere annotati nei registri stessi con riferimento al periodo d’imposta in cui vengono ricevuti o effettuati.

Restano esclusi dal predetto regime di contabilità semplificata le società di capitali che, per legge, sono obbligate ad adottare il regime di contabilità ordinaria, a prescindere dall’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno solare precedente.

 

Contabilità semplificata: i nuovi limiti introdotti dalla Legge di Bilancio 2023

Con l’articolo 1, comma 276, Legge 197/2022 (c.d. Legge di bilancio 2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2022 al n. 303, il Legislatore ha previsto l’innalzamento del limite di ricavi il cui mancato superamento consente di adottare il regime di contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18, D.P.R. 600/73, con determinazione del reddito ai sensi dell’articolo 66, TUIR.

Ora, a seguito delle citate modifiche, la tenuta della contabilità semplificata, a carico dei contribuenti esercenti attività d’impresa operanti sia nella forma della ditta individuale che in forma societaria, è consentita a condizione che i ricavi dell’anno solare precedente non superino:

  • 500.000 euro, per chi effettua prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro, per le altre attività.

Relativamente alla quantificazione dei ricavi, è opportuno segnalare che, ai sensi dell’articolo 66, TUIR, si deve tenere conto, oltre che dei ricavi conseguiti ai sensi dell’articolo 85, TUIR, e degli altri proventi di cui all’articolo 89, TUIR, (“dividendi e interessi da partecipazione”):

  • del valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (articolo 57, TUIR);
     
  • delle plusvalenze dei beni relativi all’impresa di cui all’articolo 86, comma 1, TUIR, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85 (solo beni strumentali), le quali concorrono a formare il reddito:
     

    1. se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
       
    2. se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
       
    3. e se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato;

  • delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88, TUIR, secondo il quale si definiscono sopravvenienze “i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché’ la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”;
     
  • dei proventi di cui all’articolo 90, TUIR (“…redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”).

Per valutare la possibilità di tenere la contabilità semplificata per il 2023 è necessario, quindi, verificare l’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno 2022.

In particolare, vanno verificati l’ammontare dei ricavi conseguiti, percepiti o registrati nel 2022, a seconda del regime applicato in tale anno.

Nel caso in cui sia stato applicato il regime di contabilità semplificata “per cassa”, si dovrà tenere conto dei ricavi effettivamente conseguiti così come risultante dalla tenuta dei registri Iva o dal registro degli incassi e dei pagamenti, facendo attenzione ai mancati incassi e/o ai mancati pagamenti.

Viceversa, nel caso in cui il contribuente abbia optato (con vincolo triennale) per la tenuta della contabilità semplificata “per registrazione”, si dovrà fare riferimento alle fatture attive registrate, ovvero ai ricavi effettivamente contabilizzati, non essendo obbligatoria la segnalazione degli incassi e dei pagamenti con apposito registro.

Nel caso di attività iniziata in corso d’anno, i ricavi conseguiti, percepiti o registrati devono essere ragguagliati ad anno.

 

Imprese Multiattività

In caso di esercizio contemporaneo di più attività (p.e. prestazione di servizi e produzione di beni), ai fini dell’applicazione del regime di contabilità semplificata è necessario fare riferimento:

  • al limite più alto (800.000 euro), ovvero a quello relativo alle attività diverse dalle prestazioni di servizi, se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
     
  • al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati.

È evidente, da un punto di vista razionale, che la scelta di non evidenziare la distinzione dei ricavi delle varie attività esercitate, con la conseguente adozione del limite monetario più alto (800.000 euro), è di gran lunga l’opzione più conveniente rispetto alla seconda alternativa proposta, corrispondente alla separata distinzione dei ricavi delle singole attività esercitate.

In quest’ultimo caso, infatti, qualora l’attività prevalente fosse legata ad una prestazione di servizi, il contribuente sarebbe costretto ad adottare il limite monetario inferiore, pari a 500.000 euro.

