I nuovi limiti alla contabilità semplificata

Sono scattati i nuovi limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata: vediamo cosa cambia per i contribuenti, anche riguardo alla possibilità di liquidare l’IVA trimestralmente.

contabilità semplificataLa Legge di Bilancio per il 2023 ha aggiornato al rialzo i limiti per accedere alla contabilità semplificata. I nuovi limiti, appena elevati, per contabilità semplificata e IVA trimestrale sono identici, ma così non è per la platea dei soggetti che può fruirne. 

Il regime della contabilità semplificata è quello naturale per le imprese, diverse dalle società di capitali, che ne hanno diritto. Significa che in presenza delle condizioni, non occorrerà esercitare alcuna opzione, necessaria invece per fruire del regime della contabilità ordinaria.

 

L’opzione per la contabilità semplificata

L’opzione ha effetti abbastanza importanti, e non solo dal punto di vista contabile. O, per meglio dire, non più soltanto contabili.

Si ricorda infatti che a far data dal 2017, la differenza tra contabilità semplificata e ordinaria ha effetti anche ai fini della determinazione del reddito: se infatti i semplificati devono utilizzare il regime di cassa o quello della registrazione, gli ordinari devono invece utilizzare il criterio della competenza.

Tralasciando le considerazioni sulla legittimità di un sistema di tassazione che dipenda da un aspetto formale come quello della contabilità (non è ammissibile, tanto per fare un esempio, che un agente di commercio venga tassato in maniera differente a seconda che abbia una contabilità semplificata o ordinaria), passiamo alla novità arrecata dalla neonata legge di bilancio.

Abbiamo parlato all’inizio di condizioni per poter fruire della contabilità semplificata. Esse sono rappresentate da limiti massimi quantitativi riferiti ai ricavi (di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR).

In particolare,

  • se le imprese hanno per oggetto prestazioni di servizi, i ricavi non dovranno essere superiori a euro 500.000 (400.000 fino al 2022),

  • per le altre imprese (ossia sia per quelle che effettuano cessioni di beni, sia per quelle che effettuano sia cessioni di beni sia prestazioni di servizi) i ricavi non dovranno essere superiori a euro 800.000 (700.000 fino al 2022). 

 

Come si calcola il nuovo limite per accedere alla contabilità semplificata?

Poiché l’innalzamento di 100.000 euro opera a partire dal 2023, avremo che (anche in considerazione di quanto detto nella C.M. n. 80/2001) per individuare il regime contabile “naturale” per l’anno 2023, le imprese dovrebbero verificare se, nel precedente anno 2022, è stato o meno superato il limite di 500.000 o 800.000 euro di ricavi.

 

Quale criterio seguire nella determinazione del volume dei ricavi? Vale il criterio di cassa o quello della competenza?

Al riguardo, nell’ottica di una semplificazione dei conteggi, vale il regime utilizzato nell’anno precedente; in altre parole, il criterio della competenza va usato solo nel caso in cui si passi dalla contabilità ordinaria a quella semplificata, mentre in tutti gli altri casi, i ricavi sono considerati in base al principio di cassa.

Si ricorda che tale modifica non riguarda i professionisti, i quali non hanno alcun limite di compensi per l’utilizzo della contabilità semplificata, fatta salva ovviamente l’opzione per quella ordinaria (che però a differenza delle imprese non comporta una diversa quantificazione del reddito, che resta sempre assoggettato al regime di cassa).

 

I limiti per la liquidazione IVA trimestrale

L’innalzamento dei limiti riguarda invece anche l’opzione per la liquidazione dell’IVA (mensile o trimestrale). Ciò in quanto l’art. 14 comma 11 della L. n. 183/2011 stabilisce che

i limiti per la liquidazione trimestrale dell’iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.

La differenza sta ovviamente nel parametro di riferimento, che per l’iva non è dato dai ricavi ma dal volume d’affari.

Pertanto, dal 2023, la facoltà di liquidare trimestralmente l’IVA è riconosciuta ai soggetti passivi (compresi stavolta i professionisti e le società di capitali) che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 500.000 euro, oppure a 800.000 euro, a seconda dei casi sopra descritti.

Ricordiamo che ai fini iva il regime naturale è quello mensile, sicchè per esercitare la liquidazione trimestrale occorre non solo il rispetto dei requisiti di volume d’affari, ma anche una esplicita volontà in tal senso, da manifestare per fatti concludenti in corso di anno e ratificata in dichiarazione Iva barrando l’apposita casella “1” nel rigo VO2.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 3 Gennaio 2022