I rapporti commerciali con l'estero e l'esterometro

L’esterometro comporta la comunicazione all’Agenzia delle entrate, tramite fatture elettroniche, delle operazioni effettuate con l’estero, sia se attengono a rapporti con operatori economici che con privati, duplicando in parte, anche se con strumenti differenti, le comunicazioni che vengono effettuate tramite i modelli Intrastat.

Rapporti commerciali con l’estero ed esterometro – Argomenti esaminati

 

***

Decorrenza dell’esterometro

rapporti commerciali estero esterometroL’art. 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (di seguito, D.Lgs. n. 127), contenente le disposizioni in merito alla fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, ha stabilito che:

  • (con decorrenza 1 luglio 2016) l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche (comma 1);
     
  • con decorrenza 1 gennaio 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA il Sistema di Interscambio – SdI (Art. 1, commi 211 e 212, della L. 24 dicembre 2007, n. 244), gestito dall’Agenzia delle entrate anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che si effettuano tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (Per il formato della fattura elettronica, si veda l’allegato A, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 3 aprile 2013, n. 55);
     
  • sempre con decorrenza 1 gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni acquisite (comma 2);
     
  • per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse soltanto fatture elettroniche, servendosi di SdI.
    E’ data facoltà agli operatori economici di servirsi, tramite accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche a SdI, tenendo, comunque, presente che le responsabilità rimangono in capo al soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
    Inoltre, le fatture elettroniche, emesse nei confronti dei consumatori finali, possono essere messe a disposizione di questi ultimi, su richiesta, dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; chi emette la fattura, in ogni caso, mette a disposizione del consumatore una copia della stessa, in formato elettronico o in formato analogico (comma 3);
     
  • i predetti operatori economici inviano telematicamente, all’Agenzia delle entrate, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, tranne quelle:
     

    • attestate da una bolletta doganale;
       
    • per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, secondo le modalità indicate più sopra;
       
    • solo se di importo sino ad € 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia [Artt. da 7 a 7-octies, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (di seguito Decreto IVA)].

Giova ricordare che il termine, prima stabilito dall’art. 1, comma 1103, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), per la decorrenza delle modifiche in tema di esterometro, era il 1° gennaio 2022, poi modificato – come si va a precisare – al 1° luglio 2022 (detto termine è stato confermato dall’art. 12, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito nella L. 4 agosto 2022, n. 122).

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui sopra sono inviati telematicamente, utilizzando SdI, secondo il formato di cui al comma 2.

Con riferimento alle medesime operazioni, la trasmissione telematica dei dati:

  • relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (in sostanza, 12 giorni per le fatture immediate);
     
  • relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione (comma 3-bis).

In particolare, riguardo alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, ora tenute ad essere effettuate tramite SdI, la trasmissione telematica dei dati relativi, alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, viene effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, in pratica 12 giorni per le fatture immediate, mentre la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

 

Quesiti per l’applicazione dell’esterometro

Sono state avanzate alcune domande all’Agenzia delle entrate in ordine all’esterometro, che si riportano di seguito, per meglio focalizzare i confini e il contenuto dello stesso provvedimento.

Queste domande sono riportate nella Circolare dell’Agenzia delle entrate del 13 luglio 2022, n. 26/E:

1.1) D: E’ stato chiesto se la trasmissione dei dati attenga solo alle operazioni tra operatori economici, oppure si estenda anche alle operazioni con i privati consumatori.

L’Agenzia delle entrate, dopo aver premesso che l’anzidetto art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127, non offre una espressa indicazione al riguardo, ritiene che la trasmissione debba riguardare tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi inclusi i consumatori (in quest’ultima ipotesi, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento).

Infatti, prosegue l’Agenzia delle entrate, l’evoluzione normativa del c.d. “esterometro” dimostra come la ratio dell’adempimento non sia più da ricercare nel controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nell’osservazione costante di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.

1.2) D: La seconda domanda rivolta all’Agenzia delle entrate ha riguardato il fatto se la trasmissione dei dati è relativa unicamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA, ovvero riguarda qualsiasi operazione intercorsa con soggetti esteri.