 

Opzione per la contabilità ordinaria e per il metodo IRAP da Bilancio

I contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata, con i nuovi limiti previsti dalla Legge di bilancio 2023 (500.000 euro per le prestazioni di servizi e 800.000 euro per le altre attività) possono optare per la tenuta della contabilità ordinaria.

Tale opzione, vincolante per almeno un triennio e tacitamente rinnovata, può essere esercitata:

  • per comportamento concludente, o
     
  • con comunicazione nel quadro VO del Modello Iva presentato nell’anno d’imposta in cui l’opzione viene esercitata.

Come specificato nella Circolare 11/E/2017, Agenzia delle entrate, l’opzione ha durata triennale e per essere revocata il contribuente deve optare la relativa scelta nel Modello Iva presentato nell’anno d’imposta in cui è scaduto il triennio d’opzione.

La permanenza triennale è, infatti, soggetta a rinnovo tacito, in giustificazione del fatto che l’opzione in esame si riflette sulla determinazione del reddito con applicazione del principio della competenza in luogo di quello “per cassa”.

Resta inteso che la revoca dell’opzione per la tenuta della contabilità ordinaria fa “scivolare” il contribuente nel regime della contabilità semplificata: essendo tale regime “naturale” e non opzionale, la permanenza, a seguito della sopracitata revoca, non ha un limite minimo.

Cosicché, il contribuente in contabilità ordinaria per un triennio (per esempio 2022-2024), che decida di revocare l’opzione tornando in contabilità semplificata nel 2025, può rimanerci anche per un solo anno d’imposta, optando nuovamente per la contabilità ordinaria nel 2026.

Quanto, invece, alla determinazione del valore della produzione “Irap”, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali (c.d. ditte individuali) possono adottare le norme contenute all’interno dell’articolo 5-bis, D.lgs. 446/1997.

Per il conteggio del valore della produzione ai fini Irap vengono inclusi:

  • i ricavi di cui all’articolo 85, TUIR, comma 1, lettere a), b), f), g);
     
  • le variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93, TUIR;
     
  • l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria di beni strumentali materiali e immateriali.

Tuttavia, i sopracitati soggetti in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione del valore della produzione netta così come previsto dall’articolo 5, D.lgs. 446/1997 (c.d. metodo “da bilancio”) ovvero con il metodo previsto per le società soggette ad Ires.

Tale scelta è irrevocabile per 3 periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata ed è esercitabile mediante opzione nella dichiarazione Irap presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

A differenza della revoca disposta per l’opzione della contabilità ordinaria, nel caso in cui il contribuente decida di rientrare fra coloro che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell’articolo 5-bis, D.lgs. 446/1197, previa revoca espressa nella dichiarazione Irap presentata nel primo periodo d’imposta successivo al triennio di riferimento, la revoca è irrevocabile per un triennio.

Cosicché, un contribuente che nel triennio 2022-2024 opti per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole “da bilancio”, può revocare l’opzione nel 2025 e permane nel regime “semplificato” fino all’anno d’imposta 2027.

 

Le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale

L’articolo 7, comma 1, D.P.R. 542/99 prevede, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a determinati limiti, di optare per le liquidazioni Iva trimestrali in luogo di quelle mensili.

Tale possibilità richiede di maggiorare il versamento Iva con un importo di interessi pari all’1% e vincola i contribuenti al versamento delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale, in luogo di quella mensile, con le rispettive scadenze:

  • 16 maggio, 1’ trimestre;
  • 20 agosto, 2’ trimestre;
  • 16 novembre, 3’ trimestre;
  • 16 marzo dell’anno successivo, relativamente al saldo annuale. Detto importo può essere versato contemporaneamente al versamento del saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, in dichiarazione dei redditi.

Per usufruire delle liquidazioni Iva trimestrali, i contribuenti non devono aver superato, nell’anno d’imposta precedente, gli stessi limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata, ovvero:

  • 500.000 euro, per chi esercita attività di prestazione di servizi;
  • 800.000 euro, per chi esercita altre attività.

Con riguardo, quindi, alla periodicità Iva da applicare alle liquidazioni del 2023 si deve fare riferimento al volume d’affari desumibile dal Modello Iva 2023, relativamente all’anno d’imposta 2022.

