La sola circostanza che una società abbia effettuato alcuni acquisti soggettivamente inesistenti, presso un solo fornitore e per un importo contenuto, non può giustificare il ricorso ad un accertamento integralmente induttivo.
La Corte di Cassazione ha chiarito in presenza di quali presupposti, in caso di operazioni inesistenti, è possibile o meno procedere ad accertamento induttivo.
Operazioni inesistenti: il caso esaminato
Nel caso in esame la società contribuente ha presentato ricorso per cassazione nell’ambito di una controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento per maggiori Ires, Irap ed Iva.
Sia la CTP che la CTR avevano confermato la legittimità della pretesa dell’Ufficio, il quale aveva contestato alla contribuente di avere effettuato acquisti da soggetto risultato poi essere inesistente.
Procedendo dunque ad accertamento induttivo, in ragione della ritenuta inattendibilità complessiva delle scritture contabili, l’Amministrazione finanziaria giungeva alla rideterminazione del reddito ai fini Ires, oltre che ad una maggiore imposta Iva ed Irap.
La società deduceva invece che l'accertata inesistenza dei predetti acquisti doveva, a suo avviso, comportare solo il disconoscimento della deducibilità dei costi in questione, non giustificando la rideterminazione complessiva del reddito alla quale era giunta l'Agenzia.
La Commissione Tributaria Regionale, confermando la sentenza di primo grado, aveva in particolare ritenuto che l'avvenuta appostazione in contabilità di costi inesistenti, rilevante anche sotto il profilo penale, costituisse circostanza idonea per ritenere l'intera