Esterometro: circolare con sviste

di Claudio Sabbatini Roberto Pasquini

Pubblicato il 25 luglio 2022

L'Agenzia Entrate fornisce i primi chiarimenti sulla nuova modalità di assolvimento dell’obbligo comunicativo (trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, cd. esterometro).
Pur volendo dare interpretazioni con l’intento di semplificare l’adempimento, in vigore dal 1° luglio 2022, il documento di prassi pubblicato si mostra poco coraggioso con riguardo alla descrizione dell’operazione, e a volte anche contraddittorio.

Nuovo esterometro: l'invio tramite fattura elettronica

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, i soggetti passivi IVA, residenti e stabiliti in Italia, devono inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate (tramite il Sistema di Interscambio, o SdI) contenente i dati delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere (attive e passive) con soggetti esteri (non residenti e non stabiliti in Italia).

Diversamente da quanto è avvenuto per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022 – in cui i dati venivano trasmessi in modo massivo con cadenza trimestrale[1] - per quelle effettuate successivamente l'invio verrà effettuato singolarmente per ciascuna operazione.

Non muta lo strumento deputato alla trasmissione dei dati: si utilizza il SdI, a cui si recapita un file in formato .xml con le stesse modalità per la trasmissione delle fatture elettroniche (provvedimento agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757).

 

Termine per l'invio del nuovo esterometro

Cambiano invece i termini per l’assolvimento dell’obbligo:

  • per le operazioni attive, la trasmissione dei dati deve avvenire negli ordinari termini per l’emissione delle fatture e dei documenti che certificano i corrispettivi[2].

 

Esempi
  1. Una cessione di beni intra-Ue (da un soggetto passivo IT ad un soggetto passivo FR) effettuata il 20 agosto 2022 andrà comunicata entro il giorno 15 settembre 2022 (ossia il termine ordinariamente stabilito per l’emissione della fattura verso il cliente estero; cfr. articolo 46, comma 5, Dl 331/1993).
     
  2. Una cessione di beni interna (beni venduti da IT al cliente DE, con consegna di beni in Italia) effettuata in data 20 agosto 2022 (data di consegna o spedizione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, Dpr 633/1972) andrà comunicata entro la data del 1° settembre 2022, ossia entro 12 giorni dalla data di effettuazione stessa (articolo 21, comma 4, primo periodo, Dpr 633/1972).
     
  3. Un servizio di consulenza reso a un cliente UK, soggetto passivo d’imposta, reso il giorno 20 agosto 2022 andrà comunicata entro il 15 settembre 2022 (giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; cfr. articolo 21, comma 4, lettera d), Dpr 633/1972).
     
  4. Il medesimo servizio di cui al precedente n. 3) reso a un soggetto passivo stabilito in altro Paese Ue segue gli stessi termini per rendere la comunicazione (giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; cfr. articolo 21, comma 4, lettera c), Dpr 633/1972).
     
  5. Se le consulenze, di cui ai precedenti nn. 3) e 4), fossero state rese a soggetti privati (consumatori finali) i termini di assolvimento dell’obbligo comunicativo sarebbero stati quelli dell’articolo 21, comma 4, primo periodo, Dpr 633/1972 (12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione).
     
  6. Un servizio di manutenzione di un impianto di un edificio (servizio diverso