La Corte di Cassazione ritorna ad affrontare la problematica relativa alle operazioni inesistenti, nell’ambito di una elevata spesa di sponsorizzazione, rilevando che appariva strano che il rappresentante legale del consorzio non ricordasse il nome del referente dell’associazione, a cui aveva elargito una grossa somma di denaro.
Recupero a tassazione di sponsorizzazioni causa operazioni inesistenti
L’Agenzia recuperava a tassazione, ai fini IRES e IVA, a carico di un consorzio, un maggior reddito per l’anno 2006 (NdR: annualità molto vecchia ma il problema è attuale!) non avendo riconosciuto la deducibilità di spese di sponsorizzazione corrisposte a una ASD, in virtù di una serie di dati indiziari che avrebbero comprovato la inesistenza delle operazioni.
Il consorzio proponeva allora ricorso alla CTP, la quale confermava gli atti impugnati respingendo il ricorso.
In appello, la CTR rilevando che le operazioni da riprendere a tassazione si riferivano solo al 2007, mentre per le altre non sussisteva documentazione idonea o prova certa, accoglieva il gravame.
L’Agenzia delle entrate ricorre avverso tale sentenza proponendo due motivi:
Primo motivo di ricorso dell’Agenzia Entrate
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione dell’art. 109 del TUIR in relazione all’articolo 360, primo