Intrastat, esterometro, fatture differite: le incertezze sulle scadenze di Agosto 2022

Ci sono alcune imprecisioni e contraddizioni sullo scadenzario pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.
Facciamo il punto sulle scadenze Intrastat, sui termini per l’emissione delle fatture differite e sugli adempimenti di vecchio e nuovo esterometro.

scadenze agosto 2022Nello scadenzario dell’Agenzia delle Entrate sono riportate inesattezze e mancanze che non agevolano il rispetto dei termini per gli adempimenti che cadono in agosto 2022.

Intrastat di giugno al 22 agosto, ma fatture entro il giorno 15: questo si desume dalla legge, ma non dallo scadenzario predisposto dall’agenzia delle Entrate.

E nulla si dice della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Proviamo a mettere ordine…

Modelli Intrastat: le prossime scadenze in agosto

Il Decreto Semplificazioni fiscali ha abrogato l’articolo 3, comma 1, Dm 22 febbraio 2010, il quale prevedeva che:

«gli elenchi riepilogativi sono presentati all’Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento».

La norma (articolo 3, Dl 73/2022) – che dispone che «gli elenchi … sono presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento» (nuova formulazione dell’articolo 50, comma 6-bis, Dl 331/1993) – è in vigore dal 22 giugno scorso, per cui applicabile già in relazione alle scadenze dei modelli Intrastat del mese di maggio (scadenti non più il 25 giugno (rinviato ex lege al 27), ma il giorno 30 dello stesso mese).

Analoghe valutazioni vanno fatte in relazione al modello Intrastat di giugno e del secondo trimestre 2022: la scadenza è fissata alla fine del mese successivo, ossia il 31 luglio, il quale – cadendo di domenica – consente il differimento al primo giorno lavorativo successivo (1° agosto), ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 70/2011 (circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, punto 1.10).

L’adempimento in esame può fruire anche della cosiddetta Proroga di Ferragosto, prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, Dl 223/2006, secondo cui:

«gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme … che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione».

Poiché il 20 agosto cade di sabato, la scadenza è differita automaticamente al 22 agosto.

Sennonché sullo scadenzario dell’agenzia delle Entrate era stata indicata come scadenza dei modelli Intrastat la data del 1° agosto 2022.

L’errore è stato poi corretto, e ora viene giustamente indicato il termine di scadenza del 22 agosto 2022.

Resta indicata, però, la data del 25 agosto per il modello Intrastat di luglio, il quale, invece, va trasmesso entro il 31 agosto, in ossequio alle novità prevista dal Decreto Semplificazioni fiscali.

Va solo ricordato che il Decreto non è stato ancora convertito in legge, ed un emendamento prevede di riportare la scadenza dei modelli Intrastat al 25 del mese o trimestre successivo a quello di riferimento.

Emissione delle Fatture: 15 o 22 Agosto?

Lo scadenzario dell’agenzia non ha ancora aggiustato neppure la scadenza che riguarda il termine per l’emissione delle fatture: da anni viene indicato che il 20 agosto (per quest’anno sarebbe meglio dire il 22 agosto) scade il termine per l’«Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente».

Invero, come chiarito dalla Risposta Interpello 14 maggio 2020, n. 129 è stato affermato che l’obbligo di emissione della fattura non rientra fra gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 70/2011 che, come poc’anzi visto, consente di rinviare al primo giorno lavorativo successivo i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l’Amministrazione finanziaria «che scadono il sabato o in un giorno festivo».

Poiché la fattura costituisce un documento destinato «alla controparte contrattuale» (e non riguarda adempimenti posti esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria) – atteso che il suo possesso rappresenta un elemento indispensabile affinché possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva da parte del cessionario o committente (circolare 1/E/2018; articolo 178, Direttiva 2006/112/Ce) – ne discende che il termine di emissione deve rispettare le regole fissate dall’articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972 (e dall’articolo 46, comma 2, Dl 331/1993 per le cessioni intraunionali): 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita o per prestazioni generiche rese a soggetti passivi esteri; fine del mese successivo nell’ipotesi di fattura super-differita.

L’orientamento espresso dall’agenzia è in linea con i precedenti di prassi: circolare 3 aprile 2020, n. 8/E (che conferma che i differimenti disposti dall’articolo 62, Dl 18/2020, Decreto Cura Italia, a causa dell’emergenza Covid-19 non riguardano i termini di emissione della fattura, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6, Dlgs 471/1997) e circolare 21 febbraio 2020, n. 3/E (secondo cui le conclusioni esposte valgono anche con riguardo alla trasmissione dei corrispettivi, «prevalendo, come visto per le fatture, l’esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali» (punto 1.7 della citata circolare 8/E/2020).

Fra vecchio e nuovo Esterometro

Ora, non vi è dubbio che la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015) riguarda adempimenti posti esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, posto che «la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è estera» (circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, domanda 1.1).

Pertanto, la trasmissione dei dati relativi al mese di luglio gode del differimento al 22 agosto, ma sul punto la circolare 26/E tace, al pari della trasmissione massiva dei dati del secondo trimestre 2022: nello scadenzario dell’agenzia, per il 22 agosto è indicato solo il termine per l’invio trimestrale del «vecchio» esterometro, senza nulla precisare della trasmissione delle singole operazioni (obbligo imposto dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022).

Va prestata, però, attenzione al fatto che una cosa è l’assolvimento degli obblighi Iva (es. emissione della fattura analogica al soggetto estero) – termine non differibile – e altra cosa è la trasmissione dei dati al SdI (file in formato .xml con codice Tipo Documento TD01), termine che gode dei differimenti di legge.

NDR. Vedi qui il nostro riassunto ragionato delle scadenze per il mese di Agosto 2022

A cura di Claudio Sabbatini

Mercoledì 3 Agosto 2022