Cerchiamo di capire se tale fattura può ritenersi corretta e se in tal modo risultino assolti tutti gli adempimenti fiscali.
Fattura emessa da fornitore estero a fronte di acquisto on line da parte di società italiana
Domanda
Una società italiana ha acquistato, tramite il servizio Interflora, degli omaggi floreali. I beni vengono scelti tramite un portale elettronico, ove sono anche indicati i dati del cessionario (la società italiana) e l’indirizzo di spedizione (il destinatario dell’omaggio).
A fronte di ciò viene ricevuta, dall’acquirente, una fattura emessa da un fornitore estero che ha applicato l’Iva italiana.
La fattura così ricevuta, e che di seguito viene riprodotta, è corretta? Sono stati assolti tutti gli adempimenti fiscali?
Risposta
Il servizio Interflora, o analoghi ad esso, consente di far recapitare un omaggio floreale in città italiane ed estere diverse dalla propria, avvalendosi anche della possibilità di effettuare l'ordine tramite Internet.
Il servizio è generalmente gestito da associazioni tra fiorai (o da imprese che organizzano un network) che riscuotono per conto del fiorista "esecutore" (quello che di fatto fornisce i fiori, generalmente un fiorista che si trova nei pressi del luogo di recapito dell’omaggio floreale) il prezzo dei beni e le spese di consegna, percependo altresì un compenso per l'attività di intermediazione.
Lo schema dell’operazione può essere così sintetizzato:
In relazione a questo tipo di operazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA di tale servizio, specificando che lo stesso, ancorché effettuato tramite Internet, non è soggetto alla particolare disciplina prevista per il commercio elettronico diretto (risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E).
Infatti:
- il commercio elettronico diretto ha ad oggetto operazioni che si svolgono interamente in modalità telematica (ordine e messa a disposizione del bene o servizio).
In ambito IVA, tali operazioni si qualificano come servizi elettronici (cfr. art. 7 del Reg. 282/2011, art. 58 della direttiva 2006/112/CE e l'allegato II alla direttiva 2006/112/CE e l'allegato I al Reg. UE 282/2011).
Pertanto, ai fini IVA, la fornitura di un bene immateriale non costituisce una cessione di beni, ma una prestazione di servizi, fattispecie che non è riferibile alla consegna di una composizione floreale; a titolo di esempio, rientrano nell’e-commerce diretto le forniture di siti web, il download di musica e film tramite internet o la vendita di e-book;
- il commercio elettronico indiretto ha ad oggetto cessioni di beni materiali per le quali il contratto si perfeziona mediante l'utilizzo di un mezzo elettronico, mentre la consegna o spedizione del bene avvengono con mezzi tradizionali (es. posta o vettore).
Ai fini IVA, tali operazioni sono assimilate alle vendite per corrispondenza (risoluzione 274/E/2009), se effettuate verso privati consumatori (rapporto B2C).
Si faccia il caso della vendita di beni tramite sito web: questi vengono ordinati e pagati on line e vengono poi spediti all'ac