L’Agenzia delle entrate rileva come, nella precedente risposta, era stato sottolineato che l’adempimento in esame non sia più legato alla rilevanza IVA delle operazioni poste in essere.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate sottolinea che, in precedenti documenti di prassi e risposte rese a specifiche istanze dei contribuenti, è stato sostenuto che, contrariamente all’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT (art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427), previsto, tra l’altro, per i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi “generici” con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri, l’esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza altri vincoli.

Infatti, per assolvere al detto obbligo comunicativo:

  • assume rilievo solo la situazione che il soggetto non sia stabilito in Italia, a prescindere dalla natura dello stesso;
     
  • non è importante la circostanza che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale (si vedano la Risposta del 27 marzo 2019, n. 85; la Circolare del 17 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 4.2, e la Risposta dell’11 marzo 2020, n. 91).

Questa interpretazione, secondo l’Agenzia delle entrate, merita di essere confermata, fermo restando, in considerazione delle modifiche apportate dall’art. 12, del detto D.L. n. 73/2022, che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (in base ai predetti artt. da 7 a 7-octies, del Decreto IVA) devono essere comunicati solo se l’importo sia superiore ad € 5.000 (ammontare che, in mancanza di specificazioni legislative, si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta).

Quindi, l’Agenzia delle entrate rinvia alle “Specifiche Tecniche”, allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 89757, del 30 aprile 2018 ed ai relativi aggiornamenti, nonché alla “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, disponibile nell’apposita sezione del sito istituzionale della stessa Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica), al fine di conoscere tutti i dettagli e gli accorgimenti atti alla corretta compilazione dei file contenenti i dati da trasmettere.

1.3) D: L’ultimo quesito ha riguardato l’applicazione o meno della normativa anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, soggetti passivi IVA, per gli acquisti attinenti le attività istituzionali, e ai contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della L. 23 dicembre 2014, n. 190).

L’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che, a seguito degli ultimi aggiornamenti apportati dall’art. 18, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito nella L. 29 giugno 2022, n. 79, a decorrere dal 1° luglio 2022, la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, cioè la fatturazione elettronica via SdI, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, in quanto si applica a tutti i contribuenti che svolgono attività d’impresa, arte o professione.

L’estensione in corso d’anno della fatturazione elettronica a soggetti prima esclusi – in particolare i c.d. “forfetari” e le associazioni sportive dilettantistiche [artt. 1 e 2, della L. 16 dicembre 1991, n. 398″ (secondo la formulazione prima vigente)] – ha orientato il legislatore ad una certa gradualità, stabilendo, comunque, che, per detti contribuenti, l’obbligo decorra dal 1° luglio 2022, qualora, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000, e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti (si veda il richiamato art. 18, comma 3, del D.L. n. 36/2022).

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2024, l’obbligo abbraccerà veramente tutti i soggetti.

Per quanto sopra evidenziato, prosegue l’Agenzia delle entrate:

  • forfetari ed enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, rientrando tra i soggetti passivi di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri;
     
  • riguardo agli enti non commerciali, così come in passato, l’obbligo riguarderà le sole operazioni effettuate nella sfera commerciale dell’ente.

 

Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere

Altri quesiti sono stati posti all’Agenzia delle entrate, con riferimento al presente oggetto (predetta Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26/E/2022).

Vediamoli, di seguito.

2.1) D: Deve esserci coincidenza tra i dati indicati nelle fatture con l’estero e quelli trasmessi a SdI? Si chiede inoltre di conoscere quali siano i dati della fattura che devono essere inviati a SdI e di precisare se tra i dati da trasmettere ricada anche la descrizione dell’operazione.

L’Agenzia delle entrate rammenta che, dal 1° luglio 2022, la nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ciascuna operazione, sia inviato a SdI il file XML conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7, pubblicate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 374343 del 23 dicembre 2021, e, pertanto, sullo stesso file, SdI effettuerà i normali controlli formali stabiliti nelle medesime Specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura (ex art. 21, del Decreto IVA).

