In queste settimane Agenzia Entrate – Riscossione sta procedendo a notificare le iscrizioni a ruolo relative al controllo automatizzato riferite agli omessi versamenti scaturenti da UNICO ed IVA 2017.
L’abrogazione del comma 4-bis dell’art. 68, del D.L. n. 18/2020, che differiva al 31 dicembre 2022, i termini in scadenza al 31 dicembre 2020, determinerebbe la nullità delle notifiche delle suddette cartelle di pagamento per decadenza dei termini.
Termini per la notifica delle iscrizioni a ruolo
Come noto, con riferimento agli omessi versamenti (cosiddetta <liquidazione automatica> ex art. 36-bis, D.P.R. 29/09/1973, n. 600 di imposte (IRES, ritenute alla fonte, IVA ed IRAP) la cartella di pagamento deve essere notificata dal Concessionario della Riscossione, ai sensi dell’art 25, D.P.R. 29/12/1973, n. 602, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione[1].
Le cartelle di pagamento riguardanti il mancato versamento di somme che risultavano dovute in base alla liquidazione fatta nella stessa dichiarazioni relative all’annualità 2016 presentate nell’annualità 2017, pertanto dovevano essere, secondo i termini previsti dalla normativa in materia di accertamento delle imposte, notificate a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020.
Differimento al 31/12/2022 per le notifiche delle cartelle in scadenza al 31/12/2020
Il Legislatore durante i mesi che hanno contraddistinto l’emergenza epidemiologica è intervenuto a più riprese sui termini decadenziali, prevedendo proroghe dei medesimi.
In questo intervento ci occupiamo unicamente degli omessi versamenti riferiti all’anno 2016 i cui termini di notifica delle relative cartelle scadevano, come già evidenziato, in data 31 dicembre 2020.
A tale proposito la norma di proroga dei termini per le iscrizioni a ruolo, contenuta nell’art. 68, comma 4-bis, lett. b) D.L. 17/03/2020, n. 18/2020, nella versione in vigore dal 24/05/2020, prevedeva che:
“… Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159…”.
La norma di rinvio, prevista in materia di <Sospensione dei termini per eventi eccezionali> per alcuni Comuni veneti colpiti da eventi metereologici, proprio al