Gli evidenti limiti della contabilità semplificata nei confronti del Fisco

Le presunzioni basate sui dati bancari valgono anche nei confronti delle imprese che abbiano adottato il regime della contabilità semplificata.

I limiti della contabilità semplificata

limiti contabilità semplificataLa contabilità cosiddetta semplificata ha senz’altro il pregio di rendere più snella la tenuta della stessa, ma ha anche i suoi limiti, come dimostra il caso che ci apprestiamo a trattare.

 

Il caso in giudizio

Un contribuente, esercente attività di intermediazione nel commercio, riceveva una contestazione basata su una verifica compiuta mediante indagini bancarie e finanziarie tramite le quali molteplici movimentazioni erano rimaste prive di giustificazione.

In sede di accertamento con adesione, l’Agenzia aveva ridotto parzialmente la pretesa, ma il contribuente non l’aveva accettata, proponendo ricorso.

Esso veniva in un primo momento accolto, sebbene parzialmente (proprio sulla base della riduzione proposta dall’agenzia in sede di contraddittorio), ma il successivo appello (del contribuente) alla sentenza veniva interamente rigettato, sulla motivazione di una insufficiente documentazione probatoria.

Arrivati in Cassazione, la Corte ha confermato il rigetto.

 

Indagini bancarie: vale la prova analitica anche in contabilità semplificata

Come da giurisprudenza costante, l’accertamento basato su conti bancari prevede una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 codice civile per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario.

Tale regola non può subire eccezioni basate sul tipo di contabilità adottato (il legislatore, in tema di indagini finanziarie, non prevede alcuna distinzione tra contribuenti in contabilità ordinaria o semplificata).

I soggetti in regime di contabilità semplificata non sono quindi per ciò stesso esonerati dall’obbligo di tenuta di una contabilità sufficientemente analitica da consentire la ricostruzione del volume d’affari e di conseguenza del reddito.

Non è fondato quindi il principio del contribuente secondo cui:

“il metodo induttivo con inversione dell’onere della prova sia applicabile esclusivamente ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria”.

Deve ritenersi pertanto valida la rettifica basata sui conti correnti bancari, nella misura in cui il contribuente accertato non fornisca prove che i movimenti contestati si riferiscano ad operazioni escluse da imposizione.

 

Fonte: Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29245 del 7 ottobre 2022.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 22 novembre 2022