Pertanto, in relazione a tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi), poste in essere dagli operatori nazionali verso soggetti esteri, seguite dall’emissione di una fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo – nonché per le operazioni passive (acquisti) nelle quali va emesso un documento analogo alle citate fatture (si vedano le varie ipotesi di autofatturazione) – per i campi obbligatori [si pensi alla “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”, previsti dall’art. 21, comma 2, lett. g), del Decreto IVA] sarà necessario avere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file XML da trasmettere a SdI.

Se per generare il file XML, da trasmettere a SdI per l’esterometro, non si utilizzi l’identico software che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, il campo 2.2.1.4 “Descrizione” potrà essere valorizzato, ad esempio, annotandovi la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando anche alla descrizione contenuta nella fattura emessa.

Tale schema è coerente con quanto accade, in genere, per le fatture emesse precedute da documento di trasporto, per le quali la “fattura differita” può contenere, al posto del dettaglio delle operazioni, anche solo l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo, avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 (si veda la Circolare del 24 giugno 2014, n. 18/E, quesito 1.1).

In ordine alle altre operazioni passive, cioè a quelle che determinano l’integrazione di un documento ricevuto, l’Agenzia delle entrate ritiene che la coerenza non debba essere intesa come una perfetta coincidenza delle informazioni, poiché i dati possono essere annotati in maniera più sintetica, in presenza di omogeneità tra i beni/servizi acquistati.

Di conseguenza, anche per generare il file XML, in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l’esterometro, il campo 2.2.1.4 “Descrizione” potrà essere valorizzato, ad esempio, annotandovi la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione riportata nel documento di dettaglio ricevuto.

2.2) D: Si chiede di chiarire il termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni attive verso l’estero.

L’Agenzia delle entrate, nel riportare alla memoria le anticipate disposizioni dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n 127, giunge alla conclusione che non c’è un termine unico, fisso, ma “mobile”, connesso a quello di emissione dei documenti che certificano i ricavi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, in loro assenza o in caso di ritardo, ovvero se non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.

Quindi, volendo mandare un messaggio di esemplificazione, chiarisce che, nel caso di cessioni intracomunitarie – per le quali è emessa fattura, in base all’art. 21, del Decreto IVA, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (Si veda l’art. 46, del su indicato D.L. n. 331/1993) – la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Si aggiunge la precisazione che, anche se la fattura sia emessa in un momento diverso, comunque nei termini previsti per legge (ad esempio, una cessione effettuata il 1° ottobre 2022, con fattura emessa il 31 dello stesso mese ed invio dei dati operato il 10 di novembre 2022).

Lo stesso dicasi per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea non soggette all’imposta in base all’art. 7-ter” [si veda l’art. 21, comma 4, lett. c), del Decreto IVA].

I dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi – prosegue sempre l’Agenzia delle entrate – che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, se imponibili all’IVA in base agli artt. da 7 a 7-septies, del Decreto IVA – di regola fatturate ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, dello stesso decreto nei termini “ordinari” previsti da questa norma (vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) – sono invece inviati secondo quanto previsto, cioè entro gli anzidetti 12 giorni.

Se si tratta di acquisti – ad esempio, i servizi ricevuti da un soggetto extra UE – in mancanza di un documento che attesti l’operazione o che non giunga in tempo, l’invio dovrà comunque avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione; data da determinarsi in base all’art. 6, comma 6, del Decreto IVA, cioè, nel caso prima esemplificato, il momento in cui sono ultimate o, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Lo stesso anticipato art. 6, comma 6, del Decreto IVA dispone, inoltre, che, qualora prima del verificarsi dei predetti eventi, il corrispettivo è pagato in tutto o in parte, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.

2.3) D: Esportazioni/importazioni. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, n. 293384, pag. 2, conferma la facoltà di trasmissione dei dati delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

Le relative Specifiche Tecniche, a pagina 104 e 105 indicano che tali operazioni non debbano essere inviate.

Si chiede se vi sia un divieto in tal senso.

L’Agenzia delle entrate, al predetto quesito, risponde in maniera secca: non esiste alcun divieto, ma vi è assenza dell’obbligo. Pertanto, le indicazioni riportate nelle Specifiche Tecniche, versione 1.7 in vigore dal 1° luglio 2022, ove è annotato che la “comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SdI.”, devono essere lette in tal senso.

Infatti, come accertato in premessa, l’art. 1, comma 3-bis,del D.Lgs. n. 127, esclude talune operazioni dalla trasmissione telematica, tra le quali sono presenti appunto quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

In definitiva, la bolletta doganale e la fattura elettronica via SdI consentono che non vi sia un ulteriore obbligo di assolvere alla trasmissione dei dati, anche perché, in tal guisa, si evitano duplicazioni di informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti.

2.4) D: Emissione di fattura anticipata. La nuova disciplina stabilisce che l’invio dei dati relativi alle operazioni attive si realizzi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

La norma non esamina la fattispecie dell’emissione della fattura anticipata che precede il momento impositivo.

Pertanto, nei casi in cui la fattura sia emessa unitamente al file xml, si verificherà l’automatica trasmissione del dato, ma, nei casi in cui questo non avvenga, si chiede se, in via interpretativa, si possa consentire che la trasmissione dei dati delle fatture anticipate si effettui entro il termine previsto per l’annotazione dell’operazione nei registri IVA, cioè entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.L. n. 331/1993.

L’Agenzia delle entrate, riprendendo quanto già detto, ovverosia che, in base all’attuale formulazione dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127, l’invio dei dati relativi alle operazioni attive effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato “è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”, non condivide l’interpretazione offerta nel quesito, in considerazione del fatto che il dato letterale non collega la trasmissione all’annotazione dei documenti.

2.5) D: Qual è la valenza, ai fini fiscali, dei file xml con codice documento TD17, TD18 e TD19?

Secondo l’Agenzia delle entrate, gli anzidetti file insieme alle ricevute generate da SdI, al momento del loro invio/ricezione, costituiscono prova dell’avvenuta trasmissione e di adempimento dell’obbligo, più volte anticipato, previsto dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127.

2.6) D: La procedura di invio dei dati delle operazioni passive consente di assolvere anche agli obblighi di cui all’art. 17, comma 2[1], del Decreto IVA?

R: Sì, secondo quanto indicato in risposta al quesito precedente la trasmissione dei dati con le relative tipologie di documento consente anche di assolvere agli obblighi di cui all’art. 17, comma 2, del Decreto IVA.

2.7) D: Si chiede se sia obbligatorio assolvere agli obblighi di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml con codice documento TD17, TD18 e TD19?

L’Agenzia delle entrate, richiamando le risposte ai suddetti quesiti, ricorda che gli obblighi in argomento (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall’altro), sono tra loro indipendenti, anche se, talvolta, un unico adempimento possa accontentare entrambi. Pertanto, non c’è l’obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/auto fatturazione, attraverso la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml, utilizzando i tipi di documento TD17, TD18 e TD19 (ad esempio, tale integrazione/autofattura potrebbe anche avvenire in forma analogica), ma il mancato/tardivo invio dei dati, osservando le modalità indicate nel ridetto Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757, e nelle Specifiche Tecniche ad esso allegate, determina violazione dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127.

Comunque, con riferimento ad un caso particolare, collegato alle operazioni con San Marino, l’Agenzia delle entrate ritiene opportuno fare una precisazione. Il caso riguarda l’art. 8, comma 1, del D.M. 21 giugno 2021 (“Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino”), che prevede una partecipazione attiva dell’operatore economico italiano al quale la fattura elettronica – emessa in base all’art. 6, del predetto D.M. – è stata recapitata tramite SdI; detto operatore, se la fattura [i.e. emessa “da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione”] non dovesse indicare l’ammontare dell’IVA dovuta in riferimento al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni effettuate, versa l’IVA in base all’art. 17, comma 2, del Decreto IVA, annotando l’importo della stessa imposta secondo le modalità previste dall’Agenzia delle entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ritiene che, in questo caso, l’operatore italiano che riceve, tramite SdI, la fattura elettronica da quello sammarinese debba inviare a SdI un file con tipo documento TD19, completandolo con l’aliquota e l’IVA da registrare in contabilità.

2.8) D: Nell’ipotesi di posticipato invio dei dati delle operazioni passive, si determina anche il ritardato assolvimento dell’IVA, tramite integrazione/autofattura?

L’Agenzia delle entrate ritiene che, normalmente, ciò non si verifica.

Tuttavia, occorre tenere separata l’integrazione della fattura/documento ricevuto, dall’“autofatturazione”, che comporta l’assenza del documento originario (si vedano le precedenti risposte); in entrambe le ipotesi il posticipato assolvimento dell’IVA concretizza violazione legata al mancato tempestivo versamento dell’IVA eventualmente dovuta (si vedano gli artt. 6 e 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero (art. 11, comma 2-quater, dello stesso D.Lgs. n. 471/1997).

2.9) D: A seguito della variazione della tempistica d’invio dei dati delle fatture passive, si devono ritenere variate anche le tempistiche degli altri adempimenti connessi all’emissione delle fatture, al pagamento dell’IVA e alla registrazione delle fatture nei registri IVA?

Anche in questo caso, l’Agenzia delle entrate risponde in maniera sicura: no.

Infatti, le modifiche normative evidenziate nelle su riportate risposte, circa la trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti esteri, non hanno variato le altre previsioni in ordine all’emissione e alla annotazione delle fatture nei registri dell’IVA e alla liquidazione dell’IVA.

2.10) D: Assume rilievo fiscale il momento in cui si inviano i dati delle operazioni passive?

L’Agenzia delle entrate, dopo aver fatto riferimento alle suddette risposte, in particolare a quelle attinenti i quesiti ut supra 2.5) e 2.7), ritiene che il momento in cui si inviano i dati avrà rilievo fiscale, soltanto per l’assolvimento del relativo obbligo e delle connesse sanzioni in caso di inadempimento (si veda l’art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997).

Pertanto, le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione dell’imposta sono singolarmente sanzionabili.

2.11) D: Il momento in cui si inviano i dati sulle operazioni passive influisce sulla detrazione dell’IVA sugli acquisti?

L’Agenzia delle entrate afferma: “Di per sé no”.

Inoltre, ritiene che, sull’argomento, rimangono inalterate le previsioni normative in essere e le relative delucidazioni offerte (si rimanda agli artt. 19 e ss. del Decreto IVA, oltre che alla Circ. del 17 gennaio 2018, n. 1/E).

Tuttavia, è lampante che la rilevanza, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, si potrà evidenziare, quando l’invio dei dati si realizzi, impiegando tipologie di documenti che assolvono agli obblighi di auto fatturazione, in sostituzione della stessa [si veda la risposta al quesito 2.5)].

In ipotesi conformi, il ritardo dell’autofatturazione e conseguente annotazione nei registri IVA produrrebbe i suoi effetti sulla detrazione dell’IVA, osteggiandola sino al corretto adempimento.

 

Modalità di conservazione delle operazioni transfrontaliere

In ordine alle modalità di conservazione della fatturazione relativa alle operazioni transfrontaliere, si riportano altri quesiti con le relative risposte riportati nella suddetta Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26/E/2022.

3.1) D: Si chiede di chiarire se la nuova disciplina di invio dei dati influenzi gli obblighi e le modalità di conservazione delle fatture, relative alle operazioni transfrontaliere.

L’Agenzia delle entrate riporta alla memoria l’art. 39, comma 3, del Decreto IVA, che stabilisce, tra l’altro, che i registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti, previsti dal medesimo Decreto IVA, devono essere conservati secondo quanto disposto dall’art. 22, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Inoltre, le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in base al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014.

Infine, le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

Orbene, sebbene siano state apportate delle modifiche all’esterometro, il legislatore fiscale non ha modificato la su riportata norma.

Pertanto, volendo riepilogare il quadro normativo, si deve concludere che:

  • se il soggetto residente o stabilito in Italia emette una fattura elettronica verso quello estero, attraverso SdI, impiegando un codice destinatario comunicato dal cliente e riportando nel codice paese del cessionario/committente un valore differente da IT, ciò osserva l’obbligo previsto dall’art. 1, comma 3-bis, del più volte citato D.Lgs. n. 127, e la fattura va conservata in modalità elettronica, assolvendo alle disposizioni del suddetto art. 39, comma 3, secondo periodo, del Decreto IVA;
     
  • se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI oppure non è stata emessa bolletta doganale – adempimento che, unitamente alla fattura elettronica, esclude in generale l’obbligo dell’esterometro (art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127) – resta in vigore la regola già prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 aprile 2018, cioè l’impiego del codice convenzionale “XXXXXXX” e codice paese del cessionario/committente diverso da IT.
    Verificandosi questa ipotesi, il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario/committente.
    Inoltre, poiché non è una fattura elettronica, si applicano le norme previste dall’art. 39, comma 3, terzo periodo, del Decreto IVA e, di conseguenza, il documento, che deve essere lo stesso conservato, lo potrà essere elettronicamente.

La stessa cosa si verifica riguardo agli acquisti: qualora l’autofatturazione avvenga solo tramite SdI, impiegando i previsti codici (si prega di consultare quanto affermato sull’argomento, nelle precedenti risposte), sussiste l’obbligo di conservazione elettronica, che si riduce a mera possibilità, in presenza di un documento (analogico o meno) extra SdI.

L’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri attraverso altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).

Giova, comunque, sottolineare che, ai sensi dell’art. 1, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 127, gli obblighi di conservazione disposti dall’art. 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014, sono osservati per tutte le fatture elettroniche, nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso SdI (art. 1, comma 211, della L. 24 dicembre 2007, n. 244), e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.

Di conseguenza, utilizzando il servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI, i relativi obblighi di conservazione “a norma” saranno automaticamente rispettati.

3.2) D: Si chiede se i soggetti che vogliano conservare elettronicamente anche le fatture con l’estero possano conservare, in sostituzione della fattura dematerializzata, il file xml trasmesso a SdI per adempiere all’obbligo di trasmissione dei dati.

L’Agenzia delle entrate ha risposto no, ribadendo quanto affermato in risposta ai precedenti quesiti: la fattura originale ricevuta o emessa extra SdI va conservata.

3.3) D: Se, a quanto richiesto al punto precedente, la risposta fosse negativa, si chiede se, qualora si allegasse al file xml il pdf della fattura inviata al cliente estero, si possa considerare assolto l’obbligo di conservazione sostitutiva (naturalmente se detto comportamento fosse preceduto dall’adesione al servizio di conservazione con l’AE).

La predetta domanda è ampliata alle operazioni passive, qualora al file TD17/TD18/TD19 fosse allegata la fattura del fornitore estero?

L’Agenzia delle entrate ha risposto si, in conformità alla risposta data al quesito 3.1).

3.4) D: E’ stato chiesto se, oltre all’obbligo di conservazione della fattura originale (cartacea, analogica o dematerializzata), vi sia anche l’obbligo di conservazione elettronica del file xml creato per adempiere alla trasmissione dei dati.

L’Agenzia delle entrate ha confermato l’esigenza della sua conservazione, ribadendo che i file xml costituiscono documenti fiscalmente rilevanti, in base al D.M. 17 giugno 2014.

A tal proposito, richiama quanto risposto ai quesiti precedenti, in ordine all’adesione al servizio gratuito di conservazione offerto ai contribuenti.

3.5) D: Si chiede se, a partire dal 1° luglio 2022, tenuto conto delle modifiche della trasmissione delle operazioni transfrontaliere, sia possibile assolvere all’imposta di bollo, in base all’art. 6, del D.M. 17 giugno 2014 (aggiungo che, con decorrenza 1 gennaio 2023, l’art. 3, commi 4 e 5, della L. 4 agosto 2022, n. 122, ha elevato l’importo soglia per usufruire delle modalità di versamento unitarie portandolo da € 250 ad € 5.000).

L’Agenzia delle entrate ha dichiarato in proposito che, se nei file xml trasmessi a SdI sia correttamente valorizzato con “SI” il campo 2.1.1.6.1 “BolloVirtuale”, il dato sarà preso in considerazione ed esposto nell’elenco A, del servizio online, messo a disposizione dei contribuenti nel portale Fatture e Corrispettivi per il calcolo e il pagamento con F24 dell’imposta di bollo.

 

Differenza tra esterometro e modelli Intrastat

Detta differenza si coglie dalla risposta dell’Agenzia delle entrate alla precedente domanda 1.2.

I modelli Intrastat:

  • sono disciplinati dall’art. 50, comma 6, del L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427;
     
  • sono presentati (si veda la Determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, del 23 dicembre 2021, n. 493869/RU) con periodicità mensile, essendo stato soppresso l’obbligo di presentazione del modello INTRA acquisti (INTRA 2-bis e INTRA 2-quater) con periodicità trimestrale;
     
  • e sono presentati in presenza della soglia di acquisti di € 350.000 (in precedenza, detta soglia era di € 200.000), per almeno uno dei quattro trimestri precedenti;
     
  • registrano gli scambi di beni comunitari e/o di servizi “generici” tra i soggetti passivi IVA italiani con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri dell’Unione Europea, quindi attengono ad operazioni effettuate nell’ambito dei Paesi della UE;
     
  • sono stati soppressi, relativamente alle operazioni effettuate, a decorrere dal 1° ottobre 2021, verso San Marino (INTRA 1-bis e INTRA 1-ter), anche nel caso in cui il fornitore nazionale emetta fattura in formato cartaceo.

L’esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da i Paesi della UE, senza ulteriori limitazioni. In particolare, si rileva che l’esterometro, ai fini dell’adempimento dell’obbligo comunicativo:

  • è significativo solo nella circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
     
  • non è rilevante per il fatto che l’operazione sia o meno imponibile all’IVA, nel territorio nazionale.

 

***

Allegato A – L’esterometro in sintesi

Quesiti
Risposte

Il nuovo esterometro decorre dal

1° luglio 2022

L’esonero dall’esterometro riguarda talune operazioni

  • Quelle attestate da una bolletta doganale;
     
  • quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, secondo le modalità indicate più sopra;
     
  • quelle solo se di importo sino ad € 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

L’esterometro quale obiettivo persegue

La ratio dell’adempimento non è più da ricercare nel controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nell’osservazione costante di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.

L’esterometro deve essere osservato anche dagli enti non commerciali

Sì. anche dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, soggetti passivi IVA, a condizione che riguardi solo la sfera commerciale dell’ente.

Quale il termine per la trasmissione dei dati delle operazioni attive verso l’estero.

Occorre fare un distinguo:

  1. se si tratta di cessioni intracomunitarie, la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
     
  2. se si tratta di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dell’Unione europea, se imponibili all’IVA, sono invece inviati entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…

Acquisto di merce presso fornitore estero identificato in Italia

L’ultimo esterometro periodico al 22 agosto 2022

Intrastat, esterometro, fatture differite: le incertezze sulle scadenze di Agosto 2022

Esterometro: circolare con sviste

Nuovo esterometro in vigore dall’1 luglio 2022

 

***

NOTE

[1] Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.

Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

 

A cura di Salvatore Dammacco

Giovedì 29 settembre 2022

 

FattureinCloud

fatture in cloudLe complicazioni del nuovo esterometro rendono necessario uno strumento software che assista imprese e professionisti a svolgere con la necessaria tranquillità la gestione degli adempimenti fiscali.

FattureinCloud e TeamSystemStudio rappresentano l’accoppiata perfetta per gestire gli adempimenti di fatturazione collegati direttamente al programma di contabilità, rendendo più agevole e immediata la gestione dei nuovi adempimenti fiscali.

Ricordiamo che FattureinCloud e TeamSystemStudio permettono al consulente di poter comunicare coi propri clienti trasferendo i dati in via digitale, riducendo i costi della gestione dell’attività

SCOPRI QUI LA SOLUZIONE TeamSystem>