Accertamenti fiscali ai commercialisti, basati sulla vecchia tariffa in relazione agli adempimenti telematici

Come è noto sono stati notificati a commercialisti accertamenti analitici – induttivi basati sui parametri della tariffa professionale: in pratica quantificando il reddito in fase di accertamento in base al numero delle dichiarazioni trasmesse.
Dato che tale tariffa non è vincolante nel rapporto commercialista – cliente quali sono gli elementi per la difesa e per la tutela del professionista?

A volte ritornano. Ritornano vecchi discorsi, vecchie idee, vecchie reazioni.

Ci riferiamo alla notizia del fatto che l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo a verificare i redditi dei commercialisti, al fine di fare emergere redditi presumibilmente non dichiarati.

Per fare questo, ha affermato di voler applicare, in mancanza di una tariffa (che come noto è stata abrogata dal D.L. 1/2012), quella prevista dal DM 140/2012, applicandola al numero delle dichiarazioni trasmesse in qualità di intermediari abilitati.

Il tutto, ripetiamo, non è una novità. Un discorso essenzialmente analogo si era già verificato, nel 2017, e già allora avevamo espresso un nostro parere (leggibile qui, in quanto ancora attuale).

Anche oggi, ci proponiamo di affrontare il discorso da un punto di vista meramente tecnico, scevro da qualsiasi (inutile!) diversa considerazione soggettiva.

 

L’accertamento analitico induttivo nei confronti del commercialista

L’accertamento così ventilato appartiene alla categoria dell’accertamento presuntivo (o analitico-induttivo).

In base all’art. 39 comma 1 lett. d) ultimo periodo del DPR 600/73,

L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

La domanda, dunque, è banale: possiamo considerare presunzione grave, precisa e concordante, l’equivalenza “dichiarazioni trasmesse = reddito incassato”?

La risposta, ancora una volta, è: dipende!

Potrebbero infatti esistere casi in cui essa sia più che sufficiente, quanto casi in cui essa sia del tutto irrilevante.

Proprio per questo motivo, ripentendo quanto già detto nel citato articolo del 2017, è fondamentale la fase del contraddittorio, sicché all’invito a comparire sarà essenziale presentarsi (e non snobbare l’invito, cosa che giocherebbe irrimediabilmente a sfavore anche del professionista più corretto) ed andare ad affermare, ad esempio, uno dei principi più banali: le competenze di cui a tali invii non sono (ancora) state incassate, oppure che si tratta di prestazioni effettuate a soggetti ai quali, per qualsiasi motivo – verosimile e soprattutto dimostrabile – non si sia voluto chiedere compenso.

È fin troppo evidente che questa seconda classe di motivazione va seguita con cognizione di causa, dovendo essere adeguatamente provata da elementi di fatto che non sono sempre facili da procurare.

In fase di ricorso/reclamo, invece, si si potrà sbizzarrire con le motivazioni più varie, che la situazione permette.

 

Il valore della tariffa professionale del DM 20/7/2012 ai fini dell’accertamento

In primis, la constatazione che le tariffe prese dal citato DM 20 luglio 2012 n. 140, hanno valore solo per i fini per cui sono state stabilite, ossia per la definizione dei compensi da parte del giudice in caso di contenzioso tra professionista e cliente, per cui la trasmissione delle dichiarazioni non può essere “valutata” con tali parametri. In tal senso, occorrerà comunque tenere conto che tali presunzioni non sono infondate “a precindere”, in quanto nei casi più difficilmente difendibili saranno sicuramente convalidate dal Giudice.

In seconda battuta, si potrà contestare la gravità, precisione e concordanza di tali presunzioni, elementi come detto che sono alla base del fondamento dell’accertamento utilizzato. Il tutto, ovviamente, concretamente contestualizzato al caso particolare.

Questo, sempreché tali proclami dell’Agenzia verranno seguite nei fatti. Non è da escludere, a parere di chi scrive, che tale strumento di accertamento verrò utilizzato solo a seguito di una verifica dalla quale scaturiranno elementi decisamente “strani” agli occhi del Fisco.

Il diavolo, da sempre, è meno nero di come lo si dipinge.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…Accertamenti fiscali sugli adempimenti telematici degli intermediari e applicazione della tariffa: ennesima inversione dell’onere della prova? 

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 9 Agosto 2022

 

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