In caso di esercizio contemporaneo di più attività, si deve considerare che:

  • se i corrispettivi delle varie attività non sono distintamente annotati, va fatto riferimento esclusivamente al limite monetario più alto, pari a 800.000 euro di volume d’affari;
     
  • se i corrispettivi delle varie attività sono distintamente annotati, va fatto riferimento all’attività prevalentemente esercitata.
    Pertanto, in caso di attività di produzione di servizi, la soglia di riferimento sarà pari a 500.000 euro, viceversa si farà riferimento alla soglia più alta, pari a 800.000 euro.

Eccezion fatta per i soggetti che adottano la contabilità separata per obbligo e per opzione, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, D.P.R. 633/72, per cui:

  • se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o da altre attività, i rispettivi limiti vanno applicati autonomamente. Di conseguenza, il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per un’attività e liquidazioni trimestrali per l’altra attività;
     
  • se una o più attività comprendono sia prestazioni di servizi sia altre attività, si applicano le medesime regole previste per la contabilità unificata, secondo il metodo della distinzione dei ricavi.

 

Alcuni esempi grafici

Tabella nr. 1 – Società di persone e ditte individuali

Attività esercitata
Ricavi 2022
Volume d’affari 2022
Opzioni
Prestazione di servizi

460.000 €

460.000 €

Contabilità semplificata + liquidazioni Iva trimestrali

Altre attività

760.000 €

760.000 €

Prestazione di servizi

590.000 €

590.000€

Contabilità ordinaria + liquidazioni Iva mensili

Altre attività

880.000 €

880.000 €

Prestazione di servizi

540.000 €

480.000 €

Contabilità ordinaria + liquidazioni Iva trimestrali

Altre attività

820.000 €

790.000 €

 

Tabella nr. 2 – Società di capitali

Attività esercitata
Ricavi 2022*
Volume d’affari 2022
Opzioni
Prestazione di servizi

460.000 €

460.000 €

Contabilità ordinaria + liquidazioni Iva trimestrali

Altre attività

760.000 €

760.000 €

Prestazione di servizi

590.000 €

590.000€

Contabilità ordinaria + liquidazioni Iva mensili

Altre attività

880.000 €

880.000 €

Prestazione di servizi

540.000 €

480.000 €

Contabilità ordinaria + liquidazioni Iva trimestrali

Altre attività

820.000 €

790.000 €

 * La tenuta della contabilità ordinaria prescinde dall’ammontare dei ricavi *

 

Tabella nr. 3 – Esercenti arte o professione (c.d. lavoratori autonomi)

Attività esercitata
Ricavi 2022**
Volume d’affari 2022
Opzioni
Prestazione di servizi

460.000 €

460.000 €

Contabilità semplificata + liquidazioni Iva trimestrali

Altre attività

760.000 €

760.000 €

Prestazione di servizi

590.000 €

590.000€

Contabilità semplificata + liquidazioni Iva mensili

Altre attività

880.000 €

880.000 €

Prestazione di servizi

540.000 €

480.000 €

Contabilità semplificata + liquidazioni Iva trimestrali

Altre attività

820.000 €

790.000 €

** Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è il regime naturale, a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti. Pertanto, l’ammontare dei compensi percepiti non influenza l’eventuale opzione obbligatoria per la contabilità ordinaria **

 

Se desideri approfondire ulteriormente, Ti suggeriamo:

I nuovi limiti alla contabilità semplificata

Gli evidenti limiti della contabilità semplificata nei confronti del Fisco

 

A cura di Federico Camani

Venerdì 20 gennaio 2023

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

Abbonamento annuale Circolari Settimanali

Circolare Settimanale Commercialista Telematico

(anche per i clienti dello studio)

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente nella tua casella di posta elettronica una circolare con tutte le novità dei 7 giorni precedenti e gli approfondimenti di assoluta urgenza.

Le circolari settimanali sono in formato Word per essere facilmente modificabili con il tuo logo ed i tuoi dati, e girabili ai clienti del tuo studio.

SCOPRI DI PIU’ >