Credito di imposta per l’Ecommerce delle imprese agricole

L’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta per gli anni del 2021 e 2022 a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento delle infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione, sviluppo database e sistemi di sicurezza).

Ecommerce: definizioni

credito imposta e commerce imprese agricolePer commercio elettronico (Ecommerce) si intende qualsiasi attività di supporto ad una attività commerciale, che venga svolta utilizzando il canale telematico Internet.

Tale attività deve essere in grado di effettuare transazioni come commercializzazione di beni e servizi, distribuzione on-line di prodotti in formato digitale, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, etc.

Si tratta, in ogni caso, di uno scambio commerciale che viene effettuato attraverso un canale elettronico di acquisto di beni e servizi, in cui il cliente sceglie on-line il prodotto. 

In breve le diverse forme di Ecommerce possono essere così suddivise:

  • Ecommerce indiretto.

    Si tratta del commercio elettronico indiretto, avente ad oggetto beni materiali.
    Il venditore mette a disposizione sul sito web il catalogo dei prodotti con le caratteristiche merceologiche, le condizioni di consegna e i prezzi.
    Il cliente procede ad effettuare l’ordine per via telematica, ma riceve la consegna fisica del bene.
    Esempi di siti di ecommerce indiretto possono essere AmazonE-bay, ecc;
     

  • Ecommerce diretto.

    Si tratta del commercio elettronico di beni immateriali o digitalizzati in questo caso si parla di commercio elettronico diretto (on-line), in cui l’intera transazione commerciale, ivi inclusa la consegna del bene avviene per via telematica.

 

Soggetti Beneficiari

Il credito di imposta per l’Ecommerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari spetta alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”.

Sono ammesse sia le “reti contratto”, prive di autonoma soggettività giuridica, sia le “reti soggetto”, dotate di autonoma soggettività giuridica.

In caso di “rete contratto”, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete:

  • in relazione alla quota delle spese agevolabili alle stesse direttamente imputate, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune che agisce in veste di mandatario con rappresentanza delle imprese aderenti;
     
  • invece, in relazione alla quota delle spese agevolabili a queste “ribaltate”, qualora gli investimenti siano stati posti in essere da un’impresa della rete o dall’impresa capofila che ha operato senza rappresentanza per conto delle imprese aderenti.

In caso di “rete soggetto”, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo dalla rete, ferma restando, in capo alla stessa, la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa, tra cui la verifica relativa al raggiungimento della soglia massima degli investimenti ammissibili.

 

Credito di imposta per l’Ecommerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari

Con il Provvedimento n. 174713 del 20 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito, di concerto con il Mipaaf, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari volte a migliorare le potenzialità di vendita a distanza tramite il commercio elettronico.

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha riconosciuto, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino, un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute – e comunque non superiore a 50.000 euro – per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dai richiamati beneficiari, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni.

Con il Provvedimento n. 174713 del 20 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la misura si applica alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nonché alle piccole e medie imprese (PMI) che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell’Allegato I del TFUE.

L’intensità d’aiuto varia in base alla tipologia di Azienda, in particolare:
  • 40% – e nel limite di 50.000 euro – dell’importo degli investimenti realizzati per le PMI operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE;
     
  • 40% – e nel limite di 25.000 euro – dell’importo degli investimenti realizzati per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE;
     
  • e 40% – e nel limite di 50.000 euro – nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli investimenti realizzati, per le PMI agroalimentari.

Dallo stesso Provvedimento, si rileva che il credito di imposta effettivamente spettante potrebbe essere inferiore a quello “teorico” nel caso in cui l’ammontare complessivo delle richieste validamente presentate superi l’ammontare delle risorse disponibili.

In tal caso, verrà effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse stanziate tra tutti i richiedenti aventi diritto

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto risultante dall’ultima Comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti per ciascun periodo d’imposta di spettanza del beneficio.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

 

Le spese ammissibili

I costi agevolabili sono quelli sostenuti nei periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023 per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale.

Tra le varie voci, sarà possibile detrarre anche le spese relative a:

  • creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri gestiti dagli organismi associativi;
     
  • spese per la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali;
     
  • spese per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni;
     
  • investimenti per la dotazione di nuove tecnologie e software;
     
  • investimenti per la progettazione, l’implementazione e lo sviluppo di database e sistemi di sicurezza.

Attenzione: le spese si considerano effettivamente sostenute.

 

L’effettività del sostenimento delle spese e della destinazione al potenziamento del commercio elettronico dee risultare da una attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali, oppure dal responsabile del Caf.

Attenzione: il credito d’imposta compete, per ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio, in funzione dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA.

 

Come fare domanda

Il credito di imposta non è automatico, ma per la sua fruire è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese effettuate in ogni periodo d’imposta dal 2021 al 2023.

La comunicazione dovrà essere inviata:

  • per le spese sostenute nel 2021, dal 20 settembre al 20 ottobre 2022;
  • per le spese sostenute nel 2022, dal 15 febbraio al 15 marzo 2023;
  • e per le spese sostenute nel 2023: dal 15 febbraio al 15 marzo 2024.

Nello stesso periodo sarà possibile:

  • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
     
  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

La comunicazione, da trasmettere esclusivamente per via telematica utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, dovrà essere presentata:

  • in caso di “rete contratto”, dalle singole imprese aderenti per la quota di spese ad esse riferibili;
  • in caso di “rete soggetto”, dalla rete stessa.

L’invio potrà essere effettuato direttamente dal beneficiario o tramite un incaricato abilitato.

Dopo l’invio della domanda, l’Agenzia delle Entrate rilascia la ricevuta della presa a carico entro 5 giorni. In caso di scarto della istanza, l’Agenzia delle Entrate fornisce le motivazioni dello scarto.

Trascorsi i tempi per l’invio della istanza, l’Agenzia delle Entrate attraverso apposito provvedimento rende nota la percentuale del credito d’imposta spettante.

Il credito d’imposta in esame può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24 già a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale del credito d’imposta.

 

Divieto di cumulo e sanzioni

Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili.

Nell’ambito del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il credito di imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito.

L’eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell’aiuto fruito con applicazione di interessi e sanzioni previsti per l’indebito utilizzo del credito d’imposta.

 

Quali vantaggi

Obiettivo del provvedimento è sviluppare e potenziare le attività commerciali in ambito agricolo e agroalimentare e favorire nuove opportunità per quanto riguarda il commercio extranazionale e implementare la logistica.

Il beneficio infatti è riservato alle reti di imprese, un network cioè realizzato attraverso un contratto fra più imprenditori finalizzato ad accrescere la reciproca capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

Attraverso l’intesa i soggetti si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali.

Dal punto di vista esterno, l’aggregazione può essere percepita dai clienti e dai fornitori come un’unica entità che assorbe le singole imprese, dal punto di vista interno, però, le singole imprese mantengono la propria autonomia e indipendenza giuridica ed economica, perseguendo, oltre all’interesse individuale anche quello comune.

 

Rif. Normativi

 

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A cura di Maria Benedetto

Lunedì 19 settembre 2022