Acquisto di merce presso fornitore estero identificato in Italia

di Claudio Sabbatini Luca Bianchi

Pubblicato il 30 gennaio 2023

Esaminiamo un caso di acquisto on line di merce, nel caso specifico di omaggi floreali tramite sito web dell'Interflora, a fronte del quale viene emessa, dal fornitore estero, fattura con IVA italiana.
Cerchiamo di capire se tale fattura può ritenersi corretta e se in tal modo risultino assolti tutti gli adempimenti fiscali.

Fattura emessa da fornitore estero a fronte di acquisto on line da parte di società italiana

Domanda

acquisto merce fornitore esteroUna società italiana ha acquistato, tramite il servizio Interflora, degli omaggi floreali. I beni vengono scelti tramite un portale elettronico, ove sono anche indicati i dati del cessionario (la società italiana) e l’indirizzo di spedizione (il destinatario dell’omaggio).

A fronte di ciò viene ricevuta, dall’acquirente, una fattura emessa da un fornitore estero che ha applicato l’Iva italiana.

La fattura così ricevuta, e che di seguito viene riprodotta, è corretta? Sono stati assolti tutti gli adempimenti fiscali?

 fattura fornitore estero

 

Risposta

Il servizio Interflora, o analoghi ad esso, consente di far recapitare un omaggio floreale in città italiane ed estere diverse dalla propria, avvalendosi anche della possibilità di effettuare l'ordine tramite Internet.

Il servizio è generalmente gestito da associazioni tra fiorai (o da imprese che organizzano un network) che riscuotono per conto del fiorista "esecutore" (quello che di fatto fornisce i fiori, generalmente un fiorista che si trova nei pressi del luogo di recapito dell’omaggio floreale) il prezzo dei beni e le spese di consegna, percependo altresì un compenso per l'attività di intermediazione.

Lo schema dell’operazione può essere così sintetizzato:

 

acquisto merce fornitore estero

 

In relazione a questo tipo di operazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA di tale servizio, specificando che lo stesso, ancorché effettuato tramite Internet, non è soggetto alla particolare disciplina prevista per il commercio elettronico diretto (risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E).

 

Infatti:

  • il commercio elettronico diretto ha ad oggetto operazioni che si svolgono interamente in modalità telematica (ordine e messa a disposizione del bene o servizio).
    In ambito IVA, tali operazioni si qualificano come servizi elettronici (cfr. art. 7 del Reg. 282/2011, art. 58 della direttiva 2006/112/CE e l'allegato II alla direttiva 2006/112/CE e l'allegato I al Reg. UE 282/2011).
    Pertanto, ai fini IVA, la fornitura di un bene immateriale non costituisce una cessione di beni, ma una prestazione di servizi, fattispecie che non è riferibile alla consegna di una composizione floreale; a titolo di esempio, rientrano nell’e-commerce diretto le forniture di siti web, il download di musica e film tramite internet o la vendita di e-book;
     
  • il commercio elettronico indiretto ha ad oggetto cessioni di beni materiali per le quali il contratto si perfeziona mediante l'utilizzo di un mezzo elettronico, mentre la consegna o spedizione del bene avvengono con mezzi tradizionali (es. posta o vettore).
    Ai fini IVA, tali operazioni sono assimilate alle vendite per corrispondenza (risoluzione 274/E/2009), se effettuate verso privati consumatori (rapporto B2C).
    Si faccia il caso della vendita di beni tramite sito web: questi vengono ordinati e pagati on line e vengono poi spediti all